Omessa notifica della cartella di pagamento: responsabilità dell’esattore o dell’ente impositore?

La Corte di Cassazione chiarisce la differenza tra i rapporti interni e quelli esterni tra esattore ed ente impositore nel caso di omessa notifica della cartella di pagamento.

Così la sez. VI Civile della Cassazione con la sentenza n. 17501, depositata il 1° settembre 2016. Il caso. Equitalia Sud s.p.a. ricorre in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che accoglieva l’appello di un contribuente annullando la cartella sul presupposto che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione ma si perfeziona con la consegna del plico e l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare la consegna, la data e l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita, per cui la mancata produzione dell’avviso comporta l’invalidità della notifica e l’illegittimità della cartella basata sull’avviso di accertamento ma non preceduta dalla regolare notifica dell’avviso stesso . Con il ricorso, Equitalia denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e vizi di motivazione in quanto la società esercente il servizio di riscossione non può ritenersi soccombente posto che l’omessa notifica del verbale è unicamente ascrivibile alla Prefettura o al Ministero . I rimedi esperibili. La Suprema Corte osserva innanzitutto che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c. nei termini perentori di legge, ai quali si aggiunge l’opposizione di cui alla l. n. 689/81 e quella di cui all’art. 615 c.p.c. come già affermato, ex multis , da Cass. n. 9180/2006 . Nel caso di specie, l’opposizione è stata mossa per violazione della l. n. 689/81 per la mancata notifica del verbale e, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela. Se è vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido Cass. n. 8494/16 . La Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 8 giugno - 1 settembre 2016, n. 17501 Presidente Petitti – Relatore Correnti Fatto e diritto Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione contro G.N., che resiste con controricorso, nonché contro UTG di Napoli e Ministero dell'interno, che non svolgono difese, avverso la sentenza dei tribunale di Torre Annunziata, ex sez. di Castellamare di Stabia del 28.2.2014, che ha accolto l'appello del G. ed annullato la cartella n. 071 2009 00264986 di curo 951,72 con condanna alle spese sul presupposto che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione ma si perfeziona con la consegna dei plico e l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare la consegna, la data e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita, per cui la mancata produzione dell'avviso comporta l'invalidità della notifica e l'illegittimità della cartella basata sull'avviso di accertamento ma non preceduta dalla regolare notifica dell'avviso stesso. Parte ricorrente denunzia violazione dell'art. 91 cpc e vizi di motivazione in quanto la società esercente il servizio di riscossione non può ritenersi soccombente posto che l'omessa notifica del verbale è unicamente ascrivibile alla Prefettura od al Ministero. Equitalia e G. hanno presentato memorie. E' il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all'art. 617 epc nei termini perentori di legge ma anche l'opposizione ex lege 689181 e quella ex art. 615 cpc Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n_ 15149, etc. . Nella specie, l'opposizione alla cartella è stata proposta per la violazione della legge 689/81 per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela. A suffragio della condanna in solido vanno richiamate Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass. 20.11.2007 n. 27154 mentre a suffragio della tesi della ricorrente Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279. Al riguardo va rilevato che, se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido Cass. n_ 849412016 . Donde il rigetto dei ricorso e la condanna alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 800, di cui 700 per compensi, dando atto della sussistenza dei presupposti ex dpr 11512002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.