Notifiche giudiziarie: la qualità della persona addetta alla ricezione

In relazione ad un caso in cui il ricorrente deduce che il plico postale risultava consegnato a persona non meglio identificata, la Corte ricorda che la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, ufficio o azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria.

Così si è espressa la Prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17288/16, depositata il 24 agosto. Il caso. Il curatore del fallimento di una società di fatto si vedeva rigettato l’appello proposto avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione allo stato passivo finalizzata ad ottenere l’ammissione di crediti indennitari quantificati attraverso due perizie contrattuali. Propone dunque ricorso per cassazione. La verifica di tempestività dell’impugnazione. Preliminarmente, la S.C. verifica la tempestività dell’atto di impugnazione. In specie, la mancata ammissione del credito risale al 24 maggio 2001 e l’opposizione è stata proposta il 7 giugno 2001, in relazione ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa risalente al 1985. In materia di opposizione allo stato passivo il termine dimidiato previsto per il ricorso in Cassazione ex art. 99, comma 5, l. fall. nel testo vigente ratione temporis è operante anche per la liquidazione coatta amministrativa, in virtù del richiamo di cui all’art. 209, comma 3, l. fall., non avendo inciso sulla disciplina la sentenza n. 152/1980 della Corte di Costituzionale, in quanto la parziale illegittimità dell’art. 99 l. fall. riguardava esclusivamente la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza emessa ne giudizio di opposizione allo stato passivo, e non anche la riduzione della metà del termine di impugnazione previsto per i giudizi ordinari. Nel caso di specie, il ricorso risulta presentato per la notifica all’ufficio postale oltre il prescritto termine di 30 giorni. La notifica. In relazione al fatto che il ricorrente deduce che la formula esecutiva valeva ad introdurre la fase esecutiva , la notificazione alla sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicché è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante. In relazione al fatto che il ricorrente deduce che il plico postale risultava consegnato a persona non meglio identificata, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, ufficio o azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria. Dunque, in ipotesi di consegna dell’atto da notificare presso lo studio del legale domiciliatario a mani di soggetto in esso rinvenuto, la qualità di persona addetta alla ricezione si presume per la sua presenza nel locale in questione, restando, quini, onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell’inidoneità del soggetto medesimo alla ricezione degli atti, allegando e provando la casualità della sua presenza, l’esistenza di un rapporto di lavoro non legato all’attività professionale o la mancanza di delega al riguardo Cass. n. 28895/11 .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 giugno – 24 agosto 2016, n. 17288 Presidente Nappi – Relatore De Marzo Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata il 30 gennaio 2012 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dal curatore dei fallimento della società di fatto Resiglas e Kelternova di M.P. e T. P. nei confronti della Intereuropea s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo finalizzata ad ottenere l'ammissione di crediti indennitari quantificati attraverso due perizie contrattuali. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 26 della polizza stipulata dalle partl. che prevedeva la vincolatività delle risultanze della perizia contrattuale, non era opponibile alla società in liquidazione coatta amministrativa, da considerare soggetto terzo rispetto alla società in bonis. 3. Avverso tale sentenza, la curatela dei fallimento della società di fatto Resiglas e Kelternova di M.P. e T. P. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la Intereuropea s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Motivi della decisione 1. Prima di procedere all'esame dei motivi del ricorso, va verificata la tempestività dell'atto di impugnazione. Nel caso di specie, la mancata ammissione del credito risale al 24 maggio 2001 e l'opposizione è stata proposta in data 7 giugno 2001, in relazione ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa risalente al 1985. Ora, in materia di opposizione allo stato passivo, il termine dimidiato previsto per il ricorso per cassazione dall'art. 99, quinto comma, L. fall. nel testo vigente ratione temporis, anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2D06, n. 5, ai sensi dell'art. 150 del medesimo d.lgs. è operante anche per la liquidazione coatta amministrativa, in virtù del richiamo di cui all'art. 209, terzo comma, L. fall. Né su tale disciplina ha inciso la sentenza n. 152 del 1980 della Corte costituzionale, in quanto la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 99 I. fall. ha riguardato esclusivamente la decorrenza dei termine di impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo da individuarsi con riferimento alla notificazione della stessa, atteso il carattere di lex generalis della norma di cui all'ari. 326 cod. proc. civ. e non anche la riduzione della metà del termine di impugnazione previsto per i giudizi ordinari Cass. 25 settembre 2014, n. 20291 _ Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta notificata presso il procuratore costituito in appello, avv. F.L., via dei Viminale, 43, Roma, in data 22 maggio 2012, laddove il ricorso risulta presentato per la notifica all'ufficio postale in data 20 luglio 2012, ossia oltre il prescritto termine di trenta giorni. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce a che la formula esecutiva valeva ad introdurre la fase esecutiva b che il plico postale risultava consegnato a persona non meglio identificata, della quale non era riportato il nome. Sotto il primo profilo, va ribadito che la notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicché essa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante Cass. 3 marzo 2015, n. 4260 . Sotto il secondo profilo, va osservato che, in linea generale, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria v., ad es., Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501, in tema di notifica ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. . Alla stregua di tali principl. si è condivisibilmente ritenuto che, in ipotesi di consegna dell'atto da notificare presso lo studio del legale domiciliatario a mani di soggetto in esso rinvenuto, la qualità di persona addetta alla ricezione si presume per la sua presenza nel locale in questione, restando, quindi. onere del destinatario della notifica dare dimostrazione dell'inidoneità del soggetto medesimo alla ricezione degli atti. allegando e provando la casualità della sua presenza, l'esistenza di un rapporto di lavoro non legato all'attività professionale o la mancanza di delega al riguardo Cass. 27 dicembre 2011, n. 28895 . In tale quadro di riferimento, le critiche del ricorrente risultano di assoluta genericità. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese forfetarie e accessori di legge.