Opposizione all’esecuzione: quando la sentenza è impugnabile?

Le sentenze che statuiscono sull’opposizione all’esecuzione sono impugnabili solo se il relativo giudizio era pendente dopo il 4 luglio 2009, non applicandosi ai giudizi precedenti la novella apportata dall’articolo 49, comma 2, l. n. 69/09 all’articolo 616 c.p.c

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13652/16, depositata il 5 luglio. Il caso. Il Tribunale di Bari, riformando la sentenza del Giudice di pace della stessa città, rigettava l’impugnativa dell’imputata proposta avverso il preavviso di fermo amministrativo ex art. 85, comma 4, d.P.R. 602/73 su un’autovettura di sua proprietà. Il Tribunale infatti rigettava preliminarmente l’eccezione di inappellabilità della sentenza di primo grado, in quanto l’opposizione non doveva qualificarsi come opposizione all’esecuzione, bensì come opposizione ex art. 22 l. 689/81, disposta dall’art. 26 l. n. 40/06. La riteneva poi inammissibile avverso il preavviso di fermo, in quanto esso non avrebbe natura di sanzione ma di atto esecutivo preparatorio ed anticipatorio al pignoramento e, inoltre, essendo un preavviso, la relativa impugnativa sarebbe stata carente di interesse ex art. 100 c.p.c Avverso tale sentenza ricorreva dunque l’imputata. La sentenza che decide sull’opposizione all’esecuzione è impugnabile? Sono 4 i motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente, di cui il primo ritenuto fondato dalla Corte e quindi assorbente gli altri 3. La censura riguarda la statuizione con cui il Tribunale ha disatteso l’eccezione di inappellabilità della sentenza del Giudice di pace, in quanto avrebbe invece dovuto applicare il regime di impugnabilità della sentenza di prima istanza in base alla qualificazione giuridica della domanda effettuata dal Giudice e avrebbe dovuto dichiarare tale sentenza inappellabile in forza dell’articolo 616 c.p.c. nel testo vigente dall’1 marzo 2006 al 4 luglio 2009, non applicandosi il testo novellato dalla l. n. 69/09 in quanto il giudizio non era pendente in primo grado alla data del 4 luglio 2009. La Corte ritiene fondato il motivo. Infatti, la sentenza gravata risulta in contrasto con la giurisprudenza delle SS.UU., secondo le quali l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l’interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice di merito sent. n. 4617/11 . Il Tribunale avrebbe quindi dovuto verificare l’ammissibilità dell’appello in base alla qualificazione dell’azione operata dal Giudice di pace e, dato che questi l’aveva qualificata come opposizione all’esecuzione, avrebbe dovuto verificare se la sentenza che su tale azione si era pronunciata fosse appellabile. Dopo la verifica avrebbe sicuramente constatato che non si sarebbe potuto applicare l’art. 616 c.p.c. come risultante dalla modifica del 2009, in quanto non ancora in vigore al momento del giudizio di primo grado, comportando dunque la non impugnabilità della sentenza che ha deciso sull’opposizione all’esecuzione, come peraltro riportato anche da Cass. sent. n. 20324/10 in relazione alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate tra il 1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, il regime impugnatorio applicabile resta quello della non impugnabilità .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 febbraio – 5 luglio 2016, n. 13652 Presidente Petitti – Relatore Cosentino Svolgimento del processo La sig.ra L.D.V. ricorre contro Equitalia Sud spa incorporante Equitalia E.TR. spa per la cassazione della sentenza del tribunale di Bari che, riformando la sentenza del giudice di pace di Bari, ha rigettato l'impugnativa da lei proposta avverso il preavviso di fermo amministrativo eseguito ai sensi dell'articolo 86, quarto comma, d.p.r. 602/73 su un'autovettura di sua proprietà. La sentenza gravata ha preliminarmente rigettato l'eccezione di inappellabilità della sentenza di primo grado affermando che la qualificazione del ricorso introduttivo come opposizione all'esecuzione, effettuata dal giudice di pace, era erronea e che tale ricorso doveva invece qualificarsi come opposizione ex art. 22 l. 689/81 con la conseguenza che la sentenza che sul medesimo si era pronunciata doveva ritenersi appellabile per essere stata emessa dopo l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 23 l. 689/81, disposta dall'articolo 26 l. 40/06. Il tribunale barese ha poi giudicato inammissibile l'opposizione ex art. 22 l. 689/81 avverso il preavviso di fermo, argomentando, in primo luogo, che il fermo amministrativo non avrebbe natura di sanzione ma di atto esecutivo preparatorio ed anticipatorio del pignoramento e, in secondo luogo, che, essendo l'atto impugnato un preavviso di fermo, con sollecito di pagamento, e non un fermo, la relativa impugnativa sarebbe stata carente di interesse ex art. 100 c.p.c. Il ricorso si articola su quattro motivi, con i quali si censurano le statuizione con cui il tribunale barese ha, rispettivamente - disatteso l'eccezione di inappellabilità della sentenza del giudice di pace secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto applicare il regime di impugnabilità della sentenza dei giudice di pace in base alla qualificazione giuridica della domanda da quest'ultimo effettuata e, conseguentemente, avrebbe dovuto dichiarare tale sentenza inappellabile in forza dell'articolo 616 c.p.c. nel testo vigente dall'1.3.06 al 4.7.09 non applicandosi il testo dell'articolo 616 c.p.c. risultante dalla novella recata dalla legge n. 69/09, giacché alla data dei 4.7.09 il giudizio non era pendente in primo grado, in quanto la sentenza del giudice di pace risaliva al 15.5.2008 - disatteso implicitamente omettendo al riguardo una pronuncia espressa l'eccezione di tardività dell'appello, spiegata tanto con riferimento all'ipotesi di qualificazione del ricorso introduttivo come opposizione all'esecuzione nel qual caso, sostiene il ricorrente, si sarebbe dovuto calcolare il termine lungo senza considerare la sospensione feriale , tanto con riferimento all'ipotesi di qualificazione dei ricorso come opposizione ex art. 22 1. 689/81 nel qual caso, sostiene sempre il ricorrente, si sarebbe dovuto avere riguardo alla data di notifica, e non di deposito, del ricorso in appello - disatteso implicitamente omettendo al riguardo una pronuncia espressa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto proposto per ragioni diverse da quelle previste dal terzo comma dell'articolo 339 cpc avverso una sentenza del giudice di pace resa su causa di valore inferiore a € 1.100 - ritenuto inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 cpc il ricorso introduttivo avverso il preavviso di fermo, ad onta del contrario indirizzo espresso dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 11087/10. Equitalia Sud non si è costituita in questa sede. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.2.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la statuizione con cui il tribunale di Bari ha rigettato l'eccezione con cui l'odierno ricorrente aveva dedotto l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza del giudice di pace. A sostegno della propria decisione il tribunale assume che erroneamente il ricorso in primo grado è stato qualificato opposizione all'esecuzione e che, trattandosi invece di un'opposizione ex art. 22 1. n. 689/81, la sentenza che su di essa si era pronunciata doveva ritenersi appellabile sensi della modificazione dell'articolo 23 1. 689/81 recata dall'articolo 26 d.lgs n. 40/06. 11 ricorrente assume, per contro, che il giudice di secondo grado non poteva ancorare il giudizio di inammissibilità dell'impugnazione ad una qualificazione del ricorso introduttivo diversa da quella operata dal primo giudice. Il motivo è fondato. La sentenza gravata risulta infatti in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno reiteratamente affermato che 1 impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice dei merito sentt. nn. 30201/08, 4617/11 . Il tribunale barese doveva quindi verificare l'ammissibilità dell'appello in base alla qualificazione dell'azione operata dal giudice di pace e pertanto, poiché quest'ultimo, come lo stesso tribunale afferma, aveva qualificata l'azione proposta dalla signora D.V. come opposizione all'esecuzione, doveva verificare se, ratione temporis, la sentenza che su tale azione si era pronunciata fosse appellabile. Tale verifica non poteva che avere esito negativo perché, essendosi il giudizio di primo grado concluso il 15.5.08, data di deposito della sentenza del giudice di pace, nella specie non può farsi applicazione dei testo dell'articolo 616 c.p.c. come risultante dalla modifica recata dall'articolo 49, secondo comma, della legge n. 69/09 che ha soppresso la proposizione, introdotta dall'articolo 14 della legge n. 52/06, La causa è decisa con sentenza non impugnabile . Infatti, ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, della stessa legge n. 69/09, il nuovo testo dell'articolo 616 c.p.c. è applicabile solo ai giudizi pendenti in primo grado al 4.7.09, data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 69/09 nel presente giudizio, quindi, opera ancora la regola della non impugnabilità delle sentenze che decidono le cause di opposizione all'esecuzione in termini, vedi Cass. 20324/10 in relazione alle sentenze che hanno deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate tra il 1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, il regime impugnatorio applicabile resta quello della non impugnabilità solo quelle pubblicate successivamente al 4 luglio sono soggette alla nuova regola della appellabilità, ai sensi del nuovo testo dell'art. 616 c.p. e . Il primo motivo dì ricorso va quindi accolto perché il giudizio non poteva essere proseguito per l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza di primo grado. Gli altri motivi restano assorbiti e la sentenza gravata va cassata senza rinvio. Le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in relazione al valore della causa di euro 796,37, indicato dal ricorrente a pag. 25 del ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa senza rinvio la sentenza gravata. Condanna Equitalia Sud spa a rifondere alla signora D.V. le spese del giudizio d'appello, che liquida in curo 50 per esborsi, 250 per diritti e 300 per onorari, oltre accessori di legge, nonché le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 700, oltre euro 200 per esborsi e oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni Smaldone.