Il termine breve per impugnare non può decorrere dalla notifica della sentenza in forma esecutiva

La notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

Con ordinanza n. 9413/16, depositata in cancelleria il 10 maggio, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassato la sentenza impugnata e rinviato l’esame alla Corte d’appello di Palermo. Il caso. Il convenuto veniva portato davanti al Tribunale di Palermo, chiedendo l’attore che fosse convalidato lo sfratto per morosità in relazione ad un appartamento da lui concesso in locazione al convenuto per uso di studio legale. Il convenuto, opponendosi alla convalida, aveva avanzato domanda riconvenzionale e chiesto il rigetto della domanda dell’attore. Il Tribunale, respinta la richiesta di emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito, aveva dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore, rigettato le domande riconvenzionali e condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite. Proposto ricorso in Corte d’appello quest’ultima dichiarava l’inammissibilità del gravame e condannava l’appellante al pagamento delle ulteriori spese di grado. La Corte ha rilevato che l’appello era tardivo rispetto al termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza del Tribunale, ed era stato notificato oltre il termine di dieci giorni dal deposito del decreto di fissazione dell’udienza. Contro la Corte d’appello ricorre dunque il convenuto con atto affidato a due motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 285 e 326 c.p.c., sostenendo che il termine breve per impugnare non poteva decorrere dalla notifica della sentenza, avvenuta in forma esecutiva alla parte personalmente. Sentenza in forma esecutiva. Per la Corte il motivo è fondato. Infatti la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, situato nella medesima sede in cui sia domiciliata la parte, deve contenere, nel corpo della relata, il riferimento nominativo al procuratore stesso in tale sua veste, per assicurare, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa, che almeno in astratto, l’atto pervenga nelle mani del difensore in tale sua qualità. Ne consegue che l’appello era da ritenere tempestivo in relazione al termine lungo di sei mesi applicabile nella fattispecie ratione temporis . Il secondo motivo relativo alla violazione dell’art. 435 c.p.c., rimane assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Palermo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 marzo – 10 maggio 2016, n. 9413 Presidente Armano – Relatore Cirillo Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. 1. L.P.G.B. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, G.M. , chiedendo che fosse convalidato lo sfratto per morosità in relazione ad un appartamento da lui concesso in locazione al convenuto per uso studio legale. Si costituì in giudizio il convenuto, opponendosi alla convalida, avanzando domanda riconvenzionale e chiedendo il rigetto della domanda dell’attore. Il Tribunale, respinta la richiesta di emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito, dichiarò risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore, rigettò le domande riconvenzionali e condannò il G. al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata appellata dal G. e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 5 agosto 2014, ha dichiarato l’inammissibilità del gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Ha rilevato la Corte che l’appello, depositato il 23 aprile 2013, era tardivo rispetto al termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza del Tribunale, avvenuta il 3 gennaio 2013, ed era stato notificato oltre il termine di dieci giorni dal deposito del decreto di fissazione dell’udienza. 3. Contro la sentenza d’appello ricorre G.M. con atto affidato a due motivi. L.P.G.B. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere accolto. 5. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 285 e 326 cod. proc. civ., sostenendo che il termine breve per impugnare non poteva decorrere dalla notifica della sentenza, avvenuta in forma esecutiva alla parte personalmente. 5.1. Il motivo è fondato. Come già chiarito nella sentenza 13 giugno 2011, n. 12898, delle Sezioni Unite di questa Corte, la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Quella pronuncia fu emessa in relazione al testo dell’art. 479 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica avvenuta col decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il ragionamento vale ancora di più in relazione al nuovo testo dell’art. 479 cit., nel quale la notifica del titolo esecutivo può oggi avvenire solo alla parte personalmente v. sentenza 13 agosto 2015, n. 16804 . Nel caso di specie, depositata la sentenza di primo grado in data 23 novembre 2012, essa fu notificata in forma esecutiva il 3 gennaio 2003 a mani dell’avv. G.M. , presso lo studio del medesimo, a Palermo, in via G.B. Pagano n. 6. Quello era effettivamente, come risulta dall’epigrafe della sentenza del Tribunale, il domicilio eletto da parte del G. , il quale però, pur essendo avvocato, era difeso dalla collega avv. Adriana Crisci, alla quale la sentenza non fu notificata sicché è irrilevante anche l’eventuale circostanza che lo studio legale sia il medesimo, non essendovi alcuna certezza che l’atto sia pervenuto nella disponibilità del soggetto tecnicamente qualificato e competente ad assumere le relative decisioni. Come ha di recente affermato la sentenza 27 febbraio 2014, n. 4698, di questa Corte, infatti, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, situato nella medesima sede in cui sia domiciliata la parte, deve contenere, nel corpo della relata, il riferimento nominativo al procuratore stesso in tale sua veste, onde assicurare, a garanzia dell’effettività del diritto di difesa, che, almeno in astratto, l’atto pervenga nelle mani del difensore in tale sua qualità v. pure la sentenza 20 giugno 2011, n. 13536, relativa alla parte che stia in giudizio personalmente, senza il ministero di difensore . Ne consegue che l’appello, depositato il 23 aprile 2013, era da ritenere tempestivo in relazione al termine lungo di sei mesi applicabile nella fattispecie ratione temporis. 6. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 435 cod. proc. civ., rimane assorbito. 7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere accolto . Motivi della decisione 1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, ponendo in evidenza, soprattutto, che si trattava, nella specie, di notificazione della sentenza in forma esecutiva la quale, com’è noto, non è idonea a consentire il decorso del termine breve per l’impugnazione, siccome avvenuta alla parte personalmente. 2. Il primo motivo ricorso, pertanto, è accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione personale, la quale provvederà ad esaminare il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.