Sospensione dei termini per periodo feriale: tardiva proposizione dell’impugnazione

Il dies a quo da non computare nel termine è individuabile nello stesso giorno in cui l’atto ha manifestato i suoi effetti, ancorché l’atto stesso sia caduto in periodo feriale.

Con ordinanza n. 8518/16, depositata in cancelleria il 29 aprile, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dai controricorrenti, oltre alle spese ed accessori di legge. Il caso. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, il ricorrente propone ricorso per cassazione contro gli intimati che resistono, a loro volta, con controricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione dell’impugnazione. Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, maggiorato della sospensione durante il periodo feriale tra il primo agosto ed il 15 settembre, scadeva il 31 ottobre 2014. Invece, il ricorso è stato avviato alla notifica una volta scaduto detto termine, e precisamente il 3 novembre 2014. Ad avviso del relatore, il ricorso è inammissibile, dovendosi accogliere l’eccezione sollevata dai controricorrenti. Ricorso inammissibile per tardività . Il ricorso è da considerarsi inammissibile essendo stato consegnato all’ufficiale giudiziario, per la notifica, il 3 novembre del 2014, laddove il termine ultimo era il 31 ottobre del medesimo anno. Ciò in ragione della giurisprudenza consolidata secondo la quale, a proposito di sospensione dei termini durante il periodo feriale dal primo agosto al 15 settembre, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Ciò va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, fermo restando che tale giorno segna non l’inizio del termine, bensì l’inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso. Quindi, seguendo la ratio dell’art. 155 c.p.c., non si può lasciare fuori dal computo un giorno intero il 16 settembre per l’appunto , giorno che andrebbe ad aggiungersi in maniera illogica a quelli interi del termine, allungandolo senza giustificazione inoltre, il giorno che non viene computato nel termine è il giorno in cui si è verificato un atto avente un determinato effetto giuridico se questo si realizza nel periodo feriale, esso rimane pienamente valido ed efficace nella sua interezza, tenendo presente che il differimento coinvolge soltanto il decorso del termine che in quell’atto abbia il suo punto temporale di riferimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 - 29 aprile 2016, n. 8518 Presidente Pettiti – Relatore Giusti Ritenuto che il consigliere relatore ha depositato in data 15 settembre 2015 la seguente relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. L.B., con atto avviato alla notifica il 3 novembre 2014 e notificato lo stesso giorno, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4723/2013 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 settembre 2013. Gli intimati Angelo B. e lezzi Maria hanno resistito con contricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione dell'impugnazione. Ad avviso del relatore, il ricorso inammissibile, dovendosi accogliere l'eccezione sollevata dai controricorrenti. Il termine lungo di un anno secondo la disciplina ratione temparis applicabile dell'art 327 cod. proc, civ. per la proposizione dei ricorso per cassazione, infatti, maggiorato della sospensione durante il periodo feriale tra il 1 ° agosto cd il 15 settembre, andava a scadere il 31 ottobre 2014. Invece il ricorso è stato avviato alla notifica una volta spirato detto termine, ossia il 3 novembre 2014. Il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per esservi dichiarato inammissibile . Letta la memoria di parte ricorrente. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. che il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica - come risulta dalle relative certificazioni - il 3 novembre 2014, laddove l'ultimo giorno utile doveva considerarsi il 31 ottobre 2014, non festivo cadendo di venerdì . Ciò in applicazione del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione-, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio dei suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, cod. proc. civ. Cass., Sez. un., n. 3668 del 1995 e numerose successive conformi che è stato, infatti, chiarito dalla citata sentenza che sarebbe contrario alla ratio dell'art. 155 cod. proc. civ. lasciate fuori dal computo un giorno intero il 16 settembre in cui l'atto di riferimento non si è verificato, giorno che si aggiungerebbe illogicamente a quelli interi del termine, allungandolo senza alcuna logica giustificazione inoltre, il giorno che non viene computato nel termine, secondo il principio dell'art. 155 cod. proc. civ., è il giorno con riferimento specifico alle impugnazioni in cui si e verificato un atto avente un determinato effetto giuridico nel caso in cui quell'atto si realizzi nel periodo feriale, esso rimane pienamente valido ed efficace nella sua interezza, volta che il differimento coinvolge soltanto il decorso del termine che in quell'atto abbia il punto temporale di riferimento non vi è preclusione, in definitiva, a che il dies a quo, da non computare nel termine, sia individuabile nello stesso giorno in cui l'atto abbia manifestato i suoi effetti, ancorché l'atto stesso sia caduto in periodo feriale che in conclusione, nella fattispecie, avvenuta la pubblicazione della sentenza il 13 settembre 2013, dovevano essere computati nel termine complessivo concesso per l'impugnazione - esclusi i periodi feriali 14-15 settembre 2013 e 1 ° agosto-15 settembre 2014 - sia il 16 settembre 2013 che il 16 settembre 2014, con scadenza finale del termine alla data del 31 ottobre 2014 per un caso analogo, cfr. Cass., Sez. III, n. 8012 del 2006, e Cass., Sez. V, n. 19874 del 2012 che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quaier all'ars. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi curo 2.200, di cui curo 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'ars. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.