Gli Ermellini fanno un ripasso su termini processuali e opposizione agli atti esecutivi

In materia di impugnazioni, la modifica introdotta dalla l. n. 69/2009 dell’art. 327 c.p.c., la quale ha sostituito l’originario termine annuale di decadenza dalla pubblicazione della sentenza con un periodo inferiore di sei mesi, è applicabile, ex art. 58, comma 1, della legge, esclusivamente ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero dal 4 luglio 2009, non assumendo alcun rilievo il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio . Il termine di sei mesi, da applicare ai sensi dell’art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza, e l’art. 133 c.p.c. fa coincidere tale momento con il deposito della pronuncia presso la cancelleria.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3549/2016, depositata il 23 febbraio. Il caso. Il Tribunale competente rigettava, compensando le spese, l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’aggiudicatario avverso il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione, nell’ambito della relativa procedura. Il soccombente proponeva ricorso straordinario per cassazione. Per l’opposizione agli atti esecutivi, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. La Suprema Corte ha precisato che, per le controversie attinenti all’opposizione agli atti esecutivi, è esclusa l’applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dagli artt. 3 della l. n. 742/1969 e 92 del R.D. n. 12/1941 ordinamento giudiziario . L’esclusione di cui sopra deve ritenersi valida per tutte le fasi del procedimento, compresa quella di impugnazione e rende, quindi, legittimo il rilievo relativo alla tardività del ricorso per cassazione. Gli Ermellini hanno chiarito che, con riferimento al caso di specie, il ricorso per cassazione risulta essere stato proposto oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis . Il Collegio, in relazione all’interpretazione del modificato art. 327 c.p.c., ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in materia di impugnazioni, la modifica introdotta dalla l. n. 69/2009 della norma in esame, la quale ha sostituito l’originario termine annuale di decadenza dalla pubblicazione della sentenza con un periodo inferiore di sei mesi, è applicabile, ex art. 58, comma 1, della legge, esclusivamente ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero dal 4 luglio 2009, non assumendo alcun rilievo il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio . Il contrasto giurisprudenziale sulla data di instaurazione del giudizio. La Suprema Corte ha dato atto di un contrasto giurisprudenziale, relativamente all’individuazione della data di instaurazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi l’uno nega l’importanza del momento in cui è stata introdotta e si è svolta la fase sommaria del corrispondente procedimento, valorizzando la data di introduzione del giudizio di merito, l’altro conferisce rilievo al momento dell’introduzione della fase sommaria del procedimento corrispondente, con riferimento al deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. Nel caso di specie, hanno però precisato gli Ermellini, la querelle non assume rilievo, dal momento che il giudizio di opposizione risulta iniziato dopo l’entrata in vigore della l. n. 69/2009, sia con riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito, sia con riguardo alla data di deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. Ciò che conta è la data di pubblicazione della sentenza. Gli Ermellini hanno, infine, ricordato che il termine di sei mesi, da applicare ai sensi dell’art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza e che l’art. 133 c.p.c. fa coincidere tale momento con il deposito della pronuncia presso la cancelleria, negando rilievo alla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione da parte della cancelleria stessa. Ciò in quanto, ha chiosato il Collegio, lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio . Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 11 novembre 2015 – 23 febbraio 2016, numero 3549 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1. - Con la sentenza pubblicata in data 9 agosto 2013, il Tribunale di Rossano ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'aggiudicatario Sa. S. avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 13 settembre 2010 nell'ambito della procedura esecutiva numero 49/88 r.g.e. riunita alla numero 50/88 r.g.e. . Il Tribunale ha compensato le spese tra l'opponente e gli opposti costituiti in giudizio, F.S. e P. in qualità di comproprietari esecutati nella procedura numero 50/88 r.g.e. , nonché Banca Popolare del Mezzogiorno. Sa. S. propone ricorso straordinario per cassazione affidato a due motivi. F.S. e P., nonché Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. resistono con due distinti controricorsi. Motivi della decisione 2. Il ricorso è inammissibile per tardività. Al riguardo, va rilevato che per le controversie di opposizione agli atti esecutivi non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969 numero 742 e 92 dell'Ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941 numero 12. Detta inoperatività, riferendosi la norma alla natura della lite, vale per ogni fase del processo, incluse le impugnazioni, legittimando pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione per l'affermazione del principio, tra le innumerevoli, si veda, da ultimo, Cass., 9 aprile 2015 numero 7115 Cass., 12 febbraio 2015 numero 2749 Cass., 22 ottobre 2014 numero 22484 con specifico riferimento alla non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass., 20 maggio 2015 numero 10252 Cass., 25 febbraio 2015 numero 3889 Cass., 25 febbraio 2015 numero 3858 Cass., 3 febbraio 2015 numero 1892 Cass., 5 dicembre 2014 numero 25827 . 3.- Non è controverso che il processo abbia avuto ad oggetto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Sa. S. avverso un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, pronunciata in data 13 settembre 2010, nell'ambito di procedure esecutive riunite e relativa all'aggiudicazione del lotto numero 2 in capo a Sa. S Del rimedio oppositivo si è avvalso quest'ultimo, mediante richiamo ed applicazione dell'articolo 617 cod. proc. civ Per di più, la qualificazione della sua azione in termini di opposizione agli atti esecutivi si rinviene esplicitamente nella sentenza impugnata. Ne segue l'inoperatività della sospensione dei termini nel periodo feriale, in forza delle norme sopra menzionate. La sentenza oggetto della presente impugnazione, non notificata, è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria il 0 ágosto 2013 ne deriva che il ricorso per cassazione, spedito per le notificazioni in data 25 marzo 2014, risulta proposto dopo la scadenza del termine di sei mesi stabilito dall'articolo 327 c.p.c., nel testo applicabile catione temporis. 4.- In merito a quest'ultimo s'impongono le seguenti precisazioni. Quanto all'interpretazione da darsi alla modifica apportata all'articolo 327 cod. proc. civ., va richiamato il precedente costituito da Cass. numero 19943/14, che, a sua volta, ha richiamato il principio espresso da Cass. numero 6007/12, secondo il quale In tema di impugnazioni, la modifica dell'ars. 327 cod proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 numero 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio. cfr., nello stesso senso, Cass. numero 17060/12, ord. numero 15741113 . L'interpretazione appena richiamata dell'articolo 58 della legge numero 69 del 2009, in riferimento all'articolo 327 cod. proc. civ., va qui ribadita, senza che rilevi nel caso di specie il contrasto che si è determinato in punto di individuazione della data di instaurazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ricorso in opposizione riguarda un'ordinanza emessa il 13 settembre 2010. Il giudizio di opposizione agli atti perciò risulta iniziato dopo il 4 luglio 2009, sia che si consideri la data del 4 aprile 2011, in cui è stato introdotto il giudizio di merito in applicazione del principio di cui a Cass. ord. 12 dicembre 2012 numero 22838, con la quale si è affermato che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell'applicazione del termine lungo - ridotto a sei mesi dalla legge 18 giugno 2009, numero 69 - per l'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, non rileva il momento in cui è stata introdotta e si è svolta la fase sommaria del corrispondente procedimento, destinata a concludersi con un provvedimento privo del carattere della definitivitá e, come tale, non impugnabile neppure con ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., bensì quello in cui è stato intrapreso il relativo giudizio di merito , sia che si abbia riguardo alla data di deposito dei ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione in applicazione del principio di cui a Cass. 7 maggio 2015 numero 9246 con la quale si è affermato che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell'applicazione del termine lungo - ridotto a sei mesi dalla modifica apportata all'articolo 327 cod. proc. civ. dalla legge 18 giugno 2009, numero 69 - per l'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria del corrispondente procedimento, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 617, comma secondo, cod. proc. civ. . 4.1.- Così stabilito che il termine da applicare è quello di sei mesi, la sua decorrenza è fissata dalla pubblicazione della sentenza , ai sensi dell'articolo 327, comma primo, ultimo inciso, cod. proc. civ., che sul punto non è stato modificato dall'articolo 46, comma 17, della legge numero 69 del 2009. Per pubblicazione della sentenza si intende, ai sensi dell'articolo 133, comma primo, cod. proc. civ., la data del suo deposito in cancelleria. Pertanto, ai fini del decorso del termine c.d. lungo per impugnare, non rileva la data della comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi dello stesso articolo 133, comma secondo, cod. proc. civ. Trattasi di interpretazione letterale della norma che, così come già affermata per il testo originario dell'articolo 327 cod. proc. civ. cfr., da ultimo, Cass. numero 26402/14, per la quale l'articolo 327 cod. proc, civ. opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché l'ampiezza del termine nella specie annuale, secondo la formulazione della norma vigente ration temporis'9 consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e la decorrenza, fissata avuto riguardo alla pubblicazione, costituisce corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio cfr., nello stesso senso, già Cass. numero 3251/07 , ben può essere ribadita con riferimento al testo novellato, che prevede un termine inferiore all'anno, ma pur sempre tanto ampio da consentire l'esercizio del diritto di difendersi con l'impugnazione. Poiché non rileva la data di comunicazione indicata in ricorso nel 25 settembre 2013 ma la data di pubblicazione della sentenza del i lagosto 2013 , il ricorso, notificato il 25 marzo 2014, va diC.to inammissibile. 5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei rapporti tra ricorrente e resistenti Francesco e P Sussistono giuste ragioni di compensazione nei rapporti tra il ricorrente e la Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a., attesa la qualità di aggiudicatario del primo e considerato che la controversia ha riguardato essenzialmente i rapporti tra quest'ultimo ed i predetti S., debitori esecutati. Avuto riguardo all'epoca di proposizione del ricorso per cassazione posteriore al 30 gennaio 2013 , la Corte dà atto dell'applicabilità dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228 . P.Q.M. La Corte diC. inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo complessivo di E 2.900,00, di cui € 200,00 per esborsi oltre rimborso spese processuali, IVA e CPA come per legge, in favore di F.S. e P., in solido tra loro, Compensa le spese nei confronti della Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. Ai sensi del l'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13.