Testimonianza de relato e de relato actoris

In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice.

Spetta al soggetto che ne ha interesse dimostrare che il testimone de relato, in realtà, un teste de relato actoris in quanto avente un interesse diretto nel giudizio e, all’uopo, non è sufficiente la pendenza di un rapporto lavorativo. E’ quanto emerge dall’ordinanza n. 3137/16 della Corte di Cassazione, depositata il 17 febbraio. La fattispecie. Nella fattispecie in esame alla Corte di Cassazione è stato chiesto di cassare una sentenza a fronte di un erronea valutazione da parte del Giudice di merito di una testimonianza de relato. Pur ritenendo manifestamente infondato il ricorso il Supremo Collegio ha avuto modo di prendere posizione con riferimento alla testimonianza de relato. Differenza fra testimonianza de relato e de relato actoris. La Corte pone l’accento sulla distinzione tra testimonianza de relato actoris e de relato generica. La prima è riferibile a circostanze di fatto che il teste ha appreso direttamente da una delle parti del giudizio cosicché la valenza probatoria e del tutto inconferente. Nella seconda ipotesi il teste depone su circostanze che ha appreso da soggetti terzi ed estranei al giudizio e, pertanto, il Giudice può utilizzare la deposizione a fine di fondare il proprio convincimento ancorché la valenza probatoria sia attenuata. Attendibilità del teste de relato. E’ compito del soggetto interessato dimostrare che il testimone de relato sia assimilabile al teste de relato actoris e, all’uopo, il fatto di essere dipendente della società convenuta non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per considerare il teste avente un interesse diretto nel giudizio fermo restando la libera valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni. La valutazione sull’attendibilità del teste è preclusa alla Corte di legittimità. Il Supremo Collegio, infine, ha ribadito ancora una volta che la valutazione sull’attendibilità del teste è una valutazione riservata al Giudice di merito e insindacabile nel giudizio di legittimità qualora, tra l’altro, la stessa sia supportata da esaustiva motivazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 gennaio – 17 febbraio 2016, n. 3137 Presidente Dogliotti – Relatore Genovese Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Con sentenza in data 21 gennaio 2014, la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione proposta dal sig. I.R. , contro la sentenza del Tribunale di Pistoia, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta contro Intesa San Paolo SpA per l'acquisto di obbligazioni Argentina 10% 22.2.2007. Secondo la Corte territoriale, per quello che ancora interessa in questa sede, la deposizione del teste M. il quale aveva testimoniato della rappresentazione di rischiosità dell'investimento, per il rischio Paese, del consiglio dato di non acquistare quei prodotti, ecc. e l'esame dell'ordine di acquisto da cui era desumibile la doppia sottoscrizione dell'investitore la seconda, posta sotto la dicitura di operazione non adeguata in relazione all'oggetto , avrebbero fatto escludere la rappresentata violazione di legge art. 29 Reg. Consob . Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso il soccombente I. , con atto notificato a mezzo posta il 1 luglio 2014, sulla base di due motivi, con cui denuncia la violazione o falsa applicazione di legge art. 246 c.p.c. e 28 e 28 Reg. Consob n. 11522/98 , ai sensi dell'art. 360 nn. 4, 5 e 3 c.p.c La Banca resiste con controricorso. Il ricorso appare manifestamente infondato, giacché, sotto le apparenti spoglie della violazione dei menzionati dispositivi di legge, chiede a questa Corte un sostanziale riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione delle prove precostituite e semplici compiuta dai giudici di secondo grado, dopo che allo stesso risultato era pervenuto anche il primo giudice. Infatti, nell'impianto motivazionale della decisione impugnata, non sono ravvisabili i vizi di violazione di legge ipotizzati dal ricorrente, atteso che la Corte ha diffusamente motivato in ordine a Alla piena legittimità della deposizione del teste M. de relato e non de relato actoris ed alla sua congruenza con le stesse risultanze documentali, senza profili di incompatibilità con l'ordinanza di esclusione da teste della persona da cui la M. avrebbe appreso le circostanze riferite, avendo la Corte territoriale motivato circa la correttezza di quella esclusione e la non necessità di una sua apposita revoca, essendo risultato, il teste escusso, pienamente puntuale preciso e circostanziato p. 3 . b Del resto, le censure della ricorrente in ordine alla presunta violazione degli artt. 28 e 29 Reg. Consob, mirano sostanzialmente alla inammissibile ripetizione del giudizio di merito attraverso il riesame di fatti e documenti oggetto di apprezzamento nella fase di merito e, con riferimento alle sentenze come quella oggetto del presente giudizio pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all'entrata in vigore della legge n. 134 del 2012 che ha convertito il DL n. 83 del 2012 , si infrangono sull'interpretazione così chiarita dalle SU civili nella Sentenza n. 8053 del 2014 la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.”. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse osservazioni critiche dalla parte ricorrente che, tuttavia, non colgono nel segno che, infatti,quanto alle critiche alla ricostruzione della verità anche per il tramite della deposizione di un teste tale M. che già la Relazione di cui sopra ha chiarito trattarsi di un teste de relato ” e non de relato actoris ” come tendenzioasamente affermato dal ricorrente va richiamato il principio di diritto già affermato da questa Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 2007 e succ. conff. e secondo cui In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosi che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” che, le dichiarazioni riportate in sede istruttoria, riferite al teste escusso M. . da un funzionario della banca, possano rendere assimilabili quelle raccolte dal giudice ad una inconsistente testimonianza de relato actoris , è affermazione del tutto ipotetica se non gratuita perché priva dell'allegazione comunque intempestiva degli interessi specifici che avrebbero potuto o dovuto trasformare quel dichiarante da teste per quanto non escusso dal giudice per ragioni di assicurazione al processo di una prova sicuramente attendibile in una parte, idonea a spiegare perché il dipendente di un ente si sarebbe identificato con l'ente medesimo, è oggi messo in discussione dal ricorrente, sulla base di un asserita potenziale confluenza di interessi onde assimilare, nella sostanza, la testimonianza del M. a quella di un teste de relato actoris , che è dato meramente surrettizio, del tutto ipotetico e privo di un'idonea base giustificatrice che, al riguardo va respinta l'argomentazione del ricorrente in base al seguente principio di diritto In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, perché il teste de relato , ossia quello che depone su circostanze che ha appreso da persone estranee al giudizio, possa dirsi inutile recando un contributo non rilevante o dannoso ai fini della ricostruzione dei fatti da accertare in quanto divenga portavoce, anche inconsapevole, di una delle parti in causa , occorre dimostrare che esso costituisce di fatto un dichiarante sostanzialmente assimilabile al testimone de relato actoris , ossia a quel teste che depone su fatti e circostanze di cui è stato informato, più o meno in modo interessato, dal soggetto medesimo che ha proposto o subito il giudizio o che abbia operato per conto e nell'interesse di quest'ultimo, fino a identificarsi con esso - sulla base di specifiche ragioni e circostanze - così da perdere la propria autonomia che il sol fatto di essere dipendente dell'ente chiamato in causa, ove operino regole giuridiche che tutelino l'autonomia del prestatore di lavoro e i suoi principi morali, non costituisce una ragione sufficiente per far declassare ed identificare il dichiarante con la parte in causa, per la quale egli abbia prestato o ancora presti la sua opera lavorativa, pur potendo il giudice considerare non pienamente attendibile la sua dichiarazione che, beninteso, nella specie, il dichiarante non è stato escusso ma le sue dichiarazioni sono state riferite da altro teste perciò de relato e, quindi, valutate, per circostanze di tempo e luogo e attendibilità, dal giudice che le ha raccolte che, come già affermato nella Relazione posta dopo l'epigrafe, nell'economia della motivazione del giudice a quo, l'attendibilità dei contenuti della deposizione del teste de relato è stata, poi, ulteriormente riscontrata con le stesse risultanze documentali”, che non possono in questa sede essere svalutate, come pretende il ricorrente con la sua memoria, sol perché esse si ridurrebbero ad una crocetta” posta su di un modulo cartaceo verosimilmente, del tipo predisposto , poiché la documentazione in esame - non anomala ma di rito - è stata ritenuta un valido riscontro dei contenuti di quelle dichiarazioni, da parte del giudice del merito, che quelle dichiarazioni ebbe a raccogliere e a valutare, con un giudizio - anche di credibilità del teste - che è insindacabile in questa sede che esso va respinto in applicazione degli enunciati principi di diritto che per ogni altra doglianza appare superflua ogni ulteriore precisazione oltre quanto già riportato della Relazione del consigliere relatore che, in conclusione, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, con condanna le ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, e raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-jbis dello stesso art. 13.