La sentenza sull’opposizione all’esecuzione non è appellabile? Non c’è violazione del giusto processo

Avverso la sentenza pronunciata in un giudizio di opposizione all’esecuzione, ex artt. 615 o 619 c.p.c., pubblicata tra l'1.03.2006 e il 4.07.2009 – qualunque sia l’epoca di instaurazione del processo – non è più ammissibile il rimedio dell’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c , come introdotto dalla l. n. 52/2006 senza alcuna disciplina transitoria , ma solo quello del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 24920/2015, depositata il 10 dicembre. Il fatto. La Corte d’Appello territorialmente competente dichiarava inammissibile un appello avverso una sentenza del Tribunale adito, pubblicata in data 21 maggio 2008, poiché essendo stata pronunciata nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, non era impugnabile, ai sensi dell’art. 616, ultimo inciso, c.p.c., nel testo risultante dopo la modifica apportata dalla l. n. 52/2006 e prima dell’abrogazione ad opera della l. n. 69/2009. Avverso tale decisione l’appellante ricorreva per Cassazione. In particolare, la ricorrente con un unico motivo, denunziava la violazione delle norme sulla conservazione dei mezzi di impugnazione, di quelle sulla traslatio iudicii , nonché quelle sul giusto processo. Nella specie, gli Ermellini hanno ritenuto la doglianza articolata dalla ricorrente nell’unico motivo di impugnazione e sulla presunta violazione dei predetti principi per i ragioni di seguito indicate. In primo luogo, non può trovare applicazione l’invocato principio di conservazione di cui all’art. 159, comma 3, c.p.c., in quanto tale norma, opera allorchè l’atto non solo possieda i requisiti di forma e di sostanza dell’atto in cui viene convertito, ma sia altresì, proposto innanzi al giudice competente per il grado di giudizio. Non ricorrono, inoltre, i presupposti per invocare l’applicabilità dei principi della traslatio iudicii , sanciti dall’art 50 c.p.c., secondo cui la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dell’impugnazione, atteso che la proposizione dell’atto innanzi ad un giudice di secondo grado anziché innanzi al giudice della legittimità esclude che sia prospettabile una questione di competenza che invece attiene alla articolazione della giurisdizione tra i giudici competenti nello stesso grado. Infine, i Giudici di legittimità non hanno ritenuto pertinente neanche il richiamo ai principi del giusto processo, in quanto gli stessi non possono riferirsi al rispetto delle regole processuali poste con legge. Nel caso di specie, infatti, la regola è stata predisposta dal legislatore del 2006 in termini tali che deve escludersi il contrasto con la Costituzione, in specie col principio del giusto processo di cui all’art. 111, comma 1 e 2. Concludendo. I principi di cui sopra sono stati applicati e ribaditi innumerevoli volte dai precedenti della Corte di legittimità, i quali hanno avuto modo di affrontare la questione sotto i più disparati aspetti, concludendo sempre nel senso che avverso la sentenza sull’opposizione di cui si è detto, ratione temporis , non è più ammissibile il rimedio dell’appello, ma solo quello del ricorso straordinario per Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 11 novembre – 10 dicembre 2015, numero 24920 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Fatto e diritto 1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da P. C. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento pubblicata in data 21 maggio 2008, poiché, essendo stata pronunciata in un giudizio di opposizione all'esecuzione, si trattava di sentenza non impugnabile ai sensi dell'ari. 616, ultimo inciso, c.p.c., nel testo risultante dopo la modifica apportata dalla legge numero 52 del 2006 e prima dell'abrogazione ad opera della legge numero 69 del 2009. Il ricorso per cassazione è svolto con un motivo, illustrato da memoria. Gli intimati D.P., A.P., D.N. e C. C.P. non si difendono. 2.- Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 50, 156 comma terzo e 159 comma terzo, nonché dell'articolo 111 della Costituzione, sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato nell'applicare al caso di specie l'articolo 616 cod. proc. civ. nel testo introdotto dall'articolo 14 della legge numero 52 del 2006, perché non avrebbe tenuto conto delle norme sulla conservazione dei mezzi di impugnazione e di quelle sulla translatio iudicia e sul giusto processo . 3.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis numero I cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello ha deciso la questione sul regime di impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. civ. in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame del ricorso non offre elementi per mutare questo orientamento. Allo scopo è sufficiente richiamare i precedenti che hanno reiteratamente affermato che le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione all'esecuzione pubblicate tra il 1° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono impugnabili in ragione di quanto disposto dall'ari. 616, ult. inc., c.p.c., nel testo introdotto dall'articolo 14 della legge numero 52 del 2006 abrogato con l'articolo 49, comma 2°, della legge numero 69 del 2009 , quindi sono soltanto ricorribili per Cassazione ex articolo 111 Cost. Cass. numero 20392109, numero 2043/10, ord. numero 20324/10, nonché, a contrario, Cass. numero 20414106 ed, ancora, successivamente, Cass. numero 3688/11 ed altre . Il principio è stato ribadito, anche ai sensi dell'articolo 360 bis numero 1 cod. proc. civ. da Cass. ord. numero 17321111, per la quale Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'articolo 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, numero 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost. le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'ari. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, numero 69. Principio affermato ai sensi dell'articolo 360 bis, numero 1, cod. proc. civ. . 4.- I principi su cui il ricorso si fonda, e che la ricorrente ha richiamato con la memoria, non sono affatto pertinenti. In primo luogo, va ricordato quanto affermato da questa Corte, con riferimento a fattispecie analoga alla presente, per la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto É inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace dichiarativa della propria competenza in materia di contributi consortili proposto dinanzi al Tribunale, e poi espressamente riassunto davanti alla Cassazione, non potendo trovare applicazione il principio di conservazione dettato dall'articolo 159 secondo comma cod. proc. civ Tale norma opera, infatti, allorché l'atto non solo abbia i requisiti di forma e di sostanza dell'atto in cui viene convertito ma sia stato proposto dinanzi al giudice competente per il grado di giudizio, dovendosi comunque escludere la conversione dell'atto se, dall'esame del contenuto del mezzo utilizzato, risulti inequivocabilmente la volontà della parte di utilizzare soltanto un mezzo diverso, ancorché inammissibile. La proposizione dell'atto innanzi a un giudice di secondo grado anziché innanzi al giudice della legittimità esclude - d'altronde - che sia prospettabile una questione di competenza con il ricorso ai principi della traslatio iudicii , sanciti dall'articolo 50 cod. proc. civ., secondo i quali la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, atteso che la competenza attiene alla articolazione della giurisdizione tra i giudici competenti nello stesso grado. così Cass. numero 590/04 . Nel ribadire questo principio, va, nella specie, affermato che è inammissibile l'appello avverso la sentenza del tribunale pronunciata in materia di opposizione all'esecuzione e pubblicata nel periodo compreso tra il I ° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, non potendo trovare applicazione il principio di conservazione dettato dall'art 159 terzo comma cod proc civ Tale norma opera, infatti, allorché l'atto non solo abbia i requisiti di forma e di sostanza dell'atto in cui viene convertito ma sia stato proposto dinanzi al giudice competente per il grado di giudizio. La proposizione dell'atto innanzi a un giudice di secondo grado anziché innanzi al giudice della legittimità esclude - d'altronde - che sia prospettabile una questione di competenza con il ricorso ai principi della traslatio iudicii , sanciti dall'articolo 50 cod. proc. civ., secondo i quali la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall'impugnazione, atteso che la competenza attiene alla articolazione della giurisdizione tra i giudici competenti nello stesso grado . 4.2.- Non è pertinente nemmeno il richiamo fatto al principio del giusto processo , poiché tale principio non può che essere riferito al rispetto delle regole processuali poste con legge, in modo che vengano garantiti il diritto di difesa ed il diritto al contraddittorio, oltre che i principi di terzietà ed imparzialità del giudice e di eguaglianza delle parti in seno al processo. Nel caso di specie, la regola è stata posta dal legislatore della riforma del 2006 in termini tali che è da escludersi il contrasto con la Costituzione, in specie col principio del giusto processo come dettato dai commi primo e secondo dell'articolo 111 Cost. e con il principio costituzionale del diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost. Il regime impugnatorio introdotto dal testo dell'articolo 616 cod. proc. civ., come riformato, è stato a più riprese riconosciuto conforme alla Carta fondamentale da questa stessa Corte regolatrice da ultimo Cass., ord. 3 giugno 2014, numero 12389 tra le altre, in precedenza Cass. 18 gennaio 2008, numero 976 Cass. 8 febbraio 2011, numero 3056 Cass. 15 febbraio 2011, numero 3688 Cass., ord. 17 agosto 2011, numero 17325 Cass., ord. 30 dicembre 2011, numero 30429 Cass. 19 novembre 2013, numero 25904 Cass., ord. 21 marzo 2014, numero 6757 . 5.- I principi di cui sopra sono stati applicati e ribaditi innumerevoli volte da precedenti di questa Corte che hanno avuto modo di affrontare la questione sotto i più disparati aspetti, concludendo sempre nel senso che avverso la sentenza sull'opposizione dispiegata ex artt. artt. 615 o 619 cod. proc. civ. pubblicata fra il 1.3.06 ed il 4.7.09, qualunque sia l'epoca di instaurazione del processo, non è più ammissibile il rimedio dell'appello in forza dell'ultimo periodo dell'ari_ 616 cod. proc. civ., come introdotto dalla L. numero 52 del 2006 senza alcuna disciplina transitoria , ma solo quello del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7 tra le molte Cass. 12 maggio 2011, numero 1045 1 Cass., ord. 17 agosto 2011, numero 17321 Cass. 28 febbraio 2012, numero 3025 Cass. 7 novembre 2012, numero 19273 Cass. 7 febbraio 2013, numero 2972 Cass. 30 agosto 2013, nnumero 20034 e 20035 Cass. 5 settembre 2013, numero 20419 Cass., ord. 30 ottobre 2013, numero 24501 Cass. 7 novembre 2013, numero 25056 Cass. 19 novembre 2013, numero 25904 Cass. 31 gennaio 2014, numero 2105 Cass. 4 febbraio 2014, numero 2428 Cass. 21 marzo 2014, numero 6757 Cass., ord. 8 luglio 2014, numero 15580 . La Corte d'Appello ha deciso perciò la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte ribadita, da ultimo, da Cass. 30 marzo 2015 numero 6391 e Cass. 10 febbraio 2015 numero 2475 . In conclusione, il ricorso, inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis numero 1 cod. proc. civ., va rigettato in ragione dell'interpretazione data a tale norma dalle Sezioni Unite di questa Corte cfr. Cass. S.U. ord. numero 19051/10 . Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli intimati non si sono difesi. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, dei d.P.R. numero 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.