Legittimo riproporre l’appello inammissibile prima che intervenga la pronuncia di inammissibilità

L’art. 358 c.p.c., nel precludere la riproposizione dell’appello dichiarato inammissibile o improcedibile anche nell’ipotesi in cui non sia decorso il termine fissato dalla legge, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità. Pertanto, fino a quando siffatta declaratoria non sia intervenuta, può essere proposto un nuovo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché la seconda impugnazione risulti tempestiva, in rapporto al termine breve decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo appello, che equivale alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 22679 del 5 novembre 2015. Il caso. Il giudizio nasce dall’opposizione a sanzione amministrativa proposta da un uomo avverso un verbale di accertamento della polizia stradale per eccesso di velocità. Il Giudice di pace adito accoglieva l’opposizione per assenza di prova della taratura periodica dell’apparecchio di rilevamento della velocità e la pronuncia veniva confermata anche al termine del successivo giudizio d’appello instaurato dal Ministero dell’interno e dalla Prefettura. Questi ultimi si rivolgevano, quindi, alla Corte di Cassazione. Doppio appello avverso la stessa pronuncia. I giudici di legittimità osservano preliminarmente che avverso la sentenza di primo grado erano state proposte due distinte impugnazioni dall’Avvocatura dello Stato, una con citazione e una con ricorso. La prima aveva dato corso ad un giudizio conclusosi con una sentenza d’inammissibilità dell’appello perché tardivo, in quanto la citazione, seppur notificata nei 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, era stata depositata in cancelleria a termine ormai scaduto, dovendosi – secondo il giudicante – proporre l’appello con ricorso da depositare in cancelleria nei 30 giorni. Il secondo giudizio, svoltosi nella contumacia dell’opponente, si era concluso con la sentenza oggetto dell’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, nella quale peraltro non si dava conto dell’eventuale tardività dell’impugnazione. La consumazione dell’impugnazione in caso di appello inammissibile. Ebbene, a giudizio degli Ermellini, nella situazione in parola, in cui appunto erano stati proposti distinti appelli avverso la medesima pronuncia, viene in rilievo il disposto di cui all’art. 358 c.p.c., alla stregua del quale non può essere riproposto l’appello dichiarato inammissibile o improcedibile , anche se non è decorso il termine fissato dalla legge. Tale norma – osservano i giudici di legittimità – è stata interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso che la consumazione dell’impugnazione, che ne preclude la riproposizione anche nell’ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine stabilito dalla legge, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza che, fino a quando siffatta declaratoria non sia intervenuta, può essere proposto un nuovo atto di appello. Ipotesi in cui è ammessa la riproposizione dell’appello. Per essere legittima, la seconda impugnazione, oltre a risultare immune dai vizi della precedente che è destinata a sostituire, deve altresì risultare tempestiva, in rapporto al termine breve decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo appello, che equivale alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Nel caso di specie non era possibile verificare la tempestività della seconda impugnazione dal momento che l’Avvocatura non aveva depositato il proprio fascicolo d’appello. In particolare, tale mancanza non consentiva di verificare né la regolarità della notifica all’appellato, né il rispetto del termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, che risultava effettuata all’Amministrazione per quanto affermato dal giudice del primo procedimento. Sulla scorta di tali premesse, la Cassazione rileva dunque d’ufficio l’inammissibilità del secondo appello quello appunto che ha dato luogo alla sentenza oggetto d’impugnazione , procedendo quindi alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 9 aprile – 5 novembre 2015, n. 22679 Presidente Petitti – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. IL MINISTERO DELL'INTERNO e LA PREFETTURA UTG ROMA impugnano la sentenza del Tribunale di Roma n. 16012/2011 pubblicata il 26/7/2011, non notificata, che rigettava il loro appello proposto avverso la decisione del giudice di Rieti n. 253 del 2008, che aveva, a sua volta, accolto il ricorso di A.A. avverso il verbale di accertamento della polizia stradale per infrazione al codice della strada eccesso di velocità in violazione dell'art. 142 CDS. Il Sig. A. lamentava, tra l'altro, l'illegittimità del verbale per assenza di prova della taratura dell'apparecchio di rilevamento della velocità da effettuarsi almeno a cadenza annuale. 2. Il giudice di Pace di Rieti con la sentenza n. 253/2008 accoglieva l'opposizione per assenza di prova della taratura periodica dell'apparecchio di rilevamento della velocità, e, quindi, della affidabilità dell'accertamento. 3. Il Tribunale di Roma rigettava l'impugnazione degli odierni ricorrenti non condividendo la loro prospettazione circa l'insussistenza nel nostro ordinamento di `una norma che impone l'obbligo della taratura periodica degli apparecchi rilevatori della velocità, án quanto ad essi non si applica la legge 273/ 1991 . 4. I ricorrenti formulano un unico articolato motivo. Resiste l'intimato con controricorso. 3. All'udienza pubblica dell'11 aprile 2014, il Collegio rilevava che dal ricorso non risulta indicata specificamente la viola ione che è stata oggetto dei giudizio di opposizione prima e di appello poi . Rilevava, inoltre, che manca in atti il fascicolo d'ufficio, dal quale si potrebbe rilevare di quale contesiatiione si fratti e se vi sia stato o meno l'errore denunciato dal controricorrente , così disponendo per l'acquisizione del fascicolo di ufficio e rinviando a nuovo ruolo. 4. Pervenuto il fascicolo di ufficio è stata fissata l'odierna udienza, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione 1. Occorre rilevare, in primo luogo,-chc il controricorrente, che risulta dalla sentenza impugnata contumace in appello, sostiene che per la sentenza del giudice di pace di Rieti n. 253 del 2008, oggetto dell'impugnazione alla quale e seguita la decisione del Tribunale di Roma oggi impugnata n. 16012/2011 , è intervenuta altra sentenza, sempre in appello e sempre del Tribunale di Roma la n. 1977 del 2009 depositata il 28 gennaio 2009. Osserva ancora che le questioni affrontate erano in parte diverse, così come diverso e stato l'esito del giudizio in appello, la cui sentenza sarebbe passata in giudicato. Osserva ancora che appellante era la Prefettura di Rieti e non quella di Roma. Prospetta un errore nell'impugnazione. 2. Dall'esame del fascicolo d'ufficio e delle produzioni del controricorrente risulta quanto segue. 2.1 -- Avverso la sentenza di primo grado la n. 253/08 del giudice di pace di Rieti , pubblicata il 29 febbraio 2008, sono state proposte due distinte impugnazioni, una con citazione e una con ricorso. La prima, iscritta al RGN 31427 del 2008, dott. Pannunzio, è stata definita con sentenza n. 1977 del 2009, depositata il 28 gennaio 2009 vedi copia autentica di tale sentenza depositata dal controricorrente . La seconda, iscritta al RGN 32714 del 2008, dott. Creola, è stata definita con la sentenza oggi impugnata la n. 16012/2011 . La prima sentenza reca come parte appellante la Prefettura di Rieti, la seconda la Prefettura di Roma, che non era in giudizio nel primo grado. La prima sentenza ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Avvocatura dello Stato perché tardivo, in quanto la citazione in appello, notificata il 24 aprile 2008, pur nei 30 giorni dalla notificama sentenza di primo grado che si afferma essere avvenuta il 27 marzo 2008 è stata depositata in cancelleria a termine ormai scaduto il 29 aprile 2008 , dovendosi, secondo il giudicante, proporre l'appello con ricorso e non già con citazione da depositare in cancelleria nei 30 giorni. La seconda sentenza, invece, nella contumacia dell'AM 1 DIO, è intervenuta oltre due anni dopo la prima. Per quanto risulta dagli atti del fascicolo d'ufficio non avendo l'Avvocatura ritenuto di depositare il proprio fascicolo , la causa fu iscritta il 5 maggio 2008, come risulta dal timbro datario della cancelleria sulla nota di iscrizione a ruolo. In tale data e stato depositato anche il ricorso che introduceva l'appello. In tale giudizio non è stata rilevata la tardività della impugnazione conseguente al decorso del termine dei 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado affrontata nel contraddittorio delle parti nel primo giudizio . Mancando il ricorso dell'Avvocatura non può essere verificato se tale circostanza fu dichiarata o meno dalla parte. Manca comunque ogni atto utile a rilevare un eventuale vizio di notifica del ricorso e del relativo decreto del giudice che ha fissato la prima udienza. 2.2 - Da verifiche fatte presso il SIC sistema informatico della Corte di cassazione per il civile la prima sentenza non risulta impugnata dall'Avvocatura. 2.3 - In tale situazione occorre rilevare quanto segue. Avverso la stessa sentenza di primo grado sono stati proposti distinti appelli, trattati separatamente da giudici diversi del Tribunale di Roma, senza alcuna segnalazione di pendenza dei due giudizi da parte dell'appellante, che tali impugnazioni aveva proposto. Né tale circostanza è stata rilevata dai giudici, privi di informazioni al riguardo da parte della cancelleria. L'art. 358 cod. proc. civ. prevede che l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non possa essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge . L'interpretazione che questa Corte ha dato di tale norma è ormai consolidata nel senso che la consumazione dell'impugnatizone, che ne preclude la riproposi ione anche nell'ipotesi in cari non sia ancora scaduto il termine stabilito dalla legge, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità, con la conseguenza che, fino a quando slatta declaratoria non sia intervenuta, può essere proposto un nuovo atto di appello, immune dai vidi del precedente e destinato a sostituirlo, purché la seconda impugnazione risulti tempestiva, in rapporto al termine breve decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo appello, che equivale alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante Cass. n. 11762 del 2012 - Rv. 623325 . Nel caso in questione la prima sentenza dichiarativa dell'inammissibilità è del 2009, mentre il secondo appello proposto con ricorso è stato depositato il 5 maggio 2008. Quindi, il diritto di impugnazione non era consumato , dovendosi però verificare d'ufficio la sua tempestività. Come già osservato, in assenza del deposito del fascicolo d'appello dell'Avvocatura, non è possibile verificare né la regolarità della notifica all'appellato, né il rispetto dei termine breve di i pugnazione decorrente dalla -sentenza di primo grado, che risulta ho dall'Amministrazione per quanto affermato dal giudice del primo procedimento. Trattandosi di requisito di ammissibilità ex art. 358 cod. proc. civ., in ragione della specificità della vicenda, spettava alle Amministrazioni ricorrenti fornire la prova della tempestività della impugnazione a fronte di una notifica della sentenza di primo grado rilevata come effettuata dal giudice del primo procedimento al 27 marzo 2008 rispetto all'avvenuto deposito del ricorso con iscrizione a ruolo del 5 maggio 2008, a termine ormai scaduto. 3. Per quanto su esposto deve rilevarsi d'ufficio l'inammissibilità del secondo appello, quello che ha dato luogo alla sentenza oggi impugnata, dovendosi di conseguenza cassare senza rinvio la sentenza impugnata. 4. Le spese seguono la soccombenza. P.T.M. La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello degli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16012/2011, depositata il 26/07/2011. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 cinquecento euro per compensi e 100,00 cento euro per spese, oltre accessori di legge.