Termini per la notifica e ragionevole durata del processo

La notifica tardiva del decreto di fissazione dell’udienza di discussione è valida se è stato garantito alla controparte il termine legale per predisporre le proprie difese, senza violazione del principio di ragionevole durata del processo.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19968/15, depositata il 6 ottobre. Il caso. Il procedimento concerneva una controversia per un risarcimento danni, soggetta al rito del lavoro. Il ricorso contro la sentenza di primo grado, presentato presso la Corte d’Appello di Roma, veniva dichiarato improcedibile per violazione dell’art. 435, comma 2, c.p.c., non essendo stato rispettato il termine di dieci giorni previsto dalla suddetta norma per la notifica all’appellato del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione. Il ricorrente adiva la Suprema Corte per denunciare la violazione dell’art. 435, comma 2, c.p.c. e degli artt. 152 e ss. c.p.c. , in riferimento all’art 360, nn. 1 e 3 c.p.c. nello specifico, rilevava come il termine libero a comparire fosse stato rispettato, con la possibilità per l’appellato di proporre le sue difese in vista dell’udienza di discussione, peraltro regolarmente tenutasi. La Suprema Corte riconosce la fondatezza del ricorso. La Cassazione ha osservato che il termine di dieci giorni di cui all’art. 435, comma 2, c.p.c., per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, non è perentorio da ciò deriva che dalla sua inosservanza non scaturisce alcuna decadenza, purché all’appellato sia garantito un lasso di tempo non inferiore a quello legale. La Cassazione ha sottolineato come la sentenza richiamata dalla corte d’appello Cass. n. 20604/2008 facesse riferimento ad una fattispecie in cui la notificazione non era stata effettuata, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie nella controversia per cui è causa, infatti, non solo la notificazione è stata posta in essere, ma è stato rispettato anche il termine, a favore dell’appellato, di cui all’art. 435, comma 3, c.p.c Gli Ermellini hanno ribadito come l’inosservanza del termine di cui all’art. 435, comma 2, c.p.c. non costituisca motivo di decadenza, essendo stato rispettato il termine di cui ai successivi commi 3 e 4 . Non deve riscontrarsi alcuna violazione del principio di ragionevole durata del processo , non essendosi reso necessario lo spostamento dell’udienza di discussione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 luglio – 6 ottobre 2015, numero 19968 Presidente Finocchiaro - Relatore Armano Ritenuto in fatto E' stata depositata la seguente relazione 1. - La Corte di appello di Roma ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da C. A. avverso la sentenza di primo grado, avente ad oggetto controversia di risarcimento danni soggetta a rito del lavoro, per violazione dell'articolo 435 2 comma c.p.c, essendo stato notificato all'appellato il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione oltre dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso all'appellante . 2. -- Propone ricorso C. A. con un motivo. Resiste con controricorso la Unipol Assicurazione s.p.a . Non presenta richieste dell'altro intimato . Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio articolo 375 c.p.c. ed accolto per manifesta fondatezza. 3. Con l'unico motivo si denunzia violazione dell'articolo 435 2° e 152 ess c.p.c in relazione all'articolo 360 numero 1 e 3 c.p.c Assume il ricorrente che il decreto di fissazione dell'udienza di discussione era stato notificato alla controparte in data 14-9-10 che era stato rispettato il termine libero a comparire durante il quale l'appellato avrebbe potuto apprestare le proprie difese per l'udienza di discussione del 3-11.2010 che si era regolarmente tenuta che la Corte di appello aveva erroneamente applicato i principi di cui alla sentenza della sezioni Unite N 20604/2008 che riguardavano la diversa ipotesi di omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. 4. Il ricorso è fondato. Il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza è stato conosciuto dall'appellante, in mancanza di biglietto di cancelleria di comunicazione del decreto, sicuramente in data 1 settembre 2010, data in cui egli ha richiesto le coppie del decreto per la notifica il 14-9-10 è stato notificato il ricorso con il decreto di fissazione della data dell'udienza di discussione fissata per il 3-11-2010 la notifica dei ricorso e del decreto è avvenuta ben prima della previsione di venticinque giorni di cui all'articolo 435 c.p.c., comma 3. 5. Costituisce giurisprudenza acquisita che il termine di dieci giorni assegnato all'appellante dal rito del lavoro, articolo 435 c.p.c., comma 2, per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non è perentorio e la sua inosservanza non comporta, perciò, alcuna decadenza, sempreché resti garantito all'appellato uno spatium deliberandi non inferiore a quello legale prima dell'udienza di discussione affinché questi possa apprestare le sue difese v., ex multis, da ultimo, Cass. 14874/2011 26489/2010 . 6. Il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la citata sentenza numero 20604 del 2008 - secondo cui nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata articolo 111 Cost., comma 2 , al giudice di assegnare, ex articolo 421 c.p.c., all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'articolo 291 c.p.c. - riguarda una fattispecie in cui la notificazione era inesistente o addirittura neppure tentata, mentre nella fattispecie in oggetto la notificazione è comunque materialmente avvenuta e il rapporto processuale si è costituito nel rispetto per l'appellato del termine di cui all'articolo 435 3 comma c.p.c, senza spostamento dell'udienza di discussione fissata. 7. Anche il Giudice delle leggi, con ordinanza numero 60 del 2010, ha ritenuto manifestamente infondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 435 c.p.c., comma 2, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in fattispecie, simile a quella in esame, in cui malgrado l'inosservanza del termine di cui all'articolo 435 c.p.c., comma 2, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione dei diritto di difesa dell'appellato. 8. Come già affermato da questa Corte l'inosservanza del predetto termine non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale, ne' su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi dei medesimo articolo 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione. Conseguenze pregiudizievoli, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, potrebbero riverberarsi solo dallo spostamento dell'udienza di discussione a cagione del ritardo della notificazione del ricorso, causando un irragionevole allungamento dei tempi del processo. Cass., Sent numero 8685 del 31/05/2012 Cass. Sent. numero 26489 del 30/12/2010 . Si propone pertanto l'accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La relazione è stata comunicata alle parti. La resistente ha presentato memoria Ritenuto in diritto La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione,non inficiati dal contenuto della memoria presentata, e la soluzione consigliata. P.Q.M. Accoglie il ricorso.Cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma che provvederà anche alle spese del giudizio di Cassazione.