Ricorso in Cassazione notificato via posta, la mancanza dell’avviso di ricevimento porta a conseguenze gravi

Se per la notifica del ricorso per cassazione è stato adottato il mezzo del servizio postale, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza dell’atto, di cui non può quindi essere disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., e l’inammissibilità del ricorso, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività dell’impugnazione.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8865, depositata il 4 maggio 2015. Il caso. Il MEF ricorreva in Cassazione contro la pronuncia della Corte d’appello che lo aveva condannato al risarcimento nei confronti di una domma per l’eccessiva durata di un procedimento. Il ricorso veniva notificato a mezzo del servizio postale, ma la Corte di Cassazione rileva che l’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta depositato, né in allegato al ricorso, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., nella cancelleria della Corte, né con le modalità previste dall’art. 372 c.p.c. produzione di altri documenti . Di conseguenza, non risulta provata l’avvenuta ricezione dell’atto ad opera della controparte. Necessità dell’avviso di ricevimento. I giudici di legittimità ricordano che la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario. L’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a dimostrare l’intervenuta consegna, la data di essa, nonché l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Le conseguenze della mancata produzione. Perciò, se questo mezzo è stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza dell’atto, di cui non può quindi essere disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., e l’inammissibilità del ricorso, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività dell’impugnazione. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dedotto impedimenti alla produzione della cartolina di ricevimento, rimanendo del tutto inerte. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 26 novembre 2014 – 4 maggio 2015, n. 8865 Presidente Petitti – Relatore Correnti Fatto e diritto Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone ricorso contro S.S., che neon svolge difese in questa sede, avverso il decreto della Corte di appello di L'Aquila che lo ha condannato al pagamento di euro 2800 in relazione alla eccessiva durata di un procédimento individuata in anni quattro richiamando il criterio della liquidazione di euro 700 per anno. Il ricorso denunzia violazione della legge 89/2001 perché il decreto indica il ritardo in anni due e mesi tre per cui l'indennizzo dovrebbe essere di euro 1575 e non 2800. Ciò premesso si osserva in via preliminare Il ricorso è inammissibile. Esso è stato notificato a mezzo del servizio postale. L'avviso di ricevimento del plico postale, contenente l'atto di impugnazione, non risulta però mai depositato, ne' in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione art. 369 c.p.c. o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell'art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l'avvenuta ricezione dell'atto ad opera della controparte. La notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell'atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 47 7 del 2002, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con. la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l'avviso d i ricevimento prescritto dall'art. 149 cpc e dalle disposizioni della legge 890/82 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l'inesistenza dell'atto della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cpc e l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposta impugnazione Cass. 2722/05, 4900/04 . Parte ricorrente non ha dedotto alcun impedimento alla produzione della cartolina di ricevimento ed è rimasta del tutto inerte ed il principio, di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo impone al giudice una lettura delle norme processuali orientata alla rapida definizione del giudizio. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile S.U.627/2008 , senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.