Dichiarare il cambio di indirizzo nell’atto di notifica della sentenza equivale a eleggere domicilio

A norma dell’art. 330, comma 1, c.p.c., qualora la parte nell’atto di notificazione della sentenza abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 8755, depositata il 30 aprile 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da una società contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato nullo il contratto di affitto di azienda da essa concluso quale affittuaria. La Corte riteneva tardivo l’appello perché notificato oltre 30 giorni dopo la notificazione della sentenza impugnata. La società ha proposto ricorso per cassazione. Luogo di notificazione dell’impugnazione La società ricorrente denuncia violazione di legge, dichiarando di avere richiesto la notificazione dell’atto di appello una prima volta presso l’avvocato di controparte nel domicilio eletto dallo stesso per il giudizio di primo grado. Avendo costatato, poi, che la notifica non era andata a buon fine, per avere l’avvocato di controparte trasferito lo studio ad altro indirizzo, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il ricorrente ha chiesto la notifica al nuovo indirizzo. Rileva, dunque, la società ricorrente che deve intendersi valida la prima notificazione, essendo essa avvenuta nel domicilio eletto dal difensore dell’appellata per il giudizio di primo grado, quale risulta dall’intestazione della sentenza, non avendo la controparte eletto un diverso domicilio all’atto della notificazione della sentenza medesima. Conclude, quindi, che la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto applicabile l’art. 330 c.p.c se il difensore dichiara di aver cambiato indirizzo nella richiesta di notificazione della sentenza. Il Collegio ha rilevato, al contrario, che a norma dell’art. 330, comma 1, c.p.c., qualora la parte nell’atto di notificazione della sentenza abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato. Nel caso di specie il difensore dell’intimata ha dichiarato di aver cambiato indirizzo, nella richiesta di notificazione della sentenza, e tale dichiarazione va ritenuta efficace anche quale elezione di domicilio. Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato inammissibile l’appello notificato in luogo diverso. Per tali ragioni, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 marzo – 30 aprile 2015, n. 8755 Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo Premesso in fatto È stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380bis cod. proc. civ. 1.- Con sentenza 25 giugno - 15 luglio 2013 n. la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla s.r.l. omissis contro la sentenza n. del Tribunale di Roma che ha dichiarato nullo il contratto di affitto di azienda da essa concluso, quale affittuaria, con la omissis . La Corte ha ritenuto tardivo l'appello perché notificato all'appellata il 7 marzo 2011, oltre 30 giorni dopo la notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 31 gennaio 2011. La soc. omissis propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste l'intimata con controricorso. 2.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 325 e 330 cod. proc. civ. e di norme del codice civile, la ricorrente dichiara di avere richiesto la notificazione dell'atto di appello una prima volta il 2 marzo 2011 presso il procuratore costituito per la omissis , avv. A.D.M., nel domicilio eletto dallo stesso per il giudizio di primo grado in via omissis . Avendo constatato che la notifica non era andata a buon fine per avere l'avv. D.M. trasferito lo studio in via omissis sempre in Roma , con atto consegnato all'ufficiale giudiziario il 5 marzo successivo il ricorrente ha chiesto la notificazione al nuovo indirizzo, ove l'atto è stato consegnato il 7 marzo. Rileva il ricorrente che deve ritenersi valida la prima notificazione, essendo essa avvenuta nel domicilio eletto dal difensore dell'appellata per il giudizio di primo grado, quale risulta dall'intestazione della sentenza, non avendo la omissis eletto un diverso domicilio all'atto della notificazione della sentenza medesima che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto applicabile l'art. 330 cod. proc. civ. che in ogni caso, qualora la notificazione di un atto processuale non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempre che la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto Cass. civ. S.U. 24 luglio 2009 n. 17352 . 3.- Il motivo è fondato. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto imputabile all'appellante la mancata notificazione dell'atto di appello al nuovo indirizzo di studio dell'avv. D.M., per il solo fatto che questi ha segnalato il suo nuovo indirizzo nella relazione di notificazione della sentenza impugnata. La suddetta segnalazione non equivale, infatti, alla formale modificazione, ad opera della parte, del domicilio eletto per il giudizio di primo grado, quale risulta dalla sentenza impugnata, ove l'appellante è tenuto a notificare l'impugnazione. Solo nel caso in cui il difensore domiciliatario comunichi espressamente alla controparte il suo nuovo indirizzo, invitandolo ad eseguirvi le future notificazioni, l'appellante può notificare l'impugnazione in luogo diverso da quello corrispondente all'elezione di domicilio per il giudizio di primo grado, senza correre il rischio di vedersi opporre dalla controparte la violazione dell'art. 330 cod. proc. civ In mancanza di tale espressa comunicazione, l'esito negativo della notificazione non può ritenersi imputabile al notificante. La Corte di appello avrebbe quindi dovuto applicare il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza citata dal ricorrente, per cui - ove la notificazione abbia esito negativo per circostanze non imputabili al richiedente - questi ha il diritto di chiedere che l'ufficiale giudiziario riprenda il procedimento notificatorio, con effetto che decorre dalla prima richiesta, sempre che la prosecuzione avvenga in un termine ragionevole. Tale deve ritenersi la richiesta formulata dal ricorrente in data 5 marzo 2011, a fronte di una prima richiesta di notificazione del 2 marzo precedente data quest'ultima corrispondente al trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza. 4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con ordinanza in camera di consiglio . - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti. - Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte. - La resistente ha depositato memoria. Considerato in diritto Il Collegio, esaminati gli atti, rileva quanto segue. A norma dell'art. 330, 1 comma, cod. proc. civ., qualora la parte nell'atto di notificazione della sentenza la parte abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato. Nel caso di specie il difensore dell'intimata ha dichiarato di avere cambiato indirizzo, nella richiesta di notificazione della sentenza, e tale dichiarazione va ritenuta efficace anche quale elezione di domicilio. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello notificato in un luogo diverso. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del ricorso per cassazione, liquidate complessivamente in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge. Ricorrono gli estremi di cui all'art. 13, 1 comma quater, del d.p.r. n. 115 del 2012 per la condanna del ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.