La sospensione del processo esecutivo comporta l’estinzione, se le parti non danno corso al giudizio di merito

Ove sia disposta la sospensione di una procedura esecutiva, espressamente ai sensi dell’art. 624 c.p.c., a causa della sospensione dell’esecutività del titolo giudiziale che ne costituiva la base giuridica e nonostante quest’ultima possa costituire presupposto per una sospensione deformalizzata ex art. 623 c.p.c., è onere delle parti interessate, che non abbiano impugnato l’ordinanza stessa con le forme previste dall’art. 624 c.p.c., dare comunque corso al giudizio di merito, producendosi in caso contrario la stabilizzazione della sospensione e dunque il suo tipico effetto dell’estinzione del processo esecutivo, come disposto dal comma 3 dell’art. 624.

E’ quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7364/15 depositata il 13 aprile. Il fatto. Una srl otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico di una spa ed intraprendeva differenti procedure espropriative. Sospesa l’esecutività del decreto ingiuntivo nel corso dell’opposizione al medesimo, la srl creditrice si vedeva opporre una delle espropriazioni avviate. Il giudice, in forza della sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo, disponeva la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e fissava un termine per introdurre il giudizio di merito, a cui nessuna delle parti però provvedeva. La spa debitrice depositava dunque istanza per la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 624, comma 3. Il giudice dell’esecuzione rigettava tale istanza, riconducendo la declaratoria di sospensione non all’art. 624, bensì all’art. 623. La srl proponeva reclamo, ma la Corte d’appello rigettava il gravame definendo corretta la sussunzione del provvedimento entro la disposizione di cui all’art. 624, negando al contempo l’irreclamabilità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di estinzione ai sensi di tale norma. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la srl creditrice, resiste la spa debitrice con controricorso. La qualificazione del provvedimento di sospensione. La ricorrente, articolando plurimi motivi di ricorso, lamenta in sostanza la violazione delle due norme processuali summenzionate per aver i giudici di merito erroneamente qualificato il provvedimento sospensivo come emanato ex art. 624 e, di conseguenza, erroneamente dichiarato estinto il processo esecutivo, nonché la nullità della sentenza per aver affermato l’irreclamabilità dell’ordinanza reiettiva dell’eccezione di estinzione del processo esecutivo. La controricorrente nega invece l’abnormità del provvedimento impugnato e condivide la tesi sviluppata dalla Corte territoriale. La Cassazione prende innanzitutto in considerazione la disposizione dettata dell’art. 624 che prevede la reclamabilità dell’ordinanza che pronuncia l’estinzione in dipendenza della speciale tipologia di inerzia della mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio a tal fine fissato con il provvedimento conclusivo della fase sommaria. Il principio di apparenza. I Supremi Giudici escludono comunque l’abnormità e l’illegittimità del provvedimento argomentando in forza del principio dell’apparenza che comporta che il mezzo di impugnazione vada individuato sulla base della qualificazione data dal giudice a quo alla domanda, principio correttamente applicato dalla Corte territoriale. In conclusione, una volta che sia disposta la sospensione di una procedura esecutiva, con espressa qualificazione del provvedimento ai sensi dell’art. 624 c.p.c., in dipendenza della sospensione dell’esecutività del titolo giudiziale posto alla sua base, nonostante quest’ultima possa costituire presupposto per una mera deformalizzata sospensione ai sensi dell’art. 623 c.p.c., è onere delle parti interessate, che non abbiano impugnato l’ordinanza stessa con le forme previste dall’art. 624 c.p.c., dare comunque corso al giudizio di merito, producendosi in mancanza la stabilizzazione della sospensione e dunque il suo tipico effetto dell’estinzione del processo esecutivo, come disposto dal comma 3 dell’art. 624 c.p.c Per questi motivi la Cassazione respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 gennaio – 13 aprile 2015, n. 7364 Presidente Salmè – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. - La Vagnone & amp Boeri srl, conseguito - per Euro 1.773.542,92 - dal tribunale di Milano decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico della Henkel Italia spa, intraprese differenti procedure espropriative, tra cui una presso il tribunale di Torino, iscr. al n. 4314/11 r.g.e. sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo nel corso dell'opposizione al medesimo, la creditrice rinunziò ad una procedura esecutiva intrapresa in Milano, ma si vide opposta - con ricorso del 26.7.11 - ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. quella pendente a Torino, con cui tra l'altro ne fu invocata la sospensione, in forza dell'ordinanza resa ex art. 649 cod. proc. civ. sul titolo esecutivo azionato. Con provvedimento del 18.8.11 il giudice dispose, tra l'altro, la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., in relazione e per effetto della declaratoria di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo , per poi fissare, con successivo provvedimento del 28.9.11, termine di trenta giorni per introdurre il giudizio di merito a tanto non avendo provveduto alcuno, il 9.11.11 l'esecutata depositò istanza per dichiarazione di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624, comma terzo, cod. proc. civ Il giudice dell'esecuzione rigettò l'istanza di estinzione, riconducendo la declaratoria di sospensione all'art. 623 e non all'art. 624 cod. proc. civ. ma l'esecutata interpose reclamo con atto del 10.1.12, accolto poi, nonostante la resistenza dell'esecutante, dal tribunale di Torino con sentenza 5.3.12, n. 1554, che dichiarò estinto il processo esecutivo n. 4314/11 r.g.e. e la corte di appello respinse poi il gravame proposto dalla Vagnone & amp Boeri srl, definendo corretta la sussunzione del provvedimento entro il paradigma dell'art. 624 e non dell'art. 623 cod. proc. civ., nonché negando l'irreclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di estinzione ai sensi di tale norma. Per la cassazione di tale sentenza, resa il 27.9.13 col n. 1931, ricorre oggi, affidandosi a sei motivi, la Vagnone & amp Boeri srl resiste con controricorso la Henkel Italia spa e, per la pubblica udienza del 15.1.15, le parti depositano memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., con cui la contro ricorrente da notizia degli sviluppi, ad essa favorevoli, del giudizio di cognizione relativo al titolo esecutivo già azionato ex adverso. Motivi della decisione 2. - Questi t termini della controversia. 2.1. La corte di appello di Torino - prima di puntualizzare la reclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione - ritiene applicabile l'estinzione prevista dall'art. 624, comma terzo, cod. proc. civ. ad un'ordinanza di sospensione del giudice dell'esecuzione, in dipendenza del fatto che quest'ultimo la avesse espressamente qualificata come adottata ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., sul punto applicando il principio dell'apparenza ed ammettendo - tanto da escludere qualunque abnormità del provvedimento - l'astratta configurabilità di un concorso tra differenti cause di sospensione e così la legittimità di una distinta sospensione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. pure in presenza della sospensione del titolo esecutivo. E, sulla base di tale premessa, conferma la sentenza di primo grado, di accoglimento del reclamo avverso la reiezione dell'istanza di estinzione del procedimento esecutivo in dipendenza della mancata instaurazione del giudizio di merito dopo la pronunzia del provvedimento di sospensione. 2.2. La ricorrente articola sei doglianze - una prima ed una seconda, con cui lamenta, sotto il profilo dapprima del n. 3 e poi del n. 4 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 623 e 624 cod. proc. civ., per aver la gravata sentenza erroneamente qualificato il provvedimento sospensivo del 18.8.11 come emanato ex att. 624 c.p.c. e, conseguentemente, erroneamente dichiarato l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. - una terza richiamando l'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. , con cui lamenta nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione al quarto motivo d'appello, sull'asserita irreclamabilità dell'ordinanza reiettiva dell'eccezione di estinzione del processo esecutivo fondata sull'art. 624, comma 3, cod. proc. civ. - una quarta richiamando l'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , con cui lamenta, in via subordinata, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione al quarto motivo d'appello, sull'asserita irreclamabilità dell'ordinanza reiettiva dell'eccezione di estinzione del processo esecutivo fondata sull'art. 624, comma 3, c.p.c. - una quinta ed una sesta, con cui, sotto i rispettivi profili del n. 3 e del n. 4 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., in via ancor più gradata lamenta violazione degli artt. 623, 624 e 630 cod. proc. civ. e dell'art. 12 preleggi, in relazione al quarto motivo di appello ed anche stavolta in punto di sostenuta irreclamabilità dell'ordinanza reiettiva dell'eccezione di estinzione del processo esecutivo fondata sull'art. 624, comma 3, cod. proc. civ 2.3. La contro ricorrente, dal canto suo - nega l'abnormità di un provvedimento che sospenda un procedimento esecutivo che debba ritenersi già sospeso per altra causa, ben potendo concorrere ipotesi di sospensione esterna ed interna del processo esecutivo, siccome riferita - rispettivamente - all'esecutorietà del titolo ed alla procedura esecutiva con conseguente diversità delle finalità, dei procedimenti, delle conseguenze e dei rimedi, tanto in astratto che in concreto - ricorda che l'opposizione agli atti esecutivi, nel cui corso era stata emessa l'ordinanza di sospensione, era fondata su ragioni diverse e, per la precisione, sulla contestazione del cumulo di pignoramenti - condivide la tesi - sviluppata dalla Corte territoriale - dell'applicabilità, alla fattispecie, del principio dell'apparenza, così ritenendo definitivo il provvedimento reso, perché non censurato nelle forme e nei termini previsti dalla disposizione ivi espressamente indicata come applicata - rimarca avere la Corte territoriale esaurientemente risposto alle questioni sulla reclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione di estinzione della procedura esecutiva comunque in tal senso militando diversi ordini di argomentazioni. 3. - Per esigenze di ordine logico, occorre valutare preliminarmente - ma tra loro congiuntamente, attesa l'evidente intima connessione - le doglianze in punto di sostenuta non reclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo esecutivo, ove l'eccezione sia formulata ai sensi dell'art. 624, comma terzo, cod. proc. civ Tale norma, com'è noto, prevede la reclamabilità dell'ordinanza che pronunzia l'estinzione in dipendenza della speciale tipologia di inerzia disciplinata da quella disposizione, cioè la mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio a tal fine fissato con provvedimento conclusivo della fase sommaria di ogni opposizione esecutiva. In particolare, nel suo testo ormai vigente e comunque applicabile alla fattispecie, essa così statuisce nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese e prosegue stabilendo che l'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma . L'art. 630, comma terzo, cod. proc. civ. dal canto suo ammette il reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti e specifica che esso è concesso contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa . L'interpretazione letterale, in virtù del rinvio appena indicato, è quindi univoca nel senso di consentire il reclamo - nelle forme previste dall'art. 630 cod. proc. civ. - anche avverso l'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione e tanto basta a privare di fondamento ogni contrario argomento dell'odierna ricorrente, come sviluppato nei motivi da terzo a sesto, con riconoscimento della correttezza della soluzione sul punto data dalla corte territoriale. D'altra parte, questa Corte ha poi espressamente statuito che il provvedimento di rigetto dell'eccezione di estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624, comma terzo, cod. proc. civ., sarebbe suscettibile appunto del rimedio tipico previsto proprio dall'art. 630, comma terzo, cod. proc. civ. Cass., ord. 26 ottobre 2011, n. 22308 . 4. - I rimanenti due primi motivi, anch'essi tra toro considerati complessivamente, sono del pari infondati. 4.1. Nessun dubbio che, in teoria, possa coesistere il potere di sospensione c.d. esterna, relativo cioè all'esecutività intrinseca del titolo azionato e devoluto al giudice del processo in cui esso si è formato e può ancora essere modificato, con quello di sospensione c.d. interna, relativo cioè alla singola e sola procedura esecutiva intrapresa sulla base di uno specifico titolo esecutivo. Del resto, il giudice della procedura esecutiva è l'unico titolare del potere di sospenderla anche se, beninteso, l'eventuale sopravvenuta sospensione dell'esecutività del titolo posta a fondamento di quella, una volta a lui sottoposta e da lui apprezzata e riscontrata, costituisce il venir meno del presupposto di legittimità della prosecuzione della procedura e comporta necessariamente il riconoscimento - peraltro a lui pur sempre istituzionalmente riservato - della sospensione operante ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ 4.2. Tanto comporta pure che, nonostante in generale, da ultimo, v. Cass. 4 giugno 2013, n. 14048 sulla specifica ipotesi degli effetti della sospensione disposta ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ., tra le altre, v. Cass. 12 gennaio 1999, n. 261 Cass. 31 luglio 2002, n. 11378 Cass. 29 aprile 2004, n. 8217 Cass., ord. 13 giugno 2008, n. 15909 Cass., ord. 1 agosto 2008, n. 20925 Cass., ord. 19 marzo 2012, n. 4345 la sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale legittimi la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., attivabile con mero ricorso al giudice dell'esecuzione e cioè senza bisogno di proporre un'opposizione esecutiva , non sia in teoria scorretto l'esercizio del potere di sospensione interna per una causa di sospensione esterna infatti, quella sospensione può integrare anche un grave motivo di sospensione discrezionale, nulla vietando che il giudice, investito, per scelta dell'opponente, di una formale opposizione, ritenga di individuare quale giusto motivo di sospensione – c.d. interna - appunto il venir meno della stessa esecutività del titolo, rivestendolo quindi di un'efficacia ulteriore rispetto a quella ordinaria sua propria. 4.3. Esclusa l'abnormità e la stessa illegittimità del provvedimento, il principio dell'apparenza - il quale, com'è noto, comporta che il mezzo di impugnazione vada individuato sulla base della qualificazione data dal giudice a quo alla domanda, ove quella sia espressa Cass. 11 luglio 2014, n. 15897 Cass. 12 ottobre 2012, n. 17408 Cass., ord. 2 marzo 2012, n. 3338, resa ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., ove ulteriori riferimenti - risulta correttamente applicato dalla Corte territoriale, sicché l'ordinanza 18.8.11, espressamente qualificata come resa ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., tanto da essere, sia pure con provvedimento successivo, munita anche della fissazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito, in mancanza della relativa specifica impugnazione si è stabilizzata e si producono gli effetti propri di tale stabilizzazione. Poiché, tra questi, vi è l'anticipazione dell'effetto tendenziale o normale dell'opposizione, cioè l'estinzione della procedura esecutiva, come previsto specificamente dai vigente testo dei comma terzo dell'art. 624 cod. proc. civ., correttamente nella specie si fa discendere dalla mancata ottemperanza all'onere della proposizione del giudizio di merito - onere espressamente sancito nel tenore testuale del provvedimento di sospensione - l'estinzione del processo esecutivo. 4.4. E tanto in applicazione dei seguente principio di diritto una volta disposta, oltretutto mercé la fissazione espressa del termine perentorio per iniziare il giudizio di merito dell'opposizione esecutiva già dispiegata sia pure anche su altri motivi, espressamente ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. la sospensione di una procedura esecutiva in dipendenza della sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale posto a base di quella, nonostante quest'ultima possa costituire presupposto per una mera deformalizzata sospensione ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., è onere delle parti interessate, ove non impugnino l'ordinanza stessa nelle forme previste dall'art. 624 cod. proc. civ., dare comunque corso al giudizio di merito, producendosi, in mancanza, la stabilizzazione di quella e l'effetto suo tipico dell'estinzione del processo esecutivo di cui al terzo comma del medesimo art. 624. 5. - In conclusione, infondati tutti i motivi, il ricorso va respinto, con condanna della soccombente ricorrente alle spese anche del giudizio di legittimità. Tanto comporta poi che sia dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma I-bis norma che si applica alle impugnazioni proposte a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi del co. 18 dell'art. 1 della stessa legge 228 del 2012 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la Vagnone & amp Boeri srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Henkel Italia spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 17.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, nonché oltre CPA ed IVA nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.