Solo la persona interessata alla protezione del presunto incapace può proporre istanza di annullamento

Colui che è legittimato ad agire per far valere il vizio della procura alle liti per l’incapacità naturale nella specie, stato di tossicodipendenza del suo autore deve dimostrare che dall’atto deriva un grave pregiudizio proprio a questo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3456, depositata il 20 febbraio 2015. Il fatto. Il ricorso in Cassazione, scaturisce all’esito di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rilasciato in favore di una società americana, a titolo di penale per l’inadempimento, da parte del titolare di una ditta, di un contratto di consulenza artistica. Ciò che merita preliminare ed assorbente esame in questa sede è la doppia eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società americana controricorrente in Cassazione. Secondo la detta società, alla luce dei documenti depositati con il controricorso, il ricorrente risulterebbe in pessime condizioni di salute e perciò ricoverato, presso un centro di recupero per tossicodipendenti, in stato d’isolamento. Da qui ne conseguirebbe l’incapacità, sopravvenuta in data anteriore alla sottoscrizione della procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, onde la medesima sarebbe tamquam non esset e renderebbe inefficace l’attività svolta dai suoi procuratori. Lo stato di tossicodipendenza. Tale eccezione non appare fondata, nonostante il Collegio si conformi al principio di diritto secondo il quale lo stato di tossicodipendenza può produrre l’incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio nella specie, la procura alle liti , anche senza che vi sia una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale da impedire la formazione di una libertà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’atto che sta per compiere, deve dichiararsene inessenziale l’accertamento, almeno in sede di legittimità. Infatti, tale accertamento tenderebbe a far dichiarare l’annullabilità dell’atto su istanza di persona non interessata alla protezione del presunto incapace. In questo novero delimitato dall’art. 428 c.c. non può includersi la società controricorrente che mira a far prevalere le proprie ragioni su quelle del presunto incapace naturale, mentre colui che è legittimato ad agire per far valere il vizio della procura per l’incapacità naturale del suo autore deve dimostrare che dall’atto deriva un grave pregiudizio proprio a questo. Il trust. Infondata è anche la seconda doglianza della controricorrente, con la quale vorrebbe sostenere che la ditta di cui è titolare il ricorrente sarebbe costituita in un trust e che il trustee non sarebbe più il ricorrente, il quale quindi non avrebbe più avuto la qualità di titolare e rappresentante della ditta, ancor prima del conferimento delle procura alle liti. Da qui il difetto di legittimazione a ricorrere. Sul punto, il Collegio ricorda il principio di diritto secondo cui il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto . Ne consegue che egli non è litisconsorte necessario, in quanto l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. Per quanto concerne, poi, i motivi del ricorso, questi sono stati ritenuti tutti infondati ed inammissibili dal Collegio in quanto privi dei requisiti necessari a fondare il ricorso per cassazione. Per tali ragioni, la S.C. ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 gennaio – 20 febbraio 2015, n. 3456 Presidente Ceccherini – Relatore Genovese Svolgimento del processo 1. All'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rilasciato in favore della società americana Lumley Enterprises Llc , a titolo di penale per l'inadempimento, da parte del sig. L.A. titolare della ditta Balos , di un contratto di consulenza artistica, precedentemente in essere con la società irlandese Dalemberg LdT , che aveva ceduto il proprio marchio Watt Management , ed i connessi contratti, alla società americana, il Tribunale di Verona, respinta l'eccezione d'incompetenza sollevata dal debitore e quella relativa alla validità della procura conferita al difensore, ha respinto l'opposizione proposta e ritenuta fondata la domanda di pagamento della penale per inadempimento dell'opponente. 2. L'appello proposto dal L. , è stato respinto dalla Corte d'appello di Venezia che ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali. 2.1. Secondo il giudice di appello, per quello che ancora rileva in questa sede, l'eccezione di nullità della procura alle liti, rilasciata dalla creditrice al proprio difensore, era infondata, in quanto, il suo rilascio, avvenuto mediante atto pubblico notarile, garantirebbe sia l'autenticità della sottoscrizione del rilasciante sia l'anteriorità della data rispetto al deposito dell'atto. Inoltre, essa avrebbe natura di procura generale nonostante il nomen iuris attribuito , e perciò non soggetta alla disciplina dettata dall'art. 83, co. 3, c.p.c., che richiede la graffatura o spillatura della sola procura speciale, e nonostante il termine finale di efficacia riportato soggetto, per il principio di ultrattività, ad avere valore fino alla conclusione del giudizio instaurato dal difensore incaricato, salva revoca espressa da parte del conferente. 2.2. Quanto al contratto di cessione del marchio, dalla sua formulazione letterale si ricaverebbe che la stessa sarebbe avvenuta unitamente a tutte le attività” esercitate con quello unitamente al marchio di servizio, sarebbero passate al cessionario anche i contratti, tra cui quello di consulenza, indipendentemente dal trasferimento dell'azienda, che non ci sarebbe stata anche perché una vera e propria azienda, nella specie, sarebbe stata mancante . 3. Avverso tale decisione il sig. L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura, contro cui resiste la Lumley Entexpris& amp s Llc , con controricorso. Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, ex art. 360 n. 3 in via subordinata omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421, ex art. 360 n. 3 in via subordinata omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 la ricorrente ha formulato due quesiti di diritto a Può dirsi che la sentenza impugnata sia viziata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in considerazione del fatto che la sentenza afferma procura ad litem è generale, posto che la procura letteralmente indica di essere conferita ai difensori nella presente procedura e giudizio”? b Può dirsi che la sentenza impugnata sia viziata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. per il fatto di non aver rilevato d'ufficio la nullità della procura ad litem a causa dell'indeterminatezza e comunque della indeterminabilità dell'oggetto della medesima? Secondo la ricorrente, posto che la menzionata procura si riferiva alla presente procedura e giudizio”, sarebbe errata l'interpretazione data dal giudice distrettuale il quale l'avrebbe riferita ad una difesa omnibus riguardante tutte le cause del cliente”. Ciò che integrerebbe oltre al vizio di violazione di legge anche una insufficiente motivazione, non avendo specificato le ragioni di tale conclusione. Inoltre, ci sarebbe violazione anche degli artt. 1418 e 1421 c.c. perché, essendo speciale, risulterebbe priva dell'indicazione del giudizio al quale si riferisce riferimento a Cass. n. 12486 del 2000 e perciò risulterebbe indeterminata o indeterminabile. Inoltre, mancherebbe una adeguata motivazione in ordine alle specifiche e determinanti eccezioni relative alla indeterminatezza della procura. Le ipotesi di nullità non sarebbero sanate da nessuna delle considerazioni svolte dalla sentenza impugnata atto pubblico, identificazione nell'epigrafe, spillatura . 1.2. Con il secondo motivo di ricorso violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. la ricorrente in relazione alla violazione di legge, ha formulato il seguente quesito di diritto Può dirsi che la sentenza impugnata sia viziata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., nella parte in cui afferma che la nullità della procura ad litem sarebbe sanata dal difetto di tempestiva contestazione? La ricorrente ha altresì contestato che la tardiva contestazione della nullità della procura avvenuta alla prima udienza possa aver sanato i menzionati vizi, trattandosi di vizi non sanabili. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421, ex art. 360 n. 3, per mancata rilevazione della nullità della procura ad litem a causa della contrarietà della stessa all'art. 72 della l. notarile n. 89 del 1913, norma imperativa ed inderogabile la ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto Può dirsi che la sentenza impugnata sia viziata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. per mancata rilevazione della nullità della procura ad litem a causa della contrarietà della stessa all’art. 12 della l. notarile n. 89 del 1913, norma imperativa ed inderogabile che prescrive al notaio di menzionare che la sottoscrizione da lui autenticata è stata apposta in sua presenza?. Assume la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato nella sua decisione in quanto anche l'autentica della sottoscrizione fatta dal notaio londinese Robinson sarebbe nulla per due motivi a perché mancherebbe la menzione dell'apposizione della firma in presenza del notaio b perché l'autentica sarebbe successiva di quindici giorni alla sottoscrizione riferimento alla sentenza n. 12821 del 2004 . 1.4. Con il quarto motivo di ricorso violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, nonché degli artt. 2573 c.c. e 15 L. Marchi, nell'interpretazione del contratto, ex art. 360 n. 3 in via subordinata omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo all'interpretazione medesima, ex art. 360 n. 5 la ricorrente, in relazione alla presunta violazione di legge, ha formulato il seguente quesito di diritto Può dirsi che la disciplina del marchio confermi che, nel caso di specie, in aggiunta al contratto di vendita del marchio Watt Management dalla Dalenberg alla Lumley pure vi sia stata la cessione alla Lumley, ex art. 1406 c.c, del contratto di consulenza artistica già sottoscritto dalla Dalenberg e dal L. ? Per la restante parte, il detto motivo espone una copiosa serie di doglianze consistenti in vizi motivazionali esattamente in numero di nove . 2. Deve essere anzitutto esaminata la doppia eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente. 2.1. Secondo la detta società, alla luce dei documenti depositati con il controricorso, il ricorrente risulterebbe in pessime condizioni di salute e perciò ricoverato, presso un centro di recupero per tossicodipendenti, in stato d'isolamento di qui l'incapacità, sopravvenuta in una data anteriore alla sottoscrizione della procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, onde la medesima sarebbe tamquam non esset e renderebbe inefficace l'attività svolta dai suoi procuratori. 2.2. Inoltre, dai documenti allegati, risulta che la ditta Balos sarebbe stata costituita in un trust e che il trastee sarebbe divenuta la signora L.E. , onde il ricorrente non avrebbe avuto più la qualità di titolare e rappresentante della Ditta Balos, ancor prima del conferimento della procura alle liti. Perciò il difetto di legittimazione a ricorrere, con conseguente inammissibilità del ricorso. 3. Le due eccezioni non sono fondate. 3.1. Non lo è la prima nonostante si debba convenire con il principio di diritto secondo cui lo stato di tossicodipendenza può produrre l'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio nella specie, la procura alle liti , anche senza che vi sia una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere, deve dichiararsene inessenziale l'accertamento, almeno in questa sede ove pure in astratto è possibile, trattandosi di un vizio del processo, sopravvenuto al giudizio di appello . 3.1.1. Un tale accertamento, infatti, tenderebbe a far dichiarare l'annullabilità dell'atto su istanza di persona non interessata alla protezione del presunto incapace. In questo novero che è delimitato dal primo comma dell'art. 428 c.c. non può certo essere inclusa la società controricorrente che mira a far prevalere le proprie ragioni su quelle del presunto incapace naturale mentre colui che è legittimato ad agire per far valere il vizio della procura per l'incapacità naturale del suo autore deve dimostrare che dall'atto deriva un grave pregiudizio proprio a questo art. 428 cc. si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4694 del 1992 . 3.2. Non lo è la seconda, in ossequio al principio di diritto di recente posto da questa stessa sezione Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 2014 secondo cui il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. 4. I primi tre motivi di ricorso, miranti a far dichiarare la invalidità della procura alle liti, sono a inammissibili per la mancata allegazione specifica delle parti del documento la cui interpretazione si è inteso contestare, non essendo sufficiente averne riportato una trascrizione integrale nel corpo delle premesse al ricorso b improcedibili per il mancato deposito, anche in copia, del documento a cui si riferiscono tutte le censure interpretative e che permettono di effettuare le dovute e necessarie verifiche. 4.1. In disparte la mescolanza tra critiche motivazionali e denunce di violazioni di legge, anche con riferimento ai profili anzidetti la ricorrente non era dispensata dall'allegazione dell'atto nella specie la procura speciale con il ricorso, come prescritto dal 366 n. 6 c.p.c., a pena d'inammissibilità di tutti i motivi che l'esame di quel documento suppongono cfr. Sez. U, Sentenza n. 16887 del 2013 In tema di ricorso per cassazione, la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 6 , cod. proc. civ. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione -ed allegazione dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e^ cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili . Nella specie, la ricorrente non allega né produce l'atto ma si limita a riportarne una trascrizione informale nel proprio ricorso cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3689 del 2011 A norma dell'art. 369, primo e secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ. , la parte che propone ricorso per cassazione j| tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio a quo , a norma del terzo comma del medesimo art. 369 . Insomma la ricorrente non allega né produce l'atto, ma si limita a trascriverlo informalmente nel ricorso, senza depositarne copia e così permettere alla Corte di verificare il suo contenuto. Attività che non può essere condotta su quella trascrizione ma che impone di verificare il documento nella sua materialità con le forme della sua compilazione. 5. Infine, anche il quarto motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni. 5.1. Infatti con esso, anzitutto, si compie una non corretta mescolanza tra critiche motivazionali e presunte violazioni di diritto. A tale ultimo proposito, questa stessa sezione, con la sentenza n. 19443 del 2011, ha statuito che nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse”. 5.2. In secondo luogo, il motivo, assai articolato e contenente una pluralità assai ampia di doglianze manca della necessaria sintesi finale non avendo il ricorrente, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause come questa ancora soggette alla sua applicazione, provveduto a formulare il c.d. quesito di fatto. In sostanza, tale motivo manca della conclusione con un apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della censura. Infatti, a corredo del motivo recante censure motivazionali, il ricorrente deve formulare il necessario momento di riepilogo, che deve consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso ove, in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo , sia chiaramente esposto il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. 5.3. Infine, il motivo espone una serie di vizi di motivazione che sono in realtà critiche alla decisione adottata, sprovviste dei requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ed in particolare privi di qualsiasi accenno alla decisività di ciascuna di esse. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle relative spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente e che si liquidano nella misura di Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.