Incasso fraudolento dell’assegno: nessun concorso colposo per la società che lo ha spedito

La spedizione dell’assegno al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilevo causale in riferimento all’evento produttivo del danno, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell’assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario. L’evento è da ascrivere unicamente alla condotta colposa realizzata, nonostante l’evidente falsificazione, dall’istituto di credito.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23460, depositata il 4 novembre 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Torino aveva parzialmente accolto il gravame della società di assicurazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino nel cui giudizio si controverteva sulla responsabilità per il pagamento di un assegno, spedito a mezzo posta ordinaria dalla predetta società, nei confronti di un soggetto non legittimato che aveva contraffatto il suo documento d’identità al momento della riscossione dinanzi all’istituto di credito. La Corte d’appello compensava le spese del giudizio tra le parti. Contro tale decisione ricorre per cassazione la società di assicurazione. La ricorrente si duole che la sentenza d’appello abbia ritenuto sussistere il concorso colposo della società di assicurazione con l’istituto di credito nella produzione dell’evento dannoso ex art. 1227 c.c. applicando il principio della c.d. causalità adeguata. La Corte infatti, in osservanza di tale principio, ha ritenuto idonea ad essere ricompresa nella linea di sviluppo causale che ha portato all’evento dannoso anche la spedizione a mezzo posta ordinaria. Altro aspetto su cui è mossa la doglianza della ricorrente è l’aver ritenuto, la Corte d’appello, illecita la spedizione del titolo intrasferibile a mezzo posta ordinaria, attribuendo rilevanza causale ad un fatto che, invece, è estraneo alla successiva frode compiuta dinanzi all’istituto di credito. Il motivi sono stati ritenuti fondati dalla Corte di Cassazione. L’esclusione del concorso colposo. Il Collegio ha dato seguito al più recente orientamento espresso dalla Cassazione secondo cui la condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all’evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinandosi in ragione del successivo pagamento dell’assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione del nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l’evidente falsificazione, rispettivamente dall’istituto di credito che ha posto il titolo all’incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione. Al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, non può nemmeno essere invocata la disciplina contenuta negli artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156/1973, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, perché attinente ai soli rapporti tra l’ente postale e gli utenti del medesimo. La Corte, pertanto, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda della società di assicurazione e condanna l’istituto di credito al pagamento di una somma in favore della ricorrente oltre rivalutazione istat ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla sentenza al saldo. Segue alla soccombenza il pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 23 settembre – 4 novembre 2014, numero 23460 Presidente Di Palma – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo Fondiaria SAI spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso la sentenza numero 952/11 della Corte d'Appello di Torino che ha parzialmente accolto il gravame proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Torino nel cui giudizio si controverteva sulla responsabilità per il pagamento di un assegno, spedito a mezzo posta ordinaria dalla Fondiaria SAI, nei confronti di un soggetto non legittimato che aveva contraffatto il suo documento d'identità al momento della riscossione dinanzi all'istituto di credito. La Corte d'appello ha respinto gli appelli incidentali proposti da Intesa San Paolo spa e Banca Sai, condannando l'Intesa San Paolo al risarcimento del danno nei confronti dell'avversaria e compensando le spese del giudizio tra le parti Intesa San Paolo spa non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione, ai sensi dell'art. 360 numero 3-4-5 c.p.c., dei principi relativi alla causalità negli illeciti civili facendo riferimento agli arti 40 e 41 c.p. applicati in ambito civilistico. La ricorrente si duole che la sentenza di appello abbia ritenuto sussistere il concorso colposo della Fondiaria Sai con l'Intesa San Paolo nella produzione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c. applicando il principio della c.d. causalità adeguata in osservanza di tale principio la Corte ha ritenuto che la spedizione del titolo a mezzo posta ordinaria non era idonea a interrompere il nesso causale che ha portato all'incasso fraudolento dell'assegno innanzi alla banca Intesa che, dal canto suo, non ha diligentemente operato l'identificazione puntuale e prudente del soggetto non legittimato in tal modo anche la spedizione, ritenuta imprudente, a mezzo posta ordinaria, è stata ritenuta idonea a essere ricompresa nella linea di sviluppo causale che ha portato all'evento dannoso. Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia il travisamento dei fatto o della cronologia degli eventi, in relazione all'art. 360 numero 3-4-5 c.p.c La ricorrente contesta l'attribuzione della responsabilità per l'evento dannoso a titolo di concorso del fatto colposo ex art. 1227 con l'Intesa San Paolo spa, perché sostiene che vi sia mancanza di illecito nella spedizione del titolo intrasferibile a mezzo posta ordinaria, giacché non si viola alcuna norma di diritto positivo e neppure il D.P.R. 156/73 artt. 83-84 laddove vietano l'inserimento nella corrispondenza di denaro o altri valori al portatore, perché norma che riguarda essenzialmente il rapporto tra il mittente e le Poste. Per tale ragione, afferma parte ricorrente, la Corte avrebbe errato nel ritenere sussistente il concorso colposo, confondendo l'imprudenza con l'illecito, attribuendo rilevanza causale ad un fatto che invece è estraneo alla successiva frode compiuta dinanzi all'istituto di credito quest'ultima è l'unica ad aver interrotto il nesso causale tra la spedizione e l'evento che si è poi verificato a causa della scorretta e/o mancante identificazione del soggetto presentatore del titolo da parte della banca, che ha persino fatto aprire allo stesso soggetto un libretto di deposito a risparmio. Aggiunge inoltre la ricorrente che, in ogni caso, il diverso mezzo della posta raccomandata per la spedizione non avrebbe comunque influito sulla mancata identificazione che successivamente ha causato il pagamento del titolo, poiché è anche in questo caso impossibile un tempestivo controllo della consegna al destinatario o comunque della identità del ricevente la posta. I due motivi tra loro connessi possono essere trattati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati. Ritiene infatti il Collegio di dover dare seguito al più recente orientamento espresso da questa Corte secondo cui la condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione, rispettivamente dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione. In tale contesto non può neppure essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, numero 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo. Cass. 7618/2010 . Resta assorbito il terzo motivo di ricorso con cui viene contestata la compensazione delle spese di lite tra le parti, denunciandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 numero 3 c.p.c. nonché la contraddittorietà della motivazione e l'inesistenza di essa sul punto della regolazione delle spese. Il ricorso va dunque accolto,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e sussistendo i requisiti di cui all'art. 384 cpc, può procedersi alla decisione del merito con accoglimento della domanda della Fondiaria e condanna di Intesa San Paolo al pagamento della somma di Euro 4 mila in favore della ricorrente oltre rivalutazione istat ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla sentenza al saldo. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo del merito, accoglie la domanda della Fondiaria e condanna Intesa San Paolo al pagamento della somma di Euro 4 mila in favore della ricorrente oltre rivalutazione istat ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla sentenza al saldo. Condanna altresì l'Intesa San Paolo al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro in Euro 1800,00 complessivi quanto al giudizio di primo grado ed in Euro 1600,00 complessivi per il giudizio di appello oltre per entrambi i giudizi accessori di legge ed in Euro 1,500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi nonché accessori di legge e spese forfettarie per il presente giudizio.