Fallimento: la corsia preferenziale dei crediti tributari

In presenza di crediti tributari, non è necessaria la previa notifica del ruolo, ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, al curatore, il quale può comunque contestare tali somme davanti al giudice tributario.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6126, depositata il 17 marzo 2014. Il caso. Il Tribunale di Latina respingeva l’opposizione, proposta da Equitalia, allo stato passivo del fallimento di una società, per crediti tributari. I giudici fondavano tale decisione sul fatto che il ruolo, su cui essi erano basati, non era stato notificato al curatore, il quale, di conseguenza, non aveva potuto contestare la pretesa davanti al giudice tributario. Non ci sono riferimenti legislativi alle notifiche. Equitalia ricorreva in Cassazione, sostenendo che, ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario iscritto a ruolo, non è necessaria la previa notifica del ruolo stesso, ossia della cartella di pagamento, che ne è un estratto, al curatore del fallimento. Infatti, secondo l’art. 87, d.P.R. n. 602/1973, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate, l’ammissione al passivo della procedura , mentre, secondo l’art. 88 dello stesso decreto, se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva . Perciò, la previa notifica della cartella non è prevista, considerando anche che il curatore ha conoscenza della pretesa tributaria grazie al deposito del ruolo in sede di insinuazione al passivo. La modifica. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione sottolineava la modifica degli artt. 87 e 88, d.P.R. n. 602/1973, introdotta dal d.lgs. n. 46/1999. Mentre la disciplina originaria prevedeva, effettivamente, la previa notifica del ruolo al curatore, le nuove norme non fanno più alcun riferimento alla notifica del ruolo o della cartella. I precedenti della Corte. I giudici di legittimità richiamavano, poi, delle precedenti decisioni della stessa Corte Cass., sent. nn. 6520/2013 e 6646/2013 , le quali avevano già affermato la non necessità della previa notifica del ruolo ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari basati su di esso. Quest’ammissione è da disporsi con riserva, da sciogliere nel momento in cui sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario, in presenza di contestazioni da parte del curatore. Per questo motivo, la Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 novembre 2013 – 17 marzo 2014, n. 6126 Presidente Carnevale – Relatore De Chiara Svolgimento del processo Il Tribunale di Latina ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento Digital s.r.l. proposta da Equitalia Gerit s.p.a. per crediti tributari, sul rilievo che il ruolo su cui essi erano basati non era stato notificato al curatore, il quale dunque non aveva potuto contestare la pretesa davanti al giudice tributario. Equitalia Gerit s.p.a. ricorre quindi per cassazione articolando un solo motivo di censura, cui il fallimento resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. - Va dato atto preliminarmente che il ricorso è ammissibile in quanto l'opposizione di cui si tratta riguarda lo stato passivo di un fallimento aperto nel 2010 come si evince dall'intestazione del controricorso , sicché trova applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'art. 99 legge fallim. nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nonostante il provvedimento impugnato sia stato impropriamente qualificato, dal Tribunale, sentenza anziché decreto come invece sarebbe stato corretto in base al nuovo testo dell'articolo richiamato . 2. - Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di un credito tributario iscritto a ruolo non è necessaria la previa notifica del ruolo stesso - ossia della cartella di pagamento, che ne è un estratto - al curatore del fallimento. Infatti l'art. 87, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura e l'art. 88, comma 1, aggiunge che se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva la previa notifica della cartella, dunque, non è prevista, e del resto il diritto di difesa della curatela non è violato, posto che il curatore ha conoscenza della pretesa tributaria grazie al deposito del ruolo in sede di insinuazione al passivo. 2. - Il motivo è fondato. E' ben vero che questa Corte ha affermato, non di recente, che ai fini dell'ammissione dei crediti tributari al passivo del fallimento del contribuente è necessaria la previa notifica del ruolo al curatore, onde consentire a quest'ultimo di ricorrere avverso il ruolo stesso in vista della conseguente ammissione del tributo con la riserva prevista dall'art. 45 d.P.R. cit. Cass. 6032/1998 . Quel precedente, tuttavia, era riferito al testo del d.P.R. anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riscritto gli artt. 87 e 88, citt., nei termini indicati dalla ricorrente, i quali non fanno alcun riferimento alla notifica del ruolo o della cartella. Nel nuovo contesto normativo questa Corte ha superato quel precedente prima con la sentenza n. 5063 del 2008, poi con l'ordinanza n. 12019 del 2011 e infine con le sentenze nn. 6520 e 6646 del 2013, sempre affermando la non necessità della previa notifica del ruolo ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari basati su di esso, ammissione da disporsi con riserva da sciogliere poi ai sensi dell'art. 88, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, cit., allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario in presenza di contestazioni da parte del curatore. 3. - Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Latina in diversa composizione.