Inammissibile il ricorso per cassazione se manca la produzione dell’avviso di ricevimento

Nell’ipotesi di omessa produzione, all’udienza di discussione fissata ex art. 379 c.p.c., dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non può essere accolta l’istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento dell’udienza si porrebbe in contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost. per cui l’omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l’inammissibilità dell’impugnazione.

Premessa. Con la pronuncia n. 4100, depositata il 20 febbraio 2014, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione decide la questione posta al suo vaglio utilizzando il procedimento di cui all’art. 380 -bis c.p.c Tale articolo, rubricato procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio”, introdotto per la prima volta con il d. lgs. n. 40/2006, successivamente aggiornato con la l. n. 69/2009 e nuovamente modificato nel 2013 dalla l. di conversione n. 98, è stato introdotto dal legislatore nell’ottica di deflazionare i procedimenti in Corte di Cassazione. Tale procedimento infatti, secondo una parte della dottrina cfr. Carratta , ha lo scopo di introdurre un vero e proprio filtro alle discussioni dei ricorsi in pubblica udienza, ove, tuttavia, la relazione iniziale costituisce una mera proposta di definizione processuale accelerata senza che la stessa possa assumere efficacia vincolante. Il fatto . Un condomino proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello territoriale che lo aveva condannato alla rimozione di una veranda realizzata sul balcone del suo appartamento. Il ricorso era notificato al condominio il 7 gennaio e depositato in cancelleria il 30 gennaio, vale a dire il ventitreesimo giorno successivo alla notifica. Come noto, l’art. 369 c.p.c. prevede che il ricorso debba essere depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione, a pena d’improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione nel caso posto al suo vaglio, state il tardivo adempimento della costituzione di parte ricorrente, il Giudice relatore riteneva di poter applicare il procedimento ex art. 380 bis c.p.c. Il predetto articolo consente di giungere ad una decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la sua decisione in camera di consiglio, ove il relatore della sezione ritenga di poter definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, co. 1, n. 1 e 5, depositando in cancelleria una deposizione breve sulle ragioni che potrebbero giustificare la pronuncia. Il tardivo deposito del ricorso come causa d’improcedibilità della domanda e la sua trattazione ex art. 380-bis c.p.c . Nel caso di specie, risultava agli atti che il ricorso per cassazione fosse stato depositato oltre il termine di venti giorni dall’ultima notifica al resistente. Il Collegio, riunito in camera di consiglio, evidenziava come l’omesso deposito del ricorso nel termine di legge ne comportasse l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio, nonostante la costituzione del resistente. Invero, in caso di termini perentori, come quello previsto ex art. 369 c.p.c., il raggiungimento dello scopo dell’atto e, dunque, la costituzione in giudizio della parte convenuta, non consentono di superare l’ostacolo dell’improcedibilità in tal senso si sono espresse Cass. Civ. n. 15444/2012 e Cass. Civ. n. 12894/2013 . I giudici di nomofilachia ravvedevano, quindi, i presupposti per una pronuncia resa nelle forme dell’art. 380 -bis c.p.c. Fissata l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, il ricorrente non depositava alcuna memoria difensiva, ma semplicemente una istanza di differimento della udienza di comparizione al fine di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso, sull’affermazione che la notifica sarebbe stata eseguita dopo il 9 gennaio 2013. La prova della notifica può essere data sino all’udienza di discussione. Il Collegio non accoglieva la richiesta sulla scorta di due ragioni. In primo luogo, i giudici di legittimità ritenevano che vi fosse prova in atti della notifica del ricorso alla parte resistente avvenuta il 7 gennaio. Inoltre, il consesso giudicante richiamava il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 627/2008 secondo cui, l'avviso di ricevimento della raccomandata con la copia del ricorso per cassazione notificata a mezzo posta ai sensi dell'art. 149 c.p.c. , o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal co. 1 di questa disposizione, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 -bis c.p.c Con la conseguenza che, in mancanza di tale produzione e dell’attività difensiva dell’intimato, il ricorso è inammissibile. Concludendo . L’Organo di legittimità riunito in Camera di Consiglio per la definizione del procedimento con il rito dell’art. 380 -bis c.p.c., attraverso una lettura combinata della citata pronuncia a sezioni unite e del principio costituzionale in materia di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., riteneva inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 7 – 20 febbraio 2014, n. 4100 Presidente Piccialli – Relatore Carrato Fatto e diritto Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. A.C. rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 4 novembre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. Con sentenza n. 1027/2007, depositata il 10 ottobre 2007, l'adito Tribunale di Crotone rigettava la domanda, proposta nell'interesse del Condominio Palazzo Pizzuti di Crotone nei confronti del condomino L.L., con la quale era stata richiesta la condanna del convenuto alla rimozione di una veranda realizzata su un balcone del L. in violazione di specifica delibera condominiale, delle norme di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento condominiale, oltre che in spregio dell'art. 1120 c.c. in tema di rispetto del decoro architettonico del fabbricato. Sull'appello formulato dal suddetto Condominio e nella costituzione dell'appellato, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 990 del 2012 depositata il 27 settembre 2012 , accoglieva il gravame, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condannava il L. alla demolizione della predetta veranda, confermando, nel resto, l'impugnata decisione, con correlata ulteriore condanna dell'appellato alla rifusione del % delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso la suddetta decisione di secondo grado non notificata , il L.L. ha proposto ricorso per cassazione - consegnato per la notifica il 4 gennaio 2013, notificato il 7 gennaio successivo e depositato il 30 gennaio 2013, riferito ad un unico motivo. Il Condominio intimato ha resistito con controricorso. Ritiene il relatore, che avuto riguardo all'ari. 380 bis c.p.c., sussistono le condizioni per pervenire alla declaratoria di improcedibilità del ricorso in relazione all'ari. 375 n. 1, c.p.c., e, quindi, per la sua conseguente definizione nelle forme del procedimento camerale. Invero, dall'esame degli atti così come dalla inerente attestazione della Cancelleria di questa Corte , risulta che il ricorso è stato notificato all'intimato Condominio il 7 gennaio 2013 e successivamente depositato il 30 gennaio 2013, con la conseguente tardività di quest'ultimo adempimento, avuto riguardo al disposto dell'art. 369, comma 1, c.p.c., in quanto la costituzione del ricorrente, mediante il compimento delle attività indicate nella suddetta norma e, principalmente, con il deposito del ricorso notificato , è avvenuta oltre il termine di venti giorni decorrente dall'intervenuta notificazione del ricorso. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte cfr., ad es., Cass. n. 11201 del 2003 e Cass. n. 14742 del 2007 è consolidata nel ritenere che il principio sancito dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 c. p. c e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, ma non anche con riguardo alla questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso ex articolo 369 c.p.c., con la conseguenza che, in ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, previsto dall'articolo 369 c. p. c. a pena di improcedibilità, decorre dalla data di consegna del plico al destinatario e, in generale, nell'ipotesi di consegna a mani da parte dell'Ufficiale giudiziario, da quest'ultimo momento . E’ altrettanto pacifico cfr., da ultimo, Cass. n. 15544 del 2012, ord., e Cass. n. 12894 del 2013, ord. che l'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 c. p. c. ne comporta l'improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni. In definitiva, quindi, restando precluse le valutazioni attinenti alle altre questioni pregiudiziali poste dal controricorrente, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., ravvisandosi l'improcedibilità del ricorso . Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna memoria difensiva - ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - nell'interesse del ricorrente rilevato, altresì, che non può essere accolta l'istanza di differimento depositata dal difensore del ricorrente al fine di poter produrre l'avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso sull'assunto che la stessa sarebbe avvenuta dopo il 9 gennaio 2013 , sia perché - ex actis - si desume che il ricorso fu validamente notificato il 7 gennaio 2013 presso il procuratore costituito dei Condominio sia in quanto, in ogni caso, deve trovare applicazione al riguardo il principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte sentenza n. 627 del 2008 , secondo cui la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., con la specificazione che, tuttavia, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. opinato, dunque, che deve trovare conferma in questa sede il principio in base al quale nell'ipotesi di omessa produzione, all'udienza di discussione fissata ai sensi dell'art. 379 c.p.c., dell'avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., non può essere accolta l'istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost., donde l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 applicabile nel caso di specie in virtù dell'art. 41 dello stesso D.M. cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012 . P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.