Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo? L’unico rimedio è l’opposizione tardiva

In tema di esecuzione forzata avviata sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.

Con la sentenza n. 1219 del 22 gennaio 2014, la Corte di Cassazione illustra i rapporti che sottendono l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e l’opposizione all’esecuzione. Si tratta, come si vedrà, di due mezzi di tutela del debitore intimato che hanno una ratio ben distinta, così come i motivi che vi possono esser fatti valere, pena la loro improponibilità. Il fatto. Nel 2001 una società fornitrice di servizi telefonici otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo, assumendo di essere creditrice di una somma di denaro nei confronti di un cliente moroso. Il decreto ingiuntivo era messo in esecuzione sei anni dopo con l’avvio a notifica di un atto di precetto. Il debitore precettato, tuttavia, spiegava opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e opposizione all’esecuzione. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione all’esecuzione, ritenendo che il decreto ingiuntivo non fosse mai stato integralmente notificato alla parte opponente. Nel corpo motivazionale il Giudice adito dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo opposto”, ma non nel dispositivo. La società ricorre per cassazione contro questa decisione. Con il primo motivo di ricorso, per ciò che qui interessa, la società deduce la violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. Sostiene che, non avendo essa eletto domicilio nel Comune dove aveva sede il giudice dell’esecuzione, la notifica dell’atto di citazione in opposizione sarebbe dovuta esser eseguita nelle mani del procuratore costituito del creditore procedente, presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione. Invece, il cliente aveva depositato il suo atto di opposizione in cancelleria, senza però notificarlo. Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. perché nella parte motivazionale del provvedimento il Giudice di Pace aveva ritenuto accolta l’opposizione e dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, secondo la società, il cliente non aveva mai domandato al giudice di dichiarare l’inefficacia del decreto ingiuntivo, bensì che venisse accertata l’insussistenza del credito azionato. Con il terzo motivo espone che il vizio di notificazione del decreto ingiuntivo non può esser fatto valere con l’opposizione a precetto, ma esclusivamente con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., con conseguente violazione degli artt. 615, 644 e 650 c.p.c. Inesistenza o nullità della notificazione del decreto ingiuntivo? Per gli ermellini il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Evidenziano infatti che dagli atti del giudizio di merito, l’atto di citazione in opposizione è stato ritualmente notificato al procuratore della società ricorrente presso la cancelleria del Giudice di Pace. Il secondo motivo non trova accoglimento perché il cliente, nell’atto di opposizione, aveva addotto tra i vari motivi anche l’inefficacia del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società in ragione della sua irregolare notificazione. Non si è dunque verificato alcun difetto tra richiesto e pronunciato. Fondato, invece, è il terzo motivo di ricorso. Sulla questione il Supremo Collegio spiega che quando l’esecuzione forzata è minacciata in forza di un decreto ingiuntivo a cui è stato apposto il c.d. Comandiamo” per omessa opposizione, la parte intimata dispone di due strumenti di tutela. Qualora lamenti la totale inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., davanti al giudice competente per materia e per territorio art. 27 c.p.c. . Siffatto mezzo di impugnazione è indispensabile nell’ipotesi in cui la parte opponente neghi che nei suoi riguardi sia mai stata eseguita una notificazione giuridicamente rilevante, con conseguente inefficacia del titolo azionato che non ha acquistato alcuna esecutorietà. Qualora, invece, la parte intimata intenda lamentarsi della irregolarità della notificazione, e non già della sua esistenza, lo strumento da azionare è l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., da proporre dinanzi al giudice che lo ha emesso. Opposizione, questa, che non può essere proposta scaduto il termine di dieci giorni, decorrenti dal primo atto di esecuzione art. 650, terzo comma, c.p.c. . Concludendo. Da quanto detto emerge che il debitore esecutato non può proporre opposizione all’esecuzione art. 615 c.p.c. , quando invochi a fondamento del mezzo impugnatorio la nullità della notificazione del decreto così come non può proporre opposizione tardiva art. 650 c.p.c. , quando denunci l’inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo. Questa impostazione ermeneutica è stata fatta propria per la prima volta dalla Cassazione n. 5884/1999 , per poi consolidarsi nella successiva giurisprudenza cfr. ex multis Cass. n. 15892/2009 . Nel caso di specie è stato lo stesso cliente ad ammettere che la notificazione del decreto ingiuntivo fosse affetta da un vizio che ne comportava la giuridica nullità, a causa del mancato invio al destinatario dell’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto nell’ufficio postale, a causa dell’assenza del destinatario. Facendo, dunque, buon governo dei summenzionati principi, il cliente avrebbe dovuto far valere tale vizio con l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e non già con l’opposizione a precetto che era così improponibile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 novembre 2013 - 22 gennaio 2014, numero 1219 Presidente Russo – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. La società Teleunit s.p.a., fornitrice di servizi telefonici, nel 2001 chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Perugia un decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 291,08 nei confronti del sig. T.V. , assumendo di esserne creditrice in virtù di un contratto di fornitura di servizi telefonici con lui stipulato, e da lui non adempiuto. 2. Il decreto ingiuntivo venne messo in esecuzione sei anni dopo, nel 2007, allorché la Teleunit s.p.a. notificò al sig. T.V. un atto di precetto. Il sig. T.V. introdusse allora due giudizi nei confronti della società Teleunit s.p.a. - un giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, dinanzi al Giudice di pace di Perugia - un giudizio di opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice di pace di Milazzo. 3. Il Giudice di pace di Milazzo, con sentenza 8.9.2007 numero 507, accolse l'opposizione all'esecuzione, ritenendo che il decreto ingiuntivo messo in l esecuzione dalla Teleunit s.p.a. non fosse mai stato regolarmente notificato al debitore. Nel corpo della motivazione, ma non nel dispositivo, il Giudice di pace dichiarò altresì inefficace il decreto ingiuntivo opposto . 4. La sentenza del Giudice di pace di Milazzo è stata impugnata per cassazione dalla Teleunit s.p.a., per tre motivi. Un quarto motivo è stato proposto dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c 5. Il sig. T.V. ha depositato controricorso, e proposto ricorso incidentale fondato su un solo motivo. Motivi della decisione 6. Il primo motivo di ricorso. 6.1. Con il primo motivo di ricorso la società Teleunit s.p.a. allega che la sentenza impugnata sarebbe viziata da violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, numero 3, c.p.c Espone che, non avendo la Teleunit s.p.a. eletto domicilio nel comune dove aveva sede il giudice dell'esecuzione, la notifica dell'atto di citazione in opposizione sarebbe dovuta avvenire al procuratore costituito del creditore procedente, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Il sig. T.V. , invece, si era limitato a depositare il suo atto di opposizione in cancelleria senza notificarlo, in violazione dell'art. 480, comma terzo, c.p.c 6.2. Risulta dagli atti del giudizio di merito, il cui esame è consentito dalla natura del vizio denunciato, che l'atto di citazione in opposizione è stato debitamente notificato al procuratore della Teleunit s.p.a. presso la cancelleria del Giudice di pace di Milazzo cfr. l'originale della citazione, allegato al fascicolo depositato dal sig. T.V. nel giudizio di primo grado . Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato. 7. Il secondo motivo di ricorso. 7.1. Col secondo motivo di ricorso la Teleunit s.p.a. lamenta la nullità della sentenza o del procedimento , ai sensi dell'art. 360, numero 4, c.p.c Espone che il Giudice di pace ha dichiarato, nella motivazione della sentenza impugnata, di ritenere che l'opposizione vada accolta e dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto . Tuttavia, secondo la ricorrente, il sig. T.V. con l'opposizione all'esecuzione non aveva affatto domandato che venisse dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione, ma aveva domandato che venisse accertata l'insussistenza del credito azionato dalla Teleunit s.p.a. Di qui la nullità della sentenza, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c . 7.2. Risulta dall'atto di opposizione a precetto, che in questa sede può essere esaminato in considerazione della natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente, che il sig. T.V. addusse a fondamento dell'opposizione, tra gli altri motivi, l'inefficacia del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Teleunit s.p.a., a causa della sua irregolare notificazione. Non vi fu, pertanto, alcuno iato tra petitum e decisum . Né rileva che il Giudice di pace abbia omesso di pronunciarsi sulle altre domande di accertamento proposte dall'opponente, a causa della natura assorbente del vizio per il quale il Giudice di pace ritenne di accogliere l'opposizione. L'accoglimento di una questione preliminare, infatti, esimeva il giudicante dall'esaminare le ulteriori doglianze formulate dall'opponente, in virtù del generale principio frustra decisum, quod decisum non relevat, di cui è chiara espressione negli artt. 276, comma 2, e 278, comma 2, c.p.c 8. Il terzo motivo di ricorso. 8.1. Col terzo motivo di ricorso la Teleunit s.p.a. lamenta la violazione di legge, ex art. 360, numero 3, c.p.c Espone che il vizio di notificazione del decreto ingiuntivo non può essere fatto valere con l'opposizione a precetto, ma solo con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c Il Giudice di pace pertanto, avrebbe violato gli artt. 615, 644 e 650 c.p.c., decidendo una opposizione che non poteva essere proposta. 8.2. Il motivo è fondato. Quando l'esecuzione forzata è minacciata in virtù di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, la parte intimata dispone in teoria di due strumenti di difesa. 8.2.1. Nel caso in cui si dolga della totale inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., dinanzi al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c Questo mezzo è necessario quando la parte opponente nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale sostiene, perciò, che l'ingiunzione è divenuta inefficace art. 644 cod. proc. civ. e non ha acquistato esecutorietà per la mancanza dell'opposizione. 8.2.2. Nel caso, invece, in cui la parte intimata intenda dolersi non già dell'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, ma della sua irregolarità, il mezzo messole a disposizione dall'ordinamento è l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 650 c.p.c., che va proposta dinanzi al giudice che lo ha emesso. Con questo mezzo, la parte opponente non contesta che la notificazione sia stata eseguita, ma sostiene che è stata fatta in modo irregolare e che perciò non ne ha avuto conoscenza, sicché non è stata posta in grado di presentare opposizione al decreto tempestivamente artt. 641, primo comma, e 645 c.p.c. . Quest'opposizione non può essere proposta oltre il termine di dieci giorni, decorrente dal primo atto di esecuzione art. 650, terzo comma, c.p.c. . 8.3. Da ciò consegue che il debitore esecutato non può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se a fondamento della stessa invochi una nullità della notificazione del decreto per converso non può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., se a fondamento di essa denunci l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo. Questi principi, affermati per la prima volta da Sez. 3, Sentenza numero 5884 del 14/06/1999 Rv. 527446 , sono stati in seguito condivisi dall'autorità delle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, Sentenza numero 9938 del 12/05/2005, Rv. 582806 , e sono divenuti infine ius receptum nella giurisprudenza di legittimità nello stesso senso, ex aliis, Sez. 3, Sentenza numero 15892 del 07/07/2009, Rv. 608806 Sez. 3, Sentenza numero 8011 del 02/04/2009, Rv. 607885 Sez. 3, Sentenza numero 18847 del 09/07/2008, Rv. 604400 Sez. 3, Sentenza numero 10495 del 01/06/2004, Rv. 573331 Sez. 1, Sentenza numero 10183 del 26/07/2001, Rv. 548488 . 8.4. Nel caso di specie, è la stessa parte controricorrente ad ammettere cfr. il controricorso, pag. 8, quarto capoverso, e pag. 12, secondo capoverso che la notificazione del decreto ingiuntivo era affetta da un vizio che ne comportava non la totale inesistenza, ma la giuridica nullità, a causa del mancato invio al destinatario dell'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto nell'ufficio postale, a causa della assenza del destinatario. Da ciò discende che, in virtù dei principi esposti ai pp. precedenti, il sig. T.V. avrebbe dovuto far valere tale vizio con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., e non con l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., la quale era pertanto improponibile. 9. Il quarto motivo di ricorso. 9.1. Col quarto motivo di ricorso la Teleunit s.p.a. ha allegato che, sull'esistenza del credito posto a fondamento del precetto si è formato il giudicato, in conseguenza del rigetto, da parte del Giudice di pace di Perugia, dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. T.V. . Ha soggiunto che il giudicato si è formato dopo il deposito della sentenza impugnata in questa sede e dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sicché la relativa eccezione poteva essere sollevata anche in sede di legittimità. 9.2. Tale motivo è teoricamente ammissibile, avendo ripetutamente affermato questa Corte anche a Sezioni Unite che l'esistenza del giudicato esterno, ove sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, può essere dedotta e documentata fino all'udienza di discussione Sez. 3, Sentenza numero 1883 del 27/01/2011, Rv. 616403 Sez. 1, Sentenza numero 26041 del 23/12/2010, Rv. 615854 Sez. 3, Sentenza numero 5360 del 05/03/2009, Rv. 606957 Sez. U, Sentenza numero 13916 del 16/06/2006, Rv. 589695 . L'esame del motivo tuttavia resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso. La ritenuta improponibilità dell'opposizione all'esecuzione, infatti, preclude la possibilità di esaminarne il merito, e quindi l'esistenza del giudicato. 10. Il ricorso incidentale. 10.1. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il sig. T.V. lamenta sia la nullità della sentenza ex art. 360, numero 4 c.p.c. , sia la violazione di legge, sia la omessa valutazione di punto di diritto , per avere la sentenza di merito omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di prescrizione del credito vantato dalla Teleunit s.p.a 10.2. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso principale ed infatti anche la prescrizione del credito è questione attinente il merito dei rapporti tra creditore e debitore, da farsi valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo, e non con l'opposizione agli atti esecutivi. 11. Le spese. 11.1. Il presente giudizio, per quanto attiene la disciplina delle spese, è soggetto alle previsioni di cui all'art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 45, comma 1, della legge 18 giugno 2009, numero 69. Tali modifiche infatti, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della legge medesima, si applicano ai giudizi introdotti dopo la data della sua entrata in vigore. La legge numero 69 del 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 140 del 19 giugno 2009, è entrata in vigore il 4 luglio 2009, e quindi successivamente all'introduzione del presente giudizio, avvenuta con atto notificato il 27.3.2007. 11.2. Nei giudizi soggetti ratione temporis alle previsioni dell'art. 92 c.p.c. precedenti le modifiche introdotte nel 2009, ove manchi una soccombenza reciproca, la compensazione delle spese può essere disposta non solo quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione , ma anche soltanto quando sussistano giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione come stabiliva l'art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2, comma primo, lettera a , della legge 28 dicembre 2005, numero 263, applicabile con effetto dal 1 marzo 2006, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, della stessa legge, nel testo modificato dall'art. 39 quater, comma secondo, del d.l. 30 dicembre 2005, numero 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, numero 51 . 11.3. Nel presente giudizio ritiene questa Corte che la qualità delle parti una società per azioni da un lato una persona fisica dall'altro il contenuto economico della controversia 290 Euro il titolo dell'obbligazione dedotta in giudizio un contratto c.d. di massa la circostanza che la società Teleunit s.p.a. abbia comunque ottenuto in altra sede il definitivo riconoscimento delle proprie ragioni con sentenza passata in giudicato, costituiscano nel loro complesso ed unitariamente valutati giusti motivi per la compensazione delle spese del presente e dei precedenti gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 385, comma 2, c.p.c Resta, fermo, ovviamente, il diritto della Teleunit s.p.a. alla ripetizione delle spese eventualmente pagate al sig. T.V. in esecuzione della sentenza di primo grado, le quali costituiscono un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l'art. 382, comma terzo, c.p.c - accoglie il ricorso principale - cassa senza rinvio la sentenza impugnata - dichiara assorbito il ricorso incidentale - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.