Causa petendi, petitum, deposito e notifica dell’atto introduttivo determinano la competenza del magistrato

In tema di decreto ingiuntivo e domanda di accertamento negativo del credito e quindi di connessione e/o continenza tra una causa introdotta con rito monitorio ed un’altra con rito ordinario, la litispendenza, quale criterio per individuare la competenza, si configura al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e scaturisce, con effetti ex tunc , dalla notifica del ricorso stesso e del relativo decreto ingiuntivo.

E’, così, legittima la sentenza di merito con cui, accertata l’anteriorità del deposito del ricorso e dell’emissione del relativo decreto ingiuntivo rispetto alla notifica della citazione di controparte sull’eccezione di inadempimento anche se questa sia precedente alla notifica del medesimo ricorso col decreto ingiuntivo nonché la sottoscrizione della clausola solve et repete , venga confermata la competenza del primo giudice adito e quindi l’obbligazione del pagamento del credito e respinta l’eccezione negoziale di controparte. Il principio si argomenta dalla sentenza n. 26059 depositata il 20 novembre 2013. Il caso. Una s.p.a. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una s.r.l. la quale, prima di ricevere la notifica del ricorso col decreto ingiuntivo, notificava alla medesima s.p.a. una citazione dinanzi ad un altro giudice per il mancato completamento dell’opera oggetto di contratto di appalto munito di clausola solve et repete e, dopo avere ricevuto la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, si opponeva, inutilmente. La competenza tra rapporto di identità e di eterogeneità tra contenziosi la prestazione e l’adempimento della fonte contrattuale. In particolare, va sottolineato, in termini di diritto formale, che in tutti i procedimenti introdotti con ricorso la litispendenza si verifica sin dal primo contatto della parte col magistrato e, quindi, col deposito del ricorso Cass. n. 20596/2007 e n. 6511/2012 segnatamente, la priorità è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. Sul piano sostanziale, è da notare che l’eccezione di inadempimento è prevista da una norma ad hoc non inderogabile ed, in combinato disposto con la clausola solve et repete , differisce nel tempo, e non limita, la proposizione delle eccezioni così, nella sequenza deposito di ricorso, emissione di decreto ingiuntivo, atto di citazione di controparte, notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo ed opposizione di controparte , l’azione a tutela del credito da prestazione d’opera prevale, in quanto risultata previamente introdotta, rispetto a quella a tutela dell’ esatto adempimento negoziale. La dinamica genetica processuale determina la competenza del magistrato e la legittimità del relativo provvedimento. In ambito di credito da obbligazione ed inadempimento, la cronologia deposito dell’atto e la territorialità individuata nella sede della società creditrice al cui domicilio l’obbligazione doveva essere eseguita di un processo assumono valore determinante ai fini della competenza giurisdizionale così, la successiva proposizione di una domanda eccezione d’inadempimento sul medesimo rapporto sostanziale-ordinario dinanzi ad un altro giudice non può prevalere, essendo appunto un fatto sopravvenuto, sulla previa richiesta di un provvedimento monitorio App. Torino n. 975/2007 . Sotto il profilo formale, due le osservazioni da effettuare a sono irrilevanti le documentazioni processuali non prodotte in primo e secondo grado se inidonee a documentare un giudicato esterno sul merito del giudizio pendente in sede di legittimità b sono inammissibili le eccezioni proposte soltanto in sede di gravame e/o non in termini specifici e, quindi, con assoluta genericità e/o non pertinenza rispetto alla ratio decidendi . Ergo , il ricorso va rigettato e la sentenza va confermata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 ottobre - 20 novembre 2013, n. 26059 Presidente Piccialli – Relatore Proto Svolgimento del processo Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 9/6/2004 la Canobbio S.p.A. chiedeva ingiungersi alla società Parco Ruva Costruzioni s.r.l. il pagamento di due fatture, emesse circa due anni prima, rispettivamente per la fornitura di una tensostruttura ad archi fattura del 30/10/2002 e per lo studio di fattibilità relativo alla fornitura di una tensostruttura per una multisala fattura del 19/7/2002 . Il Tribunale di Tortona emetteva il decreto ingiuntivo in data 10/6/2004 ricorso e decreto erano notificati all'intimata il 28/6/2004 data di ricezione dell'atto notificato . Seguiva l'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con citazione notificata il 4/8 e il 13/9/2004. Prima della notifica del ricorso con il relativo decreto ingiuntivo e precisamente in data 22/6/2004, la società Parco Ruva Costruzioni s.r.l. aveva notificato alla controparte atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Roma per sentire dichiarare l'inadempimento contrattuale di Canobbio S.p.A. con riferimento al contratto di appalto sul quale si fondavano le pretese creditorie oggetto del decreto ingiuntivo e per asserite deficienze della tensostruttura montata nella multisala. Per tale ragione con l'opposizione a decreto ingiuntivo eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Tortona per litispendenza o continenza deducendo che il giudice preventivamente adito era il Tribunale di Roma nel merito chiedeva l'accertamento dei lamentati vizi e dunque l'inesatto adempimento di Canobbio s.p.a., della legittimità dell'eccezione di inadempimento e la condanna di controparte al risarcimento dei danni per le spese di modifica del sistema di condizionamento oltre ai danni equitativamente liquidati per disagi e impegno di proprio personale. Canobbio S.p.A. contestava l'eccezione di incompetenza osservando che la prevenzione era determinata dal ricorso per decreto ingiuntivo e dal conseguente decreto quanto all'eccezione di inadempimento, opponeva la clausola contrattuale di solve et repete , nella specie operante in quanto l'ingiunta nulla aveva pagato. Il Tribunale di Tortona rigettava l'eccezione di incompetenza osservando che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso dal giudice competente in quanto la causa davanti al Tribunale di Roma non era stata ancora introdotta e pertanto solo il giudice dell'opposizione era competente a decidere sull'opposizione monitoria. Nel merito rilevava l'infondatezza dell'opposizione per l'operare della clausola contrattuale del solve et repete , specificamente richiamata e sottoscritta in calce al contratto e come tale idonea a rendere improcedibile l'esame dell'eccezione di inesatto adempimento, non essendo contestato che l'opponente non aveva pagato il saldo della fattura in altri termini, non decideva sul merito delle censure sull'esatto adempimento. La Corte di Appello di Torino, decidendo con sentenza del 18/6/2007 sull'appello proposto da Parco Ruva Costruzioni s.r.l. rigettava integralmente l'appello e, con riferimento alla competenza, tra l'altro osservava - che il Tribunale di Tortona era sicuramente competente ad emettere il decreto ingiuntivo sia per la clausola di competenza esclusiva, sia perché in quel circondario aveva sede la società ingiungente al cui domicilio doveva essere adempiuta l'obbligazione - che il Tribunale di Tortona era altresì funzionalmente competente a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo e non poteva divenire incompetente per un fatto sopravvenuto quale la successiva rispetto alla richiesta di provvedimento monitorio proposizione di una domanda sul rapporto sostanziale davanti ad altro giudice. Quanto al merito, la Corte di Appello rilevava - che l'eccezione di inesatto adempimento non poteva paralizzare la pretesa di Canobbio s.p.a. per la clausola del solve et repete inserita nel contratto e specificamente sottoscritta - che con l'appello era dedotto altresì il mancato completamento dell'opera oggetto di appalto, ma la questione così proposta era inammissibile in quanto totalmente nuova rispetto all'iniziale prospettazione di vizi e difetti che avrebbero determinato una riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni - che all'applicazione della clausola suddetta non ostava la previsione di cui all'art. 1460 c.c., norma non inderogabile e che non limita la proposizione delle eccezioni, ma le differisce nel tempo, come previsto dallo stesso art. 1462 c.c Neppure la Corte di Appello, dunque, esaminava il merito delle contestazioni relativa all'adempimento, ma dava spiegazione delle ragioni per le quali non le esaminava. La società Parco Ruva Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali deduce, rispettivamente, la violazione delle norme sulla competenza e il vizio di motivazione, con riferimento alla competenza territoriale, all'applicazione del criterio di prevenzione, all'applicazione della clausola che prevedeva un foro convenzionale e alla clausola del solve et repete . La stessa società, ha depositato, con la memoria ex art. 378 c.p.c. datata 4/10/2013, tre documenti che non erano stati prodotti nelle fasi del merito e precisamente copia di una sentenza del Tribunale di Roma relativa alla domanda della Parco Ruva s.r.l. di accertamento dei vizi e di condanna della convenuta Canobbio S.p.A. al risarcimento del danno, l'atto di citazione in appello della Canobbio S.p.A. e la comparsa di costituzione e risposta della Parco Ruva s.r.l La Canobbio S.p.A. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente occorre rilevare che le tre produzioni sono irrilevanti in questo giudizio perché del tutto inidonee a documentare un giudicato esterno sul merito di questo giudizio, tenuto conto che sulla sentenza di primo grado non risulta formato alcun giudicato e la stessa ricorrente documenta l'avvenuta interposizione di appello, seppure relativa alla competenza, ma comunque idonea a precludere il giudicato anche sul merito in ogni caso non compete a questa Corte di legittimità, ma al giudice di appello di quel diverso processo decidere sull'ammissibilità o inammissibilità o improcedibilità di quella impugnazione ed eventualmente alla Corte di Cassazione, ma solo se investita del ricorso sulla decisione di quel giudice di appello. 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione delle norme sulla competenza e il vizio di motivazione. La ricorrente ravvisa preliminarmente un contrasto tra la motivazione del primo giudice che si era ritenuto competente perché giudice preventivamente adito e quella del giudice di appello che aveva ritenuto la competenza funzionale del tribunale di Tortona in quanto giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo poi dare rilievo alla mancanza di altro procedimento pendente al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo quanto all'interpretazione delle norme, invoca l'applicazione dell'art. 643 c.p.c. per il quale, nel procedimento di ingiunzione, la pendenza della lite si verifica al momento della notifica del ricorso e del decreto. Le argomentazioni a sostegno della censura, trovano la loro sintesi nei quesiti di diritto così formulati 1 quale è il momento determinante per stabilire la pendenza, ai fini dell'art. 39 c.p.c. quando uno dei due giudizi è un processo monitorio? 2 se nel momento in cui viene depositato il decreto ingiuntivo il giudice del monitorio è competente non essendovi alcun Tribunale in Italia ove in quel momento penda giudizio, a prescrivere da una notifica che può avvenire nei 60 gg. successivi alla sua emissione e se di converso non lo è nel caso in cui conosce del decreto in una fase successiva in cui già in un diverso Tribunale pende una causa continente e sempre a prescindere dalla sua notifica, come si colloca e per dirimere quali questioni il c.p.c. ha adottato l'art. 643 c.p.c. 3 E se viceversa l'art. 643 c.p.c. non è sorto per dirimere situazioni in cui pendono due processi continenti avanti due differenti tribunali, entrambi competenti per legge a conoscere la vicenda giuridica, richiamando al suo interno l'art. 39 c.p.c., in quali casi se ne richiede l'applicazione per regolarne la fattispecie 4 può parlarsi di litispendenza o continenza di cause tra due procedimenti uno instaurato con ricorso per decreto ingiuntivo depositato ed emesso, ma non notificato ed uno promosso successivamente avanti diverso tribunale con citazione notificata e iscritta a ruolo 5 e, per converso, può parlarsi di litispendenza e/o continenza di cause tra due procedimenti uno instaurato con ricorso per decreto ingiuntivo depositato ed emesso, ma notificato oltre i termini prescritti dall'art. 644 c.p.c. e uno promosso successivamente avanti diverso Tribunale con citazione notificata e iscritta a ruolo. 2. Occorre subito osservare che l'ultimo quesito è inammissibile per irrilevanza in quanto pone una questione accademica e astratta il decreto ingiuntivo fu emesso il 10/6/2004, notificato il 22/2/2004 e ricevuto il 28/6/2004 e pertanto abbondantemente nei termini di cui all'art. 644 c.p.c. Con riferimento alle ulteriori problematiche sollevate con il motivo di ricorso, la questione che si pone nella presente fattispecie e in relazione al motivo di ricorso è quella di determinare quale sia la causa che determina la prevenzione tra quella proposta con la domanda di condanna introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale di Tortona e quella proposta davanti al tribunale di Roma con la domanda di accertamento negativo dello stesso credito, previo accertamento dell'inesatto adempimento e comprendente anche la domanda di condanna al risarcimento dei danni. La peculiarità della fattispecie consiste nel fatto che la causa ordinaria sul rapporto è stata proposta davanti al Tribunale di Roma con atto di citazione notificato il 17/6/2004 ricevuto il 22/6/2004 e quindi prima della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta il 22/7/2004 ricevuta il 28/6/2004 , ma successivamente al deposito del ricorso stesso avvenuto in data 9/6/2004 all'esito del quale il 10/6/2004 fu emesso il decreto ingiuntivo e pertanto in data anteriore alla notifica della citazione. L'art. 39 c.p.c. è stato modificato dalla L. n. 69/2009 che ha aggiunto, nell'ultimo comma, dopo le parole la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione , le parole ovvero dal deposito del ricorso e la norma transitoria stabilisce che la disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia, con riferimento alla specifica problematica posta con il presente ricorso e, in particolare, con riferimento all'applicazione dell'art. 643 c.p.c., la Cassazione a S.U. Cass. S.U. 1/10/2007 n. 20596 , risolvendo un contrasto interpretativo insorto tra le sezioni semplici ha interpretato la specifica normativa relativa la procedimento monitorio oggetto del presente ricorso e già all'epoca vigente, affermando che nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla. In altri termini, nel caso di continenza come nella fattispecie tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, a condizione che il ricorso e il decreto siano stati successivamente notificati pertanto la notifica del ricorso e del decreto costituiscono la condizione per il verificarsi della litispendenza il cui avveramento retroagisce, a questi fini, al momento del deposito del ricorso. L'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, formatosi a partire dal 2003 e al quale ha prestato adesione anche la giurisprudenza successiva cfr. Cass. 26/4/2012 n. 6511 è pienamente condiviso da questa Corte. La validità di questa interpretazione della normativa previgente rispetto alla L. n. 69/2009 non può ritenersi venuta meno con la suddetta riforma che si è limitata ad introdurre il principio di carattere generale per il quale in tutti i procedimenti introdotti con ricorso la litispendenza si verifica sin dal primo contatto della parte con il giudice, ossia, appunto con il deposito del ricorso, regolando quindi fattispecie non perfettamente coincidenti con quella in esame. Il ricorso era stato proposto davanti al Tribunale di Tortona, giudice competente a emettere il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 20 c.p.c. perché in quel circondario aveva sede la società al cui domicilio doveva essere adempiuta l'obbligazione, come rilevato dalla Corte di Appello alla pagina 24 della sentenza. In tal senso si risponde ai primi quattro quesiti il quinto, come detto è inammissibile. Ne discende il rigetto del motivo. 2. Con il secondo profilo di censura si sostiene la tesi che la designazione convenzionale di un foro territoriale non comporta la competenza esclusiva in mancanza di una espressa volontà di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge e si afferma che la Corte di appello avrebbe disapplicato questo principio. In tal senso formula il quesito. La censura è inammissibile per irrilevanza tenuto conto che il Tribunale di Tortona, ritenuto competente, era effettivamente competente a emettere il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 20 c.p.c. perché in quel circondario aveva sede la società al cui domicilio doveva essere adempiuta l'obbligazione v. pag. 24 della sentenza di appello e quale giudice preventivamente adito per le ragioni già esposte nell'esaminare il primo motivo. 3. Con il terzo motivo la ricorrente contesta l'applicazione, da parte del giudice di appello della clausola solve et repete pur prevista in contratto la ricorrente sostiene che la Corte di Appello non avrebbe considerato la consistenza dell'eccezione di inadempimento, riconosciuto dalla stessa società Canobbio. La ricorrente prosegue osservando - che la corte territoriale avrebbe dovuto analizzare le prove dalle quali sarebbe emerso il carattere non dilatorio dell'eccezione - che la clausola riguardava le contestazioni o i reclami sulla fornitura, mentre la sua contestazione non riguardava un vizio dei materiali forniti, ma una inesatta progettazione e un conseguente imperfetta installazione. In altri termini, la ricorrente sostiene di avere sempre dedotto una inesatta progettazione e che la clausola applicata non era applicabile ai vizi di progettazione, ma solo a quelli relativi alla fornitura. Formulando il quesito di diritto chiede se può il giudice, davanti ad un inesatto adempimento fondato e provato documentalmente considerarlo un parziale adempimento cosi da paralizzare la clausola solve et repete di cui all'art. 1462 c.c 3.1 Il motivo è inammissibile in quanto non attinge e non inficia la motivazione della Corte di Appello v. pag. 34 della sentenza di appello che ha osservato come in primo grado Parco Ruva Costruzioni aveva eccepito l'inadempimento della Canobbio in relazione alla presenza di vizi e difetti che avrebbero determinato una riduzione del prezzo e un risarcimento dei danni e lo aveva espressamente qualificato come inesatto adempimento v. pag. 34 della sentenza di appello il motivo di appello nel quale si sosteneva, invece dell'inesatto adempimento, il mancato completamento dell'opera oggetto dell'appalto era invece inammissibile in quanto introduceva una questione di merito del tutto nuova v. pag. 33 della sentenza di appello . Solo per completezza di argomentazione si osserva ulteriormente che l'odierna deduzione di inapplicabilità della clausola con riferimento al vizio di progettazione è del tutto nuova non risultando proposta in termini specifici neppure nel giudizio di appello. Il quesito Può il giudice, davanti ad un inesatto adempimento fondato e provato documentalmente considerarlo un parziale adempimento cosi da paralizzare l'applicazione della clausola solve et repete di cui all'art. 1462 c.c.? è dunque inammissibile per assoluta genericità e perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi del giudice di appello che ha accertato che in primo grado era stato dedotto solo un inesatto adempimento in relazione al quale era sicuramente applicabile la clausola solve et repete . 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna della società ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Parco Ruva Costruzioni s.r.l. a pagare a Canobbio S.p.A. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi.