La mancanza della buca delle lettere non rende nulla la notifica

L’assenza della buca delle lettere, con conseguente rischio di smarrimento della corrispondenza, non inficia la validità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 codice di rito qualora l’ufficiale giudiziario abbia effettuato tutti gli adempimenti prodromici di cui alla citata norma codicistica.

La valutazione circa la natura del giuramento, de scientia piuttosto che de veritate, spetta al Giudice di merito e non può essere valutato dalla Suprema Corte qualora la motivazione sia logica ed esaustiva stante l’inesistenza di un terzo grado di giudizio. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22883 dell’8 ottobre 2013. La fattispecie. Nel caso in esame il Giudice di merito aveva condannato la convenuta a demolire una ringhiera illegittimamente posizionata sul lastrico solare e i alcuni termosifoni installati in un locale di proprietà di terza persona. La Corte d’appello aveva, inoltre, rigettato l’eccezione di nullità dell’atto di citazione stante l’inesistenza della buca delle lettere presso il domicilio della convenuta. L’abbandono della corrispondenza sulle scale antistante al portone di ingresso, a dire dell’appellante, sarebbe ostativo alla certezza del raggiungimento della conoscenza dell’atto da parte della destinataria. L’inesistenza della buca delle lettere è irrilevante ai fini della validità della notifica. La Corte di legittimità non ha avuto alcun dubbio ad affermare che, ai fini della validità della notifica ai sensi dell’art. 140 codice di rito, sono rilevanti tutti quegli adempimenti prodromici previsti dalla citata norma codicistica a nulla rilevando elementi fattuali esterni che non sono presi in considerazione dal nostro Ordinamento. D’altronde una differente conclusione avrebbe una conseguenza del tutto illogica sarebbe sufficiente togliere la cassetta delle lettere per impedire all’Ufficiale di effettuare una notifica valida. La qualificazione del giuramento. La ricorrente ha altresì censurato la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il giuramento da parte della Corte d’appello in quanto qualificato de scientia , e pertanto mezzo di prova, e non de veritate . Orbene la qualificazione del giuramento è una valutazione di merito che, se correttamente e logicamente motivata, non può essere censurata dalla Corte di legittimità in quanto, diversamente, sarebbe violato il principio del doppio grado di giudizio con conseguente inammissibilità di tale censura.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 aprile - 8 ottobre 2013, n. 22883 Presidente Felicetti – Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1. - Con atto di citazione ritualmente notificato V.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma T.E. , chiedendone la condanna alla eliminazione delle opere abusivamente realizzate. 2. - Il Tribunale adito dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di demolizione del locale cassoni, condannando la convenuta alla demolizione della ringhiera-parapetto realizzata nel lastrico di sua proprietà e alla rimozione dei radiatori per lo scambio termico situati in aggetto sulla proprietà V. . Avverso tale sentenza propose appello la T. . 3. - La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 26 aprile 2006, rigettò il gravame. Dichiarata la inammissibilità della produzione della documentazione, effettuata dalla T. solo in grado di appello, la Corte respinse la eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, rilevando che esso era stato notificato ai sensi dell'art. 140 cod.proc.civ. e che tutti gli adempimenti di legge erano stati effettuati, mentre nessuna rilevanza assumevano le circostanze dedotte dall'appellante con riguardo all'abbandono della corrispondenza diretta alla T. sui gradini antistanti il portone di ingresso della sua abitazione, priva di servizio di portierato e di buche per le lettere, ed al conseguente smarrimento dell'atto. Sul secondo motivo di gravame, attinente alla mancata ammissione del giuramento decisorio deferito alla V. , osservò la Corte che si trattava nella specie di giuramento de scientia , inammissibile in quanto la relativa formula era redatta in modo che la giurante dovesse rispondere sulla verità di fatti a lei non riferibili in quanto non propri della sua attività, e non sulla conoscenza che di tali fatti ella avesse. Circa il terzo motivo di appello, con il quale si contestava la valutazione del Tribunale sulle risultanze processuali che avevano determinato la condanna della T. , rilevò il giudice di secondo grado che la illegittimità del manufatto era stata ritenuta accertata in quanto la preesistente cabina idrica era stata sostituita con un manufatto di maggiori dimensioni e contrastante con le prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, circostanze, codeste, confermate nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo. Le testimonianze raccolte avevano poi escluso la esistenza di una ringhiera anteriore a quella realizzata dall'appellante, ed avevano indicato in modo univoco che la realizzazione degli altri manufatti era avvenuta ad opera della T. . 4. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la T. sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso la V. . Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod.proc.civ. Si contesta, in particolare, la sentenza della Corte d'appello di Roma nella parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sollevata per non essere mai stata perfezionata la notifica all'attuale ricorrente, avuto riguardo alla mancanza di una buca per le lettere nello stabile in cui la stessa abita, ed alla conseguente abitudine del postino di lasciare sui gradini antistanti il portone di ingresso i pacchi posta, con la conseguente, frequente evenienza dello smarrimento degli stessi. Nella specie, dunque, l'atto di citazione non era pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, né erano stati correttamente effettuati gli adempimenti prodromici richiesti nel caso di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod.proc.civ. Né potrebbe avere alcun rilievo in contrario l'affermazione della controparte relativa alla notificazione dell'atto in questione anche ad un diverso indirizzo, ove esisteva un servizio di portierato e risiedeva il figlio della signora T. come sarebbe emerso dalla relata di notifica , che avrebbe rifiutato l'atto, in quanto la madre non era convivente con lo stesso. Al riguardo, la ricorrente fa presente che dallo stato di famiglia, prodotto in appello dalla attuale ricorrente, sarebbe emerso che i suoi figli, all'epoca di cui si tratta, avevano rispettivamente tre anni ed otto mesi. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile nella specie Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se la notifica dell'atto introduttivo del giudizio effettuata nelle modalità previste dall'art. 140 cpc ha carattere eccezionale ed è subordinata all'impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente ed in sequenza tassativa indicati nell'art. 139, e cioè a persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio, ecc. , o al portiere dello stabile dove è l'abitazione o l'ufficio, ecc. , o ad un vicino di casa che accetti di ricevere l'atto dica altresì se l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte debba risultare in modo esplicito e puntuale dalla relata dell'organo notificante e nel caso contrario se questo comporti o meno la nullità della notificazione ”. 2. - La censura è immeritevole di accoglimento. La eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado alla T. è stata rigettata dalla Corte di merito alla stregua della considerazione che, nella specie, ritualmente la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 140 cod.proc.civ., e che tutti gli adempimenti prodromici di cui alla citata norma codicistica erano stati regolarmente svolti. In tale quadro, il mezzo risulta non cogliere la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che faceva riferimento alla inidoneità della circostanza della mancanza del portiere e della buca delle lettere nello stabile in cui abita la attuale ricorrente a dimostrare la non conoscibilità dell'atto in questione da parte della stessa. 3. - Con la seconda censura si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod.proc.civ. Avrebbe errato la Corte di merito nel dichiarare la inammissibilità, ai sensi della citata disposizione del codice di rito, della documentazione prodotta dalla attuale ricorrente solo in grado di appello senza considerare che, secondo la interpretazione che della norma in questione è stata fornita dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza di legittimità, il divieto di nuovi mezzi di prova in appello riguarderebbe solo le prove costituende e non quelle precostituite, quali i documenti. Per di più, nel caso di specie i documenti di cui si tratta sarebbero stati formati successivamente alla notifica dell'atto di appello. Né la sentenza impugnata recava - si rileva ancora nel ricorso - alcuna motivazione in ordine alla non indispensabilità di tali documenti. La illustrazione del motivo si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova stabilito dall'art. 345 cpc riguardi esclusivamente le prove costituende o anche quelle costituite e comunque se riguardi anche i documenti di formazione successiva al giudizio di primo grado e/o resi necessari dallo svolgimento del giudizio e/o che la parte non abbia potuto produrre prima per causa non imputabile dica altresì in quali stadi del processo in appello i documenti vanno depositati in giudizio ”. 4. - La censura non può trovare ingresso nel presente giudizio. Essa, infatti, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto riportare il contenuto della documentazione in questione. A ciò deve aggiungersi che, avendo la Corte di merito espressamente fatto riferimento all'art. 345 cod.proc. civ. nel negare l'ammissibilità della documentazione medesima, essa ne aveva con ciò stesso escluso la decisività sicché sarebbe spettato alla ricorrente fornire la prova della indispensabilità della produzione documentale. 5. - Le suesposte argomentazioni danno conto altresì della inammissibilità del terzo motivo, avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dichiarata inammissibilità dei documenti motivo in relazione al quale si evidenzia poi una ulteriore ragione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366 bis cod.proc.civ. - applicabile nella specie, come già chiarito, ratione temporis -, consistente, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella mancata indicazione di un momento di sintesi, concretizzantesi in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso nei cui confronti la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. 6. - Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato esame di elementi probatori determinanti. Avrebbe ancora errato la Corte di merito nell'obliterare l'esame della documentazione depositata nel giudizio di appello dalla attuale ricorrente nonché degli elementi probatori forniti dalla stessa esame il cui esito avrebbe invalidato la efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il giudice di secondo grado aveva fondato la pronuncia impugnata. In particolare, si contestano la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado e nel giudizio di appello ed il mancato esame dello stato di famiglia della attuale ricorrente, da cui, ad avviso della stessa, sarebbe derivato l'accoglimento della eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nonché la mancata valutazione della documentazione prodotta nel giudizio di appello, cui sarebbe conseguita la errata valutazione delle risultanze processuali in ordine alla illegittimità delle realizzazioni edilizie oggetto della controversia. 7. - La censura si appalesa inammissibile per un molteplice ordine di ragioni. Ed infatti, anzitutto, ove la si riguardi, conformemente al profilo emergente dalla rubrica, quale vizio di motivazione, deve ribadirsi quella mancanza del momento di sintesi già posta in evidenza sub 5 in relazione al terzo mezzo di gravame. La doglianza appare, peraltro, in realtà, diretta, attraverso la denunzia del vizio di motivazione, a conseguire una rivalutazione delle risultanze probatorie inibita nella presente sede in presenza di una congrua motivazione fornita dalla Corte di merito in ordine alla formazione del proprio convincimento. Per di più, pare intravvedersi nella illustrazione della censura una incertezza tra la denuncia di vizio di omessa pronuncia, in realtà non esplicitata attraverso la espressa invocazione dell'art. 112 cod.proc.civ., e la doglianza attinente alla carenza assoluta di motivazione sul punto controverso. In particolare, e da ultimo, per ciò che concerne specificamente la questione del mancato esame dello stato di famiglia, esso risulta irrilevante ai fini della decisione per le ragioni già evidenziate sub 2 con riguardo al primo mezzo di gravame, del quale, per tale parte, il quarto costituisce una riproposizione sotto diversa forma. 8. - Con il quinto motivo sì denuncia art. 360 cpc, n. 5 omessa motivazione relativamente alle modalità di assunzione della testimonianza art. 360 cpc n. 3 violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 253 e 122 cpc ”. Il giudice di appello avrebbe immotivatamente omesso di pronunciarsi sui rilievi formulati dalla attuale ricorrente in ordine alla mancata osservanza, nell'assunzione della deposizione di una testimone, delle prescrizioni dell'art. 253 cod.proc.civ. non essendo stata la stessa sentita dal giudice istruttore, ma solo dai difensori della attuale resistente e dell'art. 122 cod.proc.civ. per non essere stato nominato un interprete in occasione dell'assunzione della deposizione . La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto Dica l'Ecc.ma Corte se le parti possano interrogare direttamente i testimoni o se i testimoni debbano essere sentiti esclusivamente dal giudice. Dica altresì se, nel caso in cui debba essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice debba nominare un interprete. Specifichi la Corte le conseguenze delle errate modalità di assunzione della prova testimoniale ”. 9. - Anche tale doglianza risulta inammissibile per la incertezza, che la connota, tra la denuncia di vizio di motivazione e di violazione di legge, invocati nella rubrica, e di vizio di omessa pronuncia, quale sembrerebbe piuttosto emergere dalla illustrazione del mezzo. Non senza considerare la mancanza di riscontri probatori delle tesi sostenute nel ricorso. 10. - Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2739 cod. civ. Si contesta la decisione della Corte di merito di ritenere inammissibile il giuramento decisorio deferito alla attuale ricorrente erroneamente qualificandolo come giuramento de scientia e non de veritate senza considerare che, per fatto proprio agli effetti dell'art. 2739 cod.civ. deve intendersi non solo l'attività personale del giurante, ma anche ogni avvenimento esterno nei limiti in cui possa essere stato percepito dallo stesso con i sensi e l'intelligenza. In ogni caso, anche a voler qualificare il giuramento in questione come de scientia , le formule erano state redatte in modo tale da essere pienamente ammissibili. La Corte di merito, poi, ritenendo inammissibile il giuramento decisorio, avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti le ulteriori censure sollevate dalla attuale ricorrente in ordine alla decisione di primo grado relativa alla pretesa intempestività del deferimento del giuramento ed alla ritenuta illiceità del fatto costituente oggetto del capitolato. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se ai sensi dell'art. 2739 c.c. si possa qualificare, nel giuramento de veritate, come fatto proprio - non soltanto l'attività personale del giurante, ma anche ogni avvenimento esterno, e quindi anche fatti e dichiarazioni di altri soggetti, nei imiti in cui possono essere stati percepiti dal giurante con i sensi e l'intelligenza. Dica altresì la Corte se nel giuramento de scientia le formule possono essere redatte nel modo seguente Giuro e giurando affermo essere vero o nego essere vero seguita dalla circostanza esterna al giurante ma conosciuta dallo stesso ”. 11. - Il motivo non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità. Esso, al di là della formale invocazione della disposizione dell'art. 2739 cod.civ., che si assume violata, è sostanzialmente rivolto a porre in discussione la qualificazione, motivatamente e correttamente operata dalla Corte di merito, della natura del giuramento deferito dalla signora T. come giuramento de scientia alla stregua della considerazione che il giuramento aveva riguardo a fatti dei quali la controparte poteva avere conoscenza. Ciò posto, il giudice di secondo grado ha conseguentemente escluso l'ammissibilità del giuramento essendo stata la relativa formula redatta come se la controparte avesse dovuto rispondere della veridicità di fatti propri della sua attività, e non già in ordine alla conoscenza che di tali fatti la stessa avesse. Resta, pertanto, assorbito l'esame degli ulteriori profili della censura. 12. - Con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ Erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che i giudizi promossi innanzi al giudice amministrativo avevano ampiamente confermato la circostanza della presunta sostituzione della preesistente cabina idrica con un manufatto di maggiori dimensioni e contrastante con le prescrizioni degli strumenti urbanistici edilizi, laddove i provvedimenti giurisdizionali cui essa si riferiva avevano solo carattere interinale, sicché all'epoca era ancora in corso l'accertamento giudiziale di detta circostanza. La illustrazione della censura si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se ai sensi dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. si possano definire confermati circostanze e diritti oggetto di provvedimenti non passati in giudicato ”. 13. - La doglianza risulta priva di fondamento. È sufficiente, al riguardo, considerare che essa non tiene conto che la menzione dei provvedimenti del giudice amministrativo aveva, nell'economia della decisione impugnata, un significato meramente rafforzativo di una ratio decidendi rinvenuta dal giudice di secondo grado in diverse risultanze processuali. 14. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio, che, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.