Il domiciliatario cambia studio? I termini per il gravame decorrono dalla comunicazione al nuovo indirizzo ...

Il fatto che il difensore domiciliatario abbia l’onere di comunicare alla cancelleria le variazioni del proprio studio e che per contro la cancelleria non abbia l’obbligo di ricercare il nuovo recapito professionale, non esclude che la comunicazione debba essere effettuata mediante consegna dell’atto a persona che si dichiari legittimata a riceverlo per conto del difensore, perché la consegna è requisito indispensabile affinché si perfezioni qualsivoglia procedimento di comunicazione.

E’ anzitutto di buon senso la sentenza n. 13599 depositata il 30 maggio 2013 della Seconda sezione Civile della Cassazione. Infatti, in tema di comunicazioni, notifiche e decorrenza dei termini, il caso specifico viene risolto applicando un criterio teso a far prevalere la sostanza sulla forma. Il caso. Il Tribunale accoglieva una opposizione proposta ai sensi dell’art. 170 vecchia formulazione del Testo Unico in materia di spese di giustizia Dpr n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso ad un CTU. Il compenso al CTU veniva così ridotto rispetto all’originaria liquidazione. Secondo il consulente ricorrente l’opposizione andava però considerata tardiva perché il termine doveva intendersi decorrente dal momento in cui veniva effettuata la prima comunicazione all’indirizzo del domiciliatario, vale a dire nel domicilio eletto risultante dagli atti di causa. Ma nonostante la mancata comunicazione, da parte del domiciliatario, del nuovo indirizzo del proprio studio, la cancelleria aveva infine consegnato nel nuovo indirizzo la comunicazione avente ad oggetto la liquidazione del compenso al CTU. La comunicazione - dopo alcuni tentativi andati a vuoto - veniva quindi consegnata presso il nuovo studio professionale e, facendo riferimento a questo momento, l’opposizione risultava essere tempestiva. Una premessa il procedimento azionato. Vale la pena ricordare che in caso di liquidazioni eccessivamente generose a favore di un CTU, il Dpr n. 115/2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia prevede uno specifico strumento di reazione. Infatti, l’art. 170 Opposizione al decreto di pagamento stabilisce Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . Nella consueta caccia al tesoro è quindi necessario richiamare anche la disposizione citata, cui il Testo Unico rimanda Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 semplificazione dei riti . Per l’art. 15, tra l’altro, si deve applicare il rito sommario di cognizione. Questo procedimento è stato comunque modificato in modo sensibile rispetto alla previgente normativa, che tra l’altro prevedeva un termine decadenziale per la proposizione dell’opposizione 20 giorni dalla comunicazione . Infatti, il vecchio” art. 170 del Testo Unico Spese di Giustizia stabiliva Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente . La Cassazione ricorda l’onere del difensore di comunicare il nuovo indirizzo. Da un lato, è vero che, come è stato anche in precedenza affermato dalla stessa Cassazione, in tema di notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, ove il difensore trasferisca lo studio professionale, presso cui la parte abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del processo, egli ha l'onere di comunicare alla cancelleria del giudice adito, con mezzi idonei e tempestivi, la relativa variazione, per conferire ad essa rilevanza giuridica ai fini delle comunicazioni e/o delle notificazioni di pertinenza della cancelleria medesima. In mancanza, tali comunicazioni e/o notificazioni possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante dagli atti del processo, senza che la cancelleria del giudice adito sia previamente tenuta ad accertare se, medio tempore, siano eventualmente intervenuti mutamenti di indirizzo, non essendo l'assolvimento del suddetto onere di comunicazione incombente sul difensore - di estrema semplicità e rispondente anche a comuni canoni di prudenza - idoneo a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa. Ma al tempo stesso viene affermato che la consegna è requisito indispensabile affinché si perfezioni il procedimento di comunicazione. Tuttavia, dall’altro lato, la stessa Suprema Corte osserva che il principio appena ricordato non esclude che la comunicazione debba essere effettuata mediante consegna dell’atto a persona che si dichiari legittimata a riceverlo per conto del difensore, perché la consegna è requisito indispensabile affinché si perfezioni qualsivoglia procedimento di comunicazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 gennaio - 30 maggio 2013, n. 13599 Presidente Triola – Relatore Manna Svolgimento del processo Con ordinanza del 2.11.2005 emessa nell'ambito di una causa civile tra S.R. e B. , il Tribunale di Roma, accogliendo l'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 170 D.P.R. n. 115/02 da S.R. avverso il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., F.P L. , riduceva l'importo originariamente liquidato. Per la cassazione di tale ordinanza ricorre F.P L. , che con unico motivo d'annullamento denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2966 c.c. e degli artt. 136 e 170 c.p.c. e 170 D.P.R. n. 115/02, nonché il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva. Deduce, al riguardo, che il ricorso ex articolo 170 D.P.R. cit. è stato presentato da R S. il 3.12.2004, e quindi ben oltre il termine di decadenza per proporre l'opposizione avverso il decreto di liquidazione, emesso il 12.1.2004, depositato il 2.3.2004 e comunicato al difensore di detta parte l’8.4.2004 nel domicilio eletto risultante agli atti di causa, e poi il 27.5.2004 nel nuovo domicilio, sulla base della presunta conoscenza da parte della cancelleria del mutato indirizzo dello studio professionale del difensore. In tal modo, prosegue parte ricorrente, il Tribunale ha di fatto esonerato l'opponente dall'onere di provare il fatto impeditivo della decadenza, ossia l'aver comunicato alla cancelleria la variazione del luogo del domicilio eletto. Richiama, quindi, giurisprudenza di questa Corte secondo cui in caso di trasferimento in altro indirizzo dello studio professionale del difensore domiciliatario, questi ha l'onere di informarne la cancelleria, a nulla rilevando l'eventuale comunicazione effettuata al consiglio dell'ordine d'appartenenza. Pertanto, conclude parte ricorrente, la notifica rectius, comunicazione mediante notifica del decreto di liquidazione del compenso al c.t.u. effettuata nel luogo in cui la parte aveva eletto domicilio era da ritenersi valida, sicché non ricorrevano le condizioni di rimessione in termini per proporre l'opposizione. Motivi della decisione 1. - Il ricorso è infondato. Dall'esame degli atti, cui questa Corte ha accesso diretto trattandosi della verifica di un fatto processuale, si rileva che del decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., depositato in cancelleria il 2.3.2004, furono effettuate al difensore di S.R. tre comunicazioni, mediante notifica dell'ufficiale giudiziario, il 31.3.2004, T8.4.2004 e il 18.5.2005, tutte e tre senza esito a causa del trasferimento del difensore domiciliatario. Risulta che andò a buon fine, invece, la comunicazione effettuata presso il nuovo studio professionale di quest'ultimo il 5.6.2004 e non il 27.5.2004, come si legge nel ricorso di talché rispetto a tale data il ricorso in opposizione ex articolo 170 D.P.R. n. 115/02, depositato dalla S.R. il 24.6.2004, deve ritenersi tempestivo. Orbene, il fatto che il difensore domiciliatario abbia l'onere di comunicare alla cancelleria le variazioni del proprio studio e che, per contro, quest'ultima non abbia l'obbligo di ricercare il nuovo recapito professionale cui indirizzare le comunicazioni, le quali pertanto possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante agli atti del processo così Cass. nn. 5079/10 e 7394/08 , non esclude che la comunicazione debba comunque essere effettuata mediante consegna dell'atto a persona che si dichiari legittimata a riceverlo per conto del difensore, perché la consegna è requisito indispensabile affinché si perfezioni qualsivoglia il procedimento di comunicazione. Né varrebbe equiparare quoad effectum il caso di specie all'ipotesi di cui all'articolo 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita. Anche in tal caso, infatti, l'ufficiale giudiziario incaricato dalla cancelleria di effettuare la comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento mediante notificazione, avrebbe dovuto depositare in cancelleria il relativo biglietto, facendo constare il tutto con la consueta relata di notifica. Pertanto, essendo mancata la consegna dell'avviso prima della notifica del 5.6.2004, e dovendo il giudice verificare d'ufficio le condizioni di ammissibilità dell'opposizione ex articolo 170 D.P.R. cit., deve concludersi che l'opposizione sia stata tempestivamente proposta. 2. - In conclusione il ricorso va respinto. 3. - Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.