L’avvocato deve eleggere domicilio nel luogo in cui è in corso il giudizio. Il rischio è di perdersi le comunicazioni

Se l’avvocato non elegge domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita e, pertanto, tutte le comunicazioni verranno notificate presso la cancelleria stessa.

Questo è il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13071, depositata il 27 maggio 2013. Il caso. In pratica, un ragazzo - che aveva riportato delle lesioni a causa di un sinistro causato da un veicolo rimasto ignoto - si era rivolto, presentando ricorso con i propri genitori, alla Corte di Cassazione dopo il mancato riconoscimento del risarcimento da parte dei giudici di merito. L’avvocato deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso Nell’ordinanza della S.C., viene precisato che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso , altrimenti, in caso di inadempimento di detto onere, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita . altrimenti si intende eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita. Questa disposizione è contenuta nell’art. 82 r.d. n. 37/1934 che – afferma la Cassazione - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori dal circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla Corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’Ordine di un Tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima Cass., SSUU, n. 10143/2013 . Per tali ragioni, dunque, la S.C. accoglie il ricorso con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 aprile – 27 maggio 2013, n. 13071 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Ritenuto in fatto che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione che la relazione ha il seguente contenuto 1. I genitori N F. e N O. di F.M. , che aveva riportato lesioni in un sinistro stradale essendo stato tamponato a bordo di un motorino ad opera di un veicolo rimasto sconosciuto, conveniva in giudizio, per il risarcimento dei danni, Generali Assicurazioni Spa, quale impresa designata e Consap, titolare della gestione del Fondo di garanzia vittime della strada. Il giudice di pace di Sarno rigettava la domanda. 2. Il Tribunale di Nocera Inferiore, adito dai genitori, mentre il figlio M. , divenuto maggiorenne, interveniva nel processo di appello, dichiarava - il difetto di legittimazione passiva della Consap - nulla la costituzione della Generali Assicurazioni per mancanza di procura alla lite - nullo il rapporto processuale nei confronti della Consap, in mancanza di avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello - nullo il rapporto processuale nei confronti della Generali Assicurazioni per essere stato l'atto di appello notificato in cancelleria e non nel domicilio eletto sentenza del 24 novembre 2010 . 3. Avverso la suddetta sentenza, i genitori e il figlio ricorrono in cassazione con unico motivo. Gli intimati non svolgono difese. Il ricorso è stato notificato a mezzo posta e non risultano gli avvisi di ricevimento. È applicabile ratione temporis legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 330, 170, cod. proc. civ. e dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, censurando la sentenza nella parte in cui ha dichiarato nullo il rapporto processuale nei confronti della Generali Assicurazioni. Si sostiene che, non avendo l'Avvocato dell'Assicurazione I. - che svolgeva il proprio ufficio in un giudizio presso il Giudice di pace di Sarno fuori della circoscrizione del Tribunale Salerno al quale era assegnato - eletto domicilio in primo grado nel luogo dove il giudizio si svolgeva, ma in Salerno, l'atto di appello era stato ritualmente notificato ex lege presso la cancelleria del giudice di pace di Sarno ai sensi dell'art. 82 cit. ed, inoltre, che l'avvenuta costituzione, per quanto ritenuta nulla dal giudice per mancanza di procura, avrebbe comunque sanato la pur contestata irritualità. 1.1. Il ricorso - previa dimostrazione da parte dei ricorrenti del perfezionamento della notifica del ricorso agli intimati - merita accoglimento sulla base della giurisprudenza consolidata. Di recente, infatti, le Sez. Un nel decidere un contrasto riferito alla sola valenza dell'art. 82 cit. nel giudizio di appello hanno ribadito che L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Sez. Un. 20 giugno 2012, n. 10143 ” che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte che, all'adunanza camerale in data del 16 gennaio 2013 la causa veniva rinviata alla successiva adunanza del 10 aprile 2013 in ragione della mancanza dell'avviso di udienza che, in prossimità di quest'ultima adunanza, i ricorrenti hanno depositato gli avvisi attestanti il perfezionamento della notifica del ricorso agli intimati. Considerato in diritto che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese processuali di questo giudizio, al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa persona. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa persona.