Prima di spedire è sempre meglio controllare l’indirizzo

Il difensore non ha l’obbligo giuridico di comunicare, nel corso del giudizio, il trasferimento dello studio. La notifica dell’atto di citazione in appello è, perciò, tardiva se l’appellante – senza aver controllato sull’albo professionale l’indirizzo - la spedisce prima al vecchio domicilio della controparte e poi, in modo intempestivo, al nuovo indirizzo.

Lo ha stabilito la Cassazione, sezione Terza civile, con la sentenza n. 14934/12. Il caso. La domanda di risarcimento del danno proposta dai proprietari di un’imbarcazione nei confronti dell’assicurazione veniva accolta dal Tribunale. L’appello proposto in seguito dalla società assicuratrice veniva, invece, dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello perché notificato tardivamente al procuratore domiciliatario. La società propone quindi ricorso per cassazione. Notifica distribuzione degli oneri. La ricorrente lamenta, infatti, di aver ritualmente notificato l’appello - ex art. 325 e 330 c.p.c. - dato che la prima notifica non era andata a buon fine perché nel frattempo il procuratore degli appellati aveva cambiato domicilio senza comunicarlo. Con il ricorso sostiene quindi di aver correttamente adempiuto all’onere di notifica che grava sull’appellante, in quanto la ragione del mancato perfezionamento non è imputabile al notificante ma al difensore che non ha provveduto a comunicare idoneamente il cambiamento di indirizzo. Domicilio professionale il mittente lo deve conoscere La Suprema Corte respinge il ricorso, ricordando come le modalità di notifica previste dall’art. 330 c.p.c. vadano lette con riferimento agli artt. 138 e 139 c.p.c., in forza dei quali la notifica deve essere effettuata mediante consegna di una copia a mani del destinatario o nel luogo in cui il professionista cui l’atto è diretto – nella specie, l’atto di citazione – risiede per ragioni del suo ufficio in questo senso la sentenza delle Sezioni Unite civili, n. 3818/09 . Spetta pertanto al notificante indicare precisamente il luogo di consegna dell’atto, individuando esattamente il domicilio professionale o la sede dell’ufficio del professionista destinatario si vedano sul punto il r.d.l. n. 1578/33, art. 17 e il r.d. n. 37/34, art. 68 . e agire di conseguenza. Rappresenta un adempimento preliminare da assolvere ad opera del mittente il riscontro dell’indirizzo cui destinare la notifica presso l’albo professionale, facilmente consultabile, prosegue la Cassazione, in via telematica. Poiché nel caso concreto non vi era alcun obbligo di elezione di domicilio per il difensore destinatario – obbligo gravante solo nei casi di esercizio dell’attività professionale al di fuori della circoscrizione di assegnazione – l’impugnazione proposta è da ritenersi tardiva, essendo stata notificata oltre 30 giorni dalla sentenza per ragioni diverse da caso fortuito o forza maggiore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 giugno – 6 settembre 2012, n. 14934 Presidente Chiarini – Relatore Armano Svolgimento del processo Con sentenza del 13-1-2009 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente notificato al procuratore domiciliatario, l'appello proposto dalla RAS s.p.a. ora Allianz s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano di accoglimento della domanda proposta da R O. e A.L. per il risarcimento dei danni riportati dalla imbarcazione a vela di loro proprietà. Propone ricorso la Allianz s.p.a. con due motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso R O. e A.L. . Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e degli artt. 325, 326, 327, 330 c.p.c Assume la ricorrente di aver ritualmente ottemperato alle disposizioni di cui agli artt. 325 e 330 c.p.c., con la prima notifica dell'atto di appello, non andata a buon fine per il trasferimento non comunicato del procuratore domiciliatario, sul rilievo che la notificazione dell'atto di citazione al procuratore trasferito, in difetto di inidonea e inequivoca comunicazione dell'avvenuto trasferimento, costituisce adempimento da parte dell'appellante dell'onere su lui gravante ai sensi dell'art. 330 c.p.c., non perfezionandosi la notificazione nei confronti del destinatario dell'atto per fatto non imputabile al notificante, con conseguente impedimento di ogni decadenza e la conseguente possibilità di provvedere alla rinnovazione della notifica. 2. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 3818/09 hanno chiarito che la previsione dell'art. 330 c.p.c., comma 1, della sussidiaria proposizione dell'impugnazione mediante notificazione presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio , identificando nel procuratore il destinatario della notifica, salvo espressa e diversa dichiarazione di residenza od elezione di domicilio cfr, Cass. civ., sent. 28 novembre 1998, n. 12102 , e contenendo un riferimento unicamente personale, fa implicito richiamo per la notificazione dell'atto alle modalità previste dagli artt. 138 e 139 c.p.c., in forza delle quali la notifica deve essere effettuata mediante consegna di una sua copia a mani proprie del destinatario ovvero, tra gli altri, nel luogo nel quale il professionista risiede per ragioni del suo ufficio, a norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 10 e art. 17, comma 1, n. 7. Poiché l'indicazione del luogo di consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all'identificazione del destinatario di essa, nel caso di richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione,come nella presente fattispecie, tale requisito deve essere assicurato con l'indicazione del domicilio professionale cfr. R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 17 - o della sede dell'ufficio cfr. R.D. n. 37 del 1934, art. 68 del procuratore e l'accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità ed all'astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l'albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede. 3. Né un tale onere può ritenersi escluso od attenuato da un dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, e/o della parte di comunicare quelli del domicilio presso di lui eletto, sulla cui insussistenza la giurisprudenza di legittimità è pressoché costante. Le norme professionali prevedono, infatti, l'obbligo del procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione cfr. R.D. n. 37 del 1934, art. 82 . 4. Sono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati rispetto ad essi per l'impossibilità che ne deriverebbe al notificante di fruire per l'intero dei termini di impugnazione, sia perché l'effettività della tutela del diritto di agire e di difendersi nel processo è assicurata nelle forme e nei limiti ragionevolmente previsti dall'ordinamento processuale e sia in quanto l'accertamento del domicilio effettivo del procuratore risultante dall'albo professionale nessun significativo pregiudizio temporale può comportare alla parte, considerata l'agevole consultazione degli albi e, in particolare, la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica. Presuppongono, invece, il perfezionamento della notifica per il notificante, e la conseguente ammissibilità originaria dell'impugnazione, ed attengono al perfezionamento per il destinatario, le ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore. 5. La Corte di appello si è attenuta a tali principi ritenendo irrilevante, ai fini della accertata tardività dell'impugnazione proposta con atto notificato al difensore oltre trenta giorni della notifica della sentenza, il precedente tentativo non andato a buon fine per non aver l'ufficiale giudiziario reperito il difensore nel luogo indicato dall'istante a causa dei trasferimento dello studio in altra via della stessa città, sul rilievo che il difensore non ha alcun obbligo giuridico di comunicare nel corso del giudizio il trasferimento del suo studio, che ai fini della notifica rileva il domicilio reale del procuratore, che la parte istante ha l'onere di verificare sugli appositi registri al momento della notifica dell'atto,non rientrando il caso di specie nelle ipotesi in cui l'esito negativo della notifica derivi da un fatto estraneo alla sfera di disponibilità del notificante. 6. Il secondo motivo, con cui si denunzia violazione di legge in ordine alla dichiarata inesistenza della notifica dell'atto di appello non andato a buon fine per il trasferimento del domicilio del difensore, è assorbito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese,oltre spese generali ed accessori come per legge.