Azione civile di quantificazione del danno e condanna penale generica: la prescrizione è decennale

La condanna al risarcimento dei danni, contenuta in una sentenza penale irrevocabile, seppur priva di un carattere esecutorio, è titolo per un’autonoma azione civile strumentale alla quantificazione dei danni da rifondersi ai danneggiati. Si prescriverà nel termine decennale e non in quello breve.

Il Tribunale di Piacenza con la sentenza del 30 gennaio scorso approfondisce il rapporto tra azione penale e civile, ribadendo che l’azione civile per ottenere la quantificazione dei danni a seguito di condanna penale del responsabile dell’illecito è ordinaria e non quinquennale. La vicenda affrontata. Una diciannovenne era rinvenuta cadavere presso un casello ferroviario. Un uomo, al termine di un procedimento per omicidio colposo, era condannato anche alla refusione dei danni morali e patrimoniali ai genitori, al fratello ed alla sorella della vittima. Iniziata la causa civile, il reo opponeva l’avvenuta prescrizione per la decorrenza quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza. Il G.I. respingeva tale eccezione confermando la regolarità della richiesta e condannandolo alla refusione di tutti i danni, salvo quelli per lucro cessante per l’eventuale apporto economico che la vittima avrebbe potuto dare alla famiglia. Rapporto tra azione civile e penale. Prescrizione. La condanna generica al risarcimento dei danni a favore della parti civili ha un carattere meramente strumentale, poiché è volta ad accertare la responsabilità civile dell’imputato. È perciò autonoma rispetto all’azione civile per la loro quantificazione, pur non avendo un’attitudine all’esecuzione forzata . Ergo , una volta che essa è passata in giudicato e, quindi, è irrevocabile sarà soggetta all’ordinaria prescrizione decennale e non già a quella quinquennale. In ogni caso il giudizio era perfettamente valido in quanto la prescrizione era stata interrotta da una pregressa richiesta d’indennizzo. Applicazione delle c.d. tabelle milanesi. Come da recente e costante giurisprudenza per la liquidazione si applicheranno le tabelle elaborate dal tribunale meneghino in ragione di un importo medio tra i valori massimi e minimi previsti per ciascuna voce. Non riconosciuto il danno da lucro cessante. Non essendoci alcuna prova che la vittima avrebbe potuto contribuire al benessere economico della sua famiglia, né attuale né futuro, tale voce non è stata riconosciuta, così come non sono state liquidate le spese mediche, perché non provate. Criteri di rivalutazione monetaria. Essendo un debito di valore agli attori spetterà la rivalutazione monetaria sull’intera somma, con l’unica accortezza, visto che è già calcolata all’attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione , di far decorrere il termine da un momento intermedio tra la morte della giovane e la sentenza civile di condanna. Il danno patrimoniale da danno emergente, relativo alla spese funerarie e di lite, invece, non essendo stato già rivalutato, dovrà esserlo sin dal verificarsi dell’evento lesivo a ciò si aggiungano i relativi interessi.

Tribunale di Piacenza, sentenza 30 gennaio 2012 Giudice dott. Gianluigi Morlini Fatto e diritto - rilevato che, i quattro attori sono rispettivamente madre Mr. L. , padre Vd. Tm. , sorella Vd. Sonia e fratello Vd. Ad. Tm. di Vd. R.J., povera ragazza ritrovata uccisa il 1/3/2991, all'età di 19 anni, presso il casello ferroviario di Fiorenzuola D'Arda. In relazione a tale fatto, il convenuto Mg. AM. è stato condannato per omicidio doloso con sentenza passata in giudicato il 5/4/1995 e sempre con tale sentenza, lo stesso Mg. è stato altresì condannato a rifondere agli attuali attori, costituitisi parte civile nel procedimento penale, i danni patrimoniali e non patrimoniale da liquidarsi in separata sede civile. Promuovendo la presente controversia, gli attori chiedono quindi al giudice civile di quantificare detti danni. Resiste il Mg., per un verso eccependo la prescrizione dell'azione per altro verso, contestando alcune delle poste risarcitorie domandate - ritenuto che, l'eccezione di prescrizione è infondata. Sul punto, si osserva che, nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine di prescrizione decennale ex articolo 2953 c.c., decorrente ovviamente dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, non già al termine quinquennale ex articolo 2947 comma tre c.c., atteso che la condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce un'autonoma statuizione contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum Cass. n. 4054/2009, Cass. n. 8154/2003 . Ciò posto, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, la prescrizione sia decennale, proprio perché vi è condanna generica al risarcimento del danno in sede civilistica. Pertanto, essendo la sentenza passata in giudicato il 5/4/1995 ed essendo la prescrizione stata interrotta il 1/2/2001 cfr. raccomandata di cui all'allegato 1 fascicolo di parte attrice , la proposizione della domanda risarcitoria con citazione notificata il 19/1/2010, risulta tempestiva rispetto al termine prescrizionale - considerato che, venendo al merito, il danno non patrimoniale può essere conteggiato sulla base dei parametri liquidatori cd. Del Tribunale di Milano, che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati, e comunque ritenuti dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale in questi termini Cass. n. 12408/2011, nella sostanza confermata e ribadita dalla successiva Cass. n. 14402/2011 . Pertanto, per i genitori Mr. L. e Vd. Tm., tale danno può essere quantificato in euro 200.000 ciascuno così come richiesto in citazione, somma ricompresa tra quella minima di euro 154.350 e quella massima di euro 308.700 secondo le citate tabelle mentre per la sorella e per il fratello Vd. Sonia e Vd. Ad. Tm., il danno va quantificato in euro 75.000, somma mediana tra quella minima dì euro 22.340 e massima di euro 134.000 sempre secondo le citate tabelle. Su tali somme capitali, che integrano all'evidenza un debito di valore in quanto poste risarcitone, così come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, ìd est il 1/3/1991, al saldo. Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all'attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione, in piena aderenza all'insegnamento dalla Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, id est il 1/1/2002. Quanto al danno patrimoniale, liquidato in solido a favore di tutti gli attori, esso va quantificato in euro 14.660,78 per danno emergente derivante da spese di lite sostenute cfr. pag. 5 citazione ed in euro 4.025,36 per spese funerarie cfr. ali. 3 fascicolo di parte , e quindi in un totale di euro 18.686,14, somma non rivalutata e sulla quale vanno quindi riconosciuti rivalutazione ed interessi sulla cifra via via rivalutata, dal 1/3/1991 al saldo. Non può invece essere riconosciuta né la richiesta somma di euro 547,27 per spese mediche, non essendovi prova che esse siano state sopportate in relazione ai fatti per cui è causa né la richiesta somma di euro 100.000 per mancata contribuzione economica, non essendovi prova che la povera R.J. provvedesse, o comunque avrebbe provveduto in futuro una volta raggiunta la piena capacità economica, a mantenere i propri genitori ed i propri fratelli, né essendo ciò evincibile sulla base di una ragionevole presunzione ex art. 2729 c.c. - osservato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema dì spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in aderenza alla nota presentata, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore dei vittoriosi attori in solido tra loro. P.Q.M. il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa - condanna Mg. AM. a pagare a Mr. L. euro 200.000, oltre interessi legali dal 1/1/2002 al saldo - condanna Mg. AM. a pagare a Vd. Tm. euro 200.000, oltre interessi legali dal 1/1/2002 al saldo - condanna Mg. Am. A pagare a Vd. Ad. Tm euro 75.000,. ltre interessi legali dal 1/1/2002 al saldo - condanna Mg. Am. A pagare a Mr. L., Vd. Tm, Vd. S. e Vd. Ad. Tm, in solido tra loro, euro 18.686,14, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 1/3/1991 al saldo - condanna Mg. AM. a rifondere a Mr. L., Vd. Tm., Vd. Sonia e Vd. Ad. Tm., in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 6 1.130,73 per rimborsi, euro 2.620 per diritti, euro 11.100 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.