Sì all’appello incidentale tardivo del convenuto se il garante impugna la sentenza di I grado

Il terzo chiamato in garanzia può sempre impugnare il capo della sentenza che addebita la responsabilità al garantito, anche se in I grado era contumace. E l’impugnazione tardiva del convenuto è ammessa finchè il dibattito sulla responsabilità non si è concluso.

Se il garante non si rassegna a manlevare il debitore e impugna in appello la sentenza che lo condanna a onorare il debito, quest’ultimo può intervenire anche tardivamente, fino a quando rimane aperto il dibattito sulla sua responsabilità. Così ha deciso la II sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 301 depositata il 12 dicembre scorso 301 . Il Collegio ha chiarito inoltre che la facoltà di intervento del terzo vale anche se questi non abbia partecipato al giudizio di I grado. Il terzo contumace in I grado può appellare fermo il divieto dei nova. Secondo la Suprema Corte, infatti, la parte contumace in I grado può proporre appello e può far valere tutte le sue argomentazioni e difese, ove esse siano dirette a dimostrare che la controparte non ha offerto la prova dei presupposti di fatto della sua domanda, di cui essa stessa era tenuta a fornire la prova, o che i principi giuridici applicati dalla sentenza sono errati. Non può invece sollevare nuove eccezioni o nuove questioni delle quali essa stessa debba fornire la prova. L’antefatto. La questione riguardava un’azione risarcitoria, promossa da motociclista che era incorso in un sinistro scivolando con la moto su di una macchia oleosa sul fondo stradale, nei confronti del Comune proprietario della strada. L’Ente locale, però, aveva chiamato in causa la ditta appaltatrice della manutenzione ed il giudice, accertata la responsabilità e condannato il Comune al risarcimento, aveva disposto che l’impresa garante rimborsasse l’intera somma a carico dell’Ente locale. Nel giudizio di I grado, peraltro, l’impresa non si era costituita, ma vedendosi condannata a garantire la somma del risarcimento, si era risolta ad impugnare la sentenza in Appello. E i giudici di II grado avevano ribaltato la vicenda escludendo la responsabilità del Comune e, quindi, l’obbligo di garanzia dell’impresa. Di qui il ricorso per cassazione del motociclista che terminava con la conferma della sentenza di II grado e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Sempre legittima l’impugnazione del garante se serve solo a precludere la garanzia. La Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità del terzo chiamato a garanzia ad impugnare il capo della sentenza che addebita la responsabilità al garantito, nella parte in cui prevede effetti nei suoi confronti determinando l’attivazione della garanzia. E quindi ha dichiarato legittima l’azione dell’impresa, che non aveva proposto in appello le domande spettanti al Comune, con effetti nei confronti di quest’ultimo, ma aveva semplicemente promosso l’impugnazione per evitare che la condanna del Comune attivasse la garanzia a suo carico. L’impugnazione tardiva è esperibile solo se il dibattito non si è concluso. Infine, per quanto riguarda il diritto del Comune di impugnare tardivamente la sentenza di appello, i giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto Qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell’attore contro il convenuto ed altresì la domanda di garanzia impropria del convenuto nei confronti del terzo, l’appello principale di quest’ultimo, che rimetta in discussione la responsabilità del convenuto, quale presupposto della garanzia stessa, consente al convenuto medesimo di appellare in via incidentale tardiva, avverso la pretesa di accoglimento del danneggiato, in considerazione dell’inscindibilità delle due cause, fino a quando resti aperto il dibattito sulla suddetta responsabilità .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 novembre 2011 – 12 gennaio 2012, n. 301 Presidente Petti – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo A.C. ha convenuto davanti al GdP il Comune di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni subiti mentre viaggiava sulla sua motocicletta, che è caduta a causa di una macchia oleosa sulla sede stradale. Il Comune ha resistito alla domanda ed ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la s.r.l. Marziali Costruzioni, quale impresa tenuta alla manutenzione della strada, chiedendo di esserne garantito. La Marziali è rimasta contumace. Il GdP, accogliendo la domanda attrice, ha condannato il Comune di Roma a pagare all'attore in risarcimento dei danni la somma di Euro 2.289,00 oltre interessi, ed ha condannato la Marziali a rimborsare al Comune la predetta somma. La Marziali ha proposto appello, contestando sia la responsabilità del Comune per il sinistro, sia di essere tenuta alla manutenzione della strada e a rispondere dei danni verso il Comune. Il Comune ha resistito all'impugnazione e, con ricorso incidentale autonomo, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile del sinistro. Il C. ha resistito ad entrambi gli appelli, chiedendone il rigetto. Ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale perché tardivo. Con sentenza n. 19064/2006, depositata il 20 settembre 2006 e notificata il 3 gennaio 2007, il Tribunale di Roma ha assolto il Comune da ogni domanda ha ritenuto assorbito l'appello principale della Marziali ha posto le spese dei due gradi di giudizio a carico del C. ed ha compensato le spese fra il Comune di Roma e la Marziali. Il C. propone due motivi di ricorso per cassazione. Resistono con separati controricorsi la Marziali e il Comune di Roma. Il ricorrente ed il Comune hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 334 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia rilevato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto nei suoi confronti dal Comune di Roma, sia perché tardivo, sia perché attinente ad un capo della sentenza impugnata diverso da quello che ha costituito oggetto del ricorso principale. Assume che l'atto di appello della s.r.l. Marziali Costruzioni investiva solo il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto valido ed efficace il rapporto di garanzia, condannando la società a rivalere il Comune delle somme dovute al danneggiato che l'appellante principale non ha proposto alcuna domanda nei confronti del C. , al quale il ricorso è stato notificato solo agli effetti della litis denuntiatio di cui all'art. 332 cod. proc. civ. che la domanda di garanzia è scindibile da quella avente ad oggetto la responsabilità per il sinistro e che pertanto l'appello proposto dal Comune di Roma nei suoi confronti doveva essere dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, non potendosi considerare ammissibile quale appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., perché indirizzato ad un soggetto diverso dall'appellante principale ed attinente a causa diversa e scindibile rispetto a quella instaurata con il ricorso principale. 2.- Il motivo non è fondato. 2.1.- Va premesso in fatto che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la s.r.l. Marziali ha proposto appello sia contro il capo della sentenza di primo grado che ha affermato la responsabilità del Comune, sia contro il capo attinente alla sussistenza del suo obbligo di garanzia, e che l'atto di citazione in appello è stato indirizzato non al solo Comune di Roma - come ancora inesattamente si afferma nel ricorso - ma anche al danneggiato, entrambi convenuti in giudizio per rispondere di tutte le domande proposte. Vero è invece che la Corte di appello ha premesso alla sua motivazione che la società Marziali - quale terza chiamata in garanzia - è venuta a trovarsi nella posizione dell'interveniente adesivo dipendente e che, in quanto tale, essa non poteva proporre domande od eccezioni nuove e diverse rispetto a quelle proposte dalla parte alle cui conclusioni ha aderito che essa neppure avrebbe potuto proporre impugnazione in via principale contro il capo della sentenza di primo grado che ha accertato la responsabilità, in mancanza di impugnazione del Comune di Roma, quale parte legittimata a contestare l'addebito di responsabilità. Ha pertanto ritenuto che le domande proposte in appello dalla soc. Marziali contro l'attore in primo grado non potessero essere prese in esame e che la notificazione a lui dell'atto di citazione si dovesse considerare compiuta ai soli effetti della denuncia della lite, ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. A tali affermazioni di principio si è agganciato il ricorrente per denunciare l'illegittimità della pronuncia sulla responsabilità ad opera del giudice di appello, in quanto la Marziali non aveva impugnato [ rectius , non avrebbe potuto impugnare] il suddetto capo della sentenza di primo grado, mentre il Comune di Roma – unico legittimato a farlo - non lo aveva impugnato tempestivamente, sì che la pronuncia di primo grado sarebbe da ritenere passata in giudicato sul punto. Né gli effetti dell'impugnazione potevano essere salvati in applicazione del principio di cui all'art. 331 cod. proc. civ., poiché la causa avente ad oggetto il mero rapporto di garanzia non è inscindibile da quella avente ad oggetto l'addebito della responsabilità dell'evento dannoso, né è da essa dipendente. 2.2.- Le censure non possono essere accolte perché non è condivisibile la premessa su cui si fondano cioè il principio per cui il terzo chiamato in garanzia non sarebbe legittimato ad impugnare il capo della sentenza che addebita la responsabilità al garantito, neppure al solo effetto di far cadere il suo obbligo di garanzia. Nella specie il Marziali non avrebbe certamente potuto proporre direttamente in appello domande spettanti al Comune, con effetti nei confronti di quest'ultimo. Ben poteva però mettere in questione il capo della sentenza di primo grado relativo all'accertamento della responsabilità, nella parte in cui - quale premessa per l'attivazione degli effetti del rapporto di garanzia - ha prodotto effetti nei suoi confronti. Questa Corte ha più volte deciso che, qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto ed altresì la domanda di garanzia impropria del convenuto nei confronti di un terzo, l'appello principale di quest'ultimo, che rimetta in discussione la responsabilità del convenuto, quale presupposto della garanzia stessa, consente al convenuto medesimo di appellare in via incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., avverso l'accoglimento della pretesa del danneggiato, in considerazione dell’inscindibilità fra le due cause, fino a quando resti aperto il dibattito sulla suddetta responsabilità Cass. civ. Sez. I, 19 novembre 2008 n. 27517 come già Cass. civ. Sez. I, 6 febbraio 1990 n. 797 Cass. civ. Sez. 2, 25 gennaio 2007 n. 1635 . Nella specie il dibattito sulla responsabilità è rimasto aperto, a seguito dell'appello proposto dalla Marziali, appello che - si ripete - ha avuto per oggetto anche l'addebito della responsabilità del sinistro al Comune di Roma. L'appello incidentale tardivo era quindi ammissibile. 3.- Con il secondo motivo, denunciando violazione degli art. 320 e 345 cod. proc. civ., ed ancora 334 cod. proc. civ., il ricorrente assume che la Corte di appello ha omesso di rilevare che la società Marziali, chiamata in garanzia, è rimasta contumace per l'intero giudizio di primo grado e che pertanto non avrebbe potuto proporre in appello domande od eccezioni nuove, quali quelle da essa proposte, aventi ad oggetto la sussistenza di un'insidia sulla sede stradale, l'accertamento della colpa del C., nonché le eccezioni relative all'efficacia ed all'estensione del contratto di garanzia. L'appello principale avrebbe dovuto quindi essere dichiarato inammissibile, perché fondato su eccezioni e produzioni documentali inammissibili in appello, e ciò avrebbe comportato anche l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo. 3.1.- Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile ai sensi degli art. 366 bis, 366 n. 6 e 360 n. 5 cod. proc. civ Il quesito di diritto di cui all'art. 366bis è generico e astratto. Così come formulato Se una parte contumace in primo grado possa superare le preclusioni previste dall'art. 320 c.p.c. e dedurre solo in fase di appello eccezioni tecniche ed in senso stretto non rilevabili d'ufficio, e se le produzioni documentali in fase di appello del contumace in primo grado siano inammissibili, come inammissibili debbono essere considerate le eccezioni sopra indicate , non consente di individuare la fattispecie concreta oggetto di decisione in particolare, non specifica quali eccezioni siano state proposte, quali documenti rilevanti ai fini della decisione siano stati prodotti, ecc, sì da conferire concretezza alla questione che si chiede di decidere da consentire alla Corte di cassazione di formulare un principio di diritto chiaro, preciso e applicabile anche ai casi simili a quello deciso, in attuazione delle finalità che la legge assegna al quesito di diritto cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420 Cass. Civ. Sez. III, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, fra le tante . La parte contumace in primo grado può proporre appello e può far valere tutte le sue argomentazioni e difese, ove esse siano dirette a dimostrare che la controparte non ha offerto la prova dei presupposti di fatto della sua domanda, di cui essa stessa era tenuta a fornire la prova, o che i principi giuridici applicati dalla sentenza impugnata sono errati. Non può invece sollevare nuove eccezioni o nuove questioni delle quali essa stessa debba fornire la prova. Nella specie né le censure di cui al motivo, né il relativo quesito, specificano - al di là di richiami del tutto generici - quali siano le ragioni ed eccezioni che la Marziali ha proposto in appello e che non avrebbe potuto proporre, sicché il ricorso è sul punto inammissibile anche perché non autosufficiente. Infine, l'ipotetica pronuncia di inammissibilità dell'appello principale della Marziali, perché fondato su eccezioni o fatti nuovi, non avrebbe comunque comportato l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo. La norma dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - in base alla quale, se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - trova applicazione nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero per una delle cause che, secondo la legge processuale, rendono inammissibile l'impugnazione. Non invece nei casi in cui il giudizio di inammissibilità sia determinato da questioni che attengono alla domanda di merito e che ne richiedono l'esame. Vale a dire, quando la pronuncia di inammissibilità dell'appello faccia tutt'uno con la statuizione di inammissibilità della domanda di merito - come nel caso in esame - si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 334, 2 comma, cod. proc. civ. Cass. civ. 5 settembre 2008 n. 22385 Cass. civ. 11 giugno 2010 n. 14084 . 4.- Il ricorso deve essere rigettato. 5. Considerata la natura della controversia e la difformità fra le sentenze di merito, che può avere ingenerato incertezza in ordine alla corretta soluzione della vertenza, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.