Vizi procedurali nella consulenza tecnica? C'è nullità solo se è stato violato il diritto di difesa

Per l'espletamento della Ctu il consulente ha massima libertà, con l'unico limite del rispetto del diritto di difesa delle parti.

Eventuali irritualità dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio ne determinano la nullità soltanto se procurano una violazione in concreto del diritto di difesa. In ogni caso la nullità, derivante da vizi procedurali, ha carattere relativo e va eccepita tempestivamente, a pena di decadenza. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22653 depositata il 31 ottobre. La fattispecie. La vicenda ha origine da una lite tra vicini, nella quale la proprietaria di un immobile si rivolgeva al Giudice di pace per ottenere la cessazione delle immissioni nocive derivanti dall'immobile vicino. La domanda veniva però rigettata, in primo e secondo grado, e l'attrice proponeva ricorso per cassazione, lamentando in particolare la nullità della CTU espletata nel corso del giudizio. Vizi procedurali della consulenza? Non sempre c'è nullità. La consulenza era stata richiesta per accertare la nocività delle immissioni attraverso dei sopralluoghi e la rilevazione dello stato dell'aria secondo la ricorrente, però, sarebbe stata espletata in modo irrituale e sarebbe, di conseguenza nulla. Due, sostanzialmente, i profili contestati il primo attiene ad un aspetto soggettivo, per essersi il consulente avvalso dell'opera di ausiliari, senza autorizzazione del giudice il secondo profilo riguarda, invece, le modalità esecutive dell'accertamento, che si è svolto senza l'ausilio di strumentazione ma solo con rilevazioni olfattive soggettive, annusando l'aria . C'è nullità della consulenza solo se è stato leso il diritto di difesa. La S.C., però, specifica che eventuali irritualità dell'espletamento determinano la nullità della consulenza soltanto ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa , essendo onere del ricorrente specificare quali lesioni siano conseguite alle denunciate irregolarità. L'ausilio di specialisti senza preventiva autorizzazione del giudice è consentita. Con riferimento ai due aspetti censurati nel caso di specie, la S.C. osserva che il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione, purchè egli assuma con considerazioni autonome la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento. Parimenti, le modalità con cui si sono svolte le indagini peritali, nel caso in esame l'uso o meno di strumenti tecnici, non possono rilevare sotto il profilo della nullità della consulenza, poiché è riconosciuta ampia libertà sia al consulente, in sede di espletamento della consulenza stessa, che al giudice, in sede di verifica dell'idoneità delle indagini. La nullità della ctu per vizi procedurali ha carattere relativo. In ogni caso, la nullità de quo ha carattere relativo e deve, pertanto, essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva al deposito della relazione. La ricorrente non ha fornito adeguata prova, in sede di legittimità, di aver tempestivamente sollevato l'eccezione. Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso viene, quindi, rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 settembre - 31 ottobre 2011, n. 22653 Presidente Oddo - Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1. C B. conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Cividale del Friuli S C. per sentirlo condannare a eliminare le immissioni illecite di cui il medesimo sarebbe stato responsabile. Al presente giudizio era riunito quello instaurato dall'attrice nei confronti di M M., proprietaria dell'immobile da cui le predette immissioni provenivano. Con sentenza n. 73/03 il Giudice di Pace rigettava la domanda. Con sentenza dep. il 25 novembre 2004 il Tribunale di Udine sez. distaccata di Cividale del Friuli, rigettava l'impugnazione proposta dall'attrice. Nel disattendere le doglianze formulate dall'appellante il Giudice di appello escludeva che la partecipazione alle operazioni di consulenza di un collaboratore dell'ausiliare non autorizzato dal giudice potesse comportare la denunciata nullità della consulenza tecnica d'ufficio, così come le modalità esecutive dell'accertamento, svolto senza l'ausilio di strumentazione, non ne potevano di per sé inficiare la validità. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi C B Resistono con controricorso gli intimati che hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione degli artt. 61, 191 e 194 cod. proc. civ., censura la decisione gravata che aveva escluso la nullità della consulenza, nonostante che il consulente si fosse fatto sostituire nei sopralluoghi e nelle valutazioni da parte di un collega di pari grado, senza che l'ausiliare fosse stato a ciò autorizzato dal giudice. Sia il consulente che il suo collaboratore avevano proceduto alla verifica delle immissioni maleodoranti senza avvalersi di strumentazione tecnica ma attraverso rilevazioni olfattive soggettive, annusando l'aria. 1.2. Il secondo motivo violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 196 e 345 cod. proc. civ. , censura la sentenza impugnata che acriticamente e immotivatamente aveva escluso la richiesta di rinnovo della consulenza, deducendo che gli accertamenti dovevano essere effettuati presso il laboratorio pubblico di olfattometria dinamica del Consorzio Friuli Innovazione. 1.3. I motivi - che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati. Occorre rilevare che a la nullità della consulenza tecnica, derivante da vizi procedurali, ha carattere relativo, e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., sia data comunicazione nelle forme di legge al difensore della parte interessata Cass. 22483/2006 in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere tempestivamente sollevato l'eccezione. b comunque eventuali irritualità dell'espletamento nella specie la partecipazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d'ufficio, di un suo collaboratore, secondo quanto accertato dai Giudici ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità Cass. 13428/2007 15874/20101 c il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma con considerazioni autonome la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni dell'elaborato Cass. 21728/2006 . d d'altra parte, le modalità con cui sono state svolte le indagini ovvero l'utilizzazione o meno di strumenti tecnici, non assumono rilievo sotto il profilo della nullità della consulenza, rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito la verifica circa la idoneità delle indagini così come l'opportunità di rinnovare la consulenza stessa Cass. 8355/2007 . In particolare, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinnovo della consulenza la sentenza impugnata, nel confermare quanto aveva affermato il giudice di primo grado, ha evidenziato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, la insussistenza nella specie dei presupposti per la contestazione dei risultati dell'indagine peritale - contraddizioni con altre emergenze della consulenza o di altri dati di fatto comunque acquisiti - così implicitamente escludendo che vi fossero ragioni obiettive che rendessero necessario l'espletamento di una nuova indagine tecnica. Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.