Rivendicazioni in contrasto. Per l'accertamento della proprietà dell'auto non basta la carta di circolazione

di Gianluca Tarantino

di Gianluca Tarantino * Con riferimento ad un bene mobile registrato - come, ad esempio, un'automobile - al fine di individuare l'effettivo proprietario del bene stesso non è sufficiente una verifica sulle risultanze documentali, dovendo necessariamente confrontare tali risultanze con la condotta delle parti e, in particolare, con l'eventuale presenza di situazioni astrattamente riconducibili alla fattispecie della vendita. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 27 ottobre 2011, n. 22418, nella quale, in maniera molto puntuale, si afferma che la proprietà di un'autovettura, in quanto bene mobile registrato, non può ricavarsi esclusivamente dalla carta di circolazione, in presenza di ulteriori e diverse risultanze, anche se in contrasto con quanto accertato nella carta di circolazione. La questione oggetto di causa chi è il proprietario dell'autovettura? All'origine della vicenda per cui è causa vi è la richiesta, da parte di un privato, dell'emissione di un decreto ingiuntivo, nei confronti di una società, per la consegna di un'autovettura. Emesso il decreto, la società ingiunta propone a sua volta opposizione, chiedendo un accertamento sull'effettiva titolarità del bene che, nella sua prospettazione, sarebbe stato di proprietà, peraltro, della stessa società ingiunta all'esito di una serie di passaggi di proprietà. Il Tribunale di Varese procedeva quindi alla revoca del decreto ingiunto, ma tale decisione veniva impugnata innanzi alla Corte di appello di Milano, che invece confermava il decreto all'epoca emesso. Secondo la Corte di appello, l'elemento documentale costituito dal certificato di proprietà indicava che formalmente il proprietario era, effettivamente, il creditore in favore del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo per la consegna della autovettura del pari, veniva attribuita alle trascrizione presso il P.R.A. pubblico registro automobilistica una mera valenza indiziaria. La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso promosso dalla società ingiunta, ha valutato come contraddittoria la motivazione della sentenza della Corte territoriale, che non avrebbe affatto valutato tutti gli elementi emersi in corso di causa al fine di individuare correttamente il proprietario dell'automobile in questione. La valutazione complessiva delle risultanze probatorie come e perché. La sentenza in commento, quindi, afferma un principio ben noto ma, comunque, di fondamentale importanza nell'ambito del diritto civile e, in particolare, con riferimento al diritto degli scambi commerciali. E' infatti necessario, prima di svolgere qualsivoglia azione nei confronti di un soggetto apparentemente debitore, verificare se, effettivamente, lo stesso sia tale, avendo potuto cedere la titolarità del bene rivendicato o dell'azione promossa nei suoi confronti. In tal caso, infatti, la società ingiunta aveva rilevato, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che il ricorrente per ingiunzione aveva, in precedenza, alienato l'autovettura, e che la stessa, a seguiti di ulteriori atti dispositivi, sarebbe divenuta di proprietà della società ingiunta da ciò deriverebbe l'infondatezza del decreto ingiuntivo, posto che la proprietà dell'autovettura, pur in presenza dell'annotazione sulla carta di circolazione, era comunque riconducile alla società ingiunta in primo grado. Secondo la Cassazione, la Corte di appello non avrebbe valutato le ulteriori risultanze istruttorie e, in particolare, la circostanza che tra l'originario titolare dell'autovettura ed un suo dante causa sarebbe già intercorso un negozio dispositivo traslativo del diritto di proprietà in particolare, la Cassazione rileva che la Corte di appello non avrebbe attribuito rilevanza ad un assegno consegnato al primo proprietario dell'autovettura da un suo dante causa, di importo tale da far presumere la volontà dei due di procedere, effettivamente, ad un negozio di vendita. La vendita di beni registrati. I beni mobili registrati, come ad esempio un'autovettura, sono soggetti alla disciplina, particolare, prevista per i beni iscritti in un determinato registro. Ad esempio, le autovetture, sono soggette a particolare regolamentazione proprio perché iscritte al Pubblico Registro Automobilistico P.R.A. allo stesso modo le navi e gli aeromobili seguono una particolare disciplina. In particolare le navi e gli aeromobili sono disciplinati almeno per quanto riguarda il trasferimento di diritti in maniera simile ai beni immobili sarà, ad esempio, richiesta la forma scritta ad substantiam per un eventuale atto di vendita. Autovetture e trascrizione della vendita al P.R.A. Ulteriore problema affrontato, seppur incidentalmente dalla sentenza in commento, concerne l'efficacia delle trascrizioni al P.R.A nel caso di vendita di un'autovettura. Secondo la Cassazione Cass. 22605/1999 , la trascrizione della vendita al P.R.A. non ha effetto costitutivo, non incide sulla validità nè è requisito di efficacia del contratto, il cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova. In altri termini, la trascrizione al P.R.A. assume la valenza di mera pubblicità notizia, tanto da consentire - ed è questo l'esame che la Cassazione chiede di svolgere nuovamente alla Corte di appello - di verificare se la proprietà di un bene possa essere attribuita ad un soggetto diverso da quello risultante formalmente come proprietario. * Avvocato

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 28 settembre - 27 ottobre 2011, n. 22418 Presidente Triola - Relatore Scalise Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo del 31 ottobre 1996 il Presidente del Tribunale di Varese ordinava alla Bomocar srl di riconsegnare a R.S. l'autovettura BMW M3 targata omissis . Avverso tale decreto proponeva opposizione la società Bomocar chiedendo i che fosse accertato l'effettivo proprietario del mezzo e che all'esito di tale accertamento lo stesso fosse ad essa opponente attribuito. Il Tribunale di Varese, sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto e disposto il sequestro giudiziario dell'autovettura con sentenza del 10 marzo/21 luglio 1999, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto a pagare alla Bomocar la somma di lire 10.000.000 a titolo di risarcimento danni. Avverso tale sentenza proponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Milano, il R. censurando la sentenza impugnata per diversi motivi e chiedendo la riforma della stessa. Si costituiva la società Bomocar srl. chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 135 del 2005, riformava la sentenza del Tribunale di Varese, respingeva l'opposizione proposta dalla Bomocar srl avverso il decreto ingiuntivo del 31 ottobre 1996, respingeva l'appello incidentale e ogni altra domanda della Bomocar. A sostegno di questa decisione la Corte di Appello di Milano osservava a che l'elemento documentale costituito dal certificato di proprietà indicava formalmente che il R. mai si era spogliato della proprietà dell'autovettura b che, nonostante, le trascrizioni al PRA abbiano solo valore indiziario in ordine all'indicazioni del proprietario, le stesse, in mancanza di prova contraria, sono senz'altro rilevanti c la società Bomocar non aveva fornito prova certa che trasferimenti succedutesi tra il R. fino ad essa R. avrebbe venduto a C. , questi alla società Giaguaro, questi alla società Tecnauto srl e questi alla società Bomocar fossero effettivamente supportati dal consenso delle varie parti su tutti gli elementi del negozio, in particolare sul prezzo e poi seguiti dall'esecuzione delle reciproche prestazioni. La Cassazione della sentenza n. 135 del 2005 della Corte di Appello di Milano è stata chiesta dalla società Bomocar srl con ricorso articolato in due motivi. R.S. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo la società Bomocar srl, attuale ricorrente, I lamenta l'omessa, insufficiente o, comunque, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, art. 360 n. 5 cpc. Avrebbe errato la Corte di Appello di Milano per avere escluso che il rapporto intercorso tra il R. e il C. rispettivamente originario venditore e originario acquirente della BMW, oggetto del presente giudizio, e per successivi passaggi dante causa della Bomocar non fosse riconducibile ad un contratto di compravendita con il quale il R. avrebbe venduto la BWM oggetto del presente giudizio. In verità - sostiene la ricorrente - è lo stesso R. che ammette di aver ricevuto, dal C. un assegno di lire 23.000.000 quale acconto e di non aver poi formalizzato la vendita in quanto l'assegno era tornato insoluto e il saldo non era stato pagato. Non solo, ma sul punto della qualificazione giuridica del contratto intercorso, la Corte di Appello - sempre secondo la ricorrente - non avrebbe motivato alcunché, né avrebbe lasciato intendere in base a quali indici probatori, pure liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il rapporto intercorso tra il R. e il C. non potesse rientrare nel novero delle obbligazioni aventi fonte contrattuale. E di più, specifica la ricorrente - il fatto che il C. non disponesse di denaro o di una garanzia patrimoniale, adeguata per soddisfare le pretese del R. - circostanza che sembrerebbe adottata dalla Corte di Appello in modo illogico e apodittico, quale elemento sul quale fondare la mancata stipula di un contratto di compravendita tra le i parti - non costituirebbe di per sé elemento rilevante a confutare il diritto della società Bomocar srl a vedersi riconosciuta la proprietà della vettura regolarmente pagata e pervenutagli mediante una serie di passaggi i quali seppure non formalizzati dal PRA, sarebbero pienamente efficaci e, soprattutto, vincolanti per le parti che li hanno posto in essere. 1.1. - La censura è fondata e merita di essere accolta perché l'affermazione della Corte di Appello di Milano secondo la quale era mancata la prova che fra R. e C., anche in via verbale e informale, fosse intervenuto un patto con efficacia traslativa e che C. mai abbia acquistato la proprietà del mezzo, non è adeguatamente motivata considerato che i dati posti a fondamento di quell'affermazione sono tra di loro contrastanti. In particolare, l'evidente contrasto, tra l'affermazione di un teste il teste B. secondo cui la BMW M3 oggetto del giudizio era stata semplicemente affidata in visione e in prova al C. e l'esistenza reale di un assegno emesso da C. per R. di 23 milioni e trecentomila lire, meritava un approfondimento ulteriore perché, ictu oculi, senza, cioè, un adeguato approfondimento , appare inspiegabile che il C. versasse una somma così consistente per' ottenere la semplice visione di una macchina per quanto pregiata fosse. Ad un tempo, sembra che la Corte non abbia valorizzato tutto il comportamento del R. e, soprattutto abbia sottovalutato l'espressione contenuta nella denuncia querela di cui da atto la stessa Corte di merito laddove richiama il giudizio di primo grado nella parte in cui il R. qualifica il C. acquirente. D'altra parte non poteva essere risolutiva. 1.2 - Piuttosto, la Corte di Milano avrebbe dovuto - ma non lo ha fatto o non l'ha adeguatamente chiarito - qualificare il rapporto intervenuto tra il R. e il C. e non avrebbe dovuto - come sembra abbia fatto - limitarsi semplicemente ad escludere un rapporto di compravendita. Insomma, considerato la poliedricità degli indici probatori presenti in giudizio era necessario, quantomeno verificare quale rapporto intercorso tra il C. e il R. dava senso all'esistenza dell'assegno di cui si è detto. 2 - Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1156 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. La Corte di Appello di Milano avrebbe errato, secondo la ricorrente in ordine all'applicazione dell'art, 1156 cod. civ Secondo la ricorrente la società Bomocar era divenuta legittima proprietaria della BMW. perché a la proprietà di un autoveicolo così nel caso di specie come in generale si trasferisce con il semplice incontro dei consensi senza che occorra la trascrizione dell'auto al PRA b la società Bomocar ed i suoi danti causa non erano tenuti giuridicamente ad accollarsi le conseguenze negative del loro operato, stante i successivi trasferimenti dell'autovettura BMW de quo non essendovi dubbi sull'effettività di tali passaggi di vendite, anche se non risultanti da trascrizioni presso il PRA. c gli autoveicoli possono essere validamente alienati e acquistati tra le parti, al pari di altri beni mobili, con la semplice forma verbale, essendo l'atto scritto richiesto solo ai fini della trascrizione. Sarebbe incontrovertibile che tra il R. ed il C. vi era stato l'incontro del consenso oltre la traditio della cosa. 2.1. - Tale motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo. 2.2. - Tuttavia, questa Corte osserva che un bene mobile perché sia identificato, ai sensi dell'art. 815 cod. civ., quale bene mobile registrato è necessario che sia stato realmente iscritto nei pubblici registri. L'iscrizione o la mancata iscrizione del bene nei pubblici registri determina anche una diversità di disciplina soprattutto in ordine all'acquisto del bene a non domino . Se un bene mobile ivi compresa un'autovettura che, pur dovendosi i iscrivere nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 cod. civ., è oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all'arti 153 cod. civ., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquirente. Se, invece, il bene è iscritto nei pubblici registri l'acquirente del bene da chi non è proprietario non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto il suo acquisto nel pubblico registro automobilistico, atteso che escludendo l'art. 1156 cod. civ., l'applicazione delle disposizioni sull'acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri, l'acquisto di un tale bene si opera solo con l'usucapione ordinaria o abbreviata,, restando la buona fede rilevante, unicamente, ai lini del termine dell'usucapione stessa. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso per quanto in motivazione, dichiarato assorbito il secondo motivo, cassata la sentenza impugnata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Milano che deciderà la causa attenendosi ai principi indicati e provvedendo, altresì a regolare le spese anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, per quanto di ragione, dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugna in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano anche per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.