Vive in una casa di riposo, ma conserva il suo vecchio domicilio: valida la notifica all'indirizzo precedente

Per individuare il domicilio di un soggetto occorre far riferimento alla sua volontà non basta il ricovero in una struttura sanitaria per ritenere avvenuto un trasferimento.

Il domicilio è il centro principale degli affari e degli interessi, non soltanto di natura economica, di una persona, e non coincide necessariamente con la presenza effettiva del soggetto nel luogo prescelto ciò che rileva è, appunto, il carattere principale che gli viene attribuito. Di conseguenza è valida la notifica effettuata nella precedente residenza di un soggetto che, pur risiedendo in una casa di riposo, ha manifestato la volontà di conservare il domicilio nel vecchio indirizzo. La fattispecie. Origine della vicenda è l'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita il Tribunale accoglieva la domanda proposta dall'attore nei confronti della parte inadempiente, che però nel corso di giudizio veniva a mancare. I figli della convenuta impugnavano la sentenza eccependone la nullità per vizio di notifica, in quanto l'atto di riassunzione, dopo l'interruzione dovuta al decesso della dante causa, era stato notificato, agli eredi impersonalmente e collettivamente, presso il luogo in cui la donna aveva risieduto in precedenza, cioè a un indirizzo diverso rispetto all'ultimo domicilio, una casa di cura. La Corte d'appello riteneva fondata la questione processuale e dichiarava la nullità della sentenza. L'originario attore proponeva, quindi, ricorso per cassazione. La defunta risiedeva in un ospizio, ma qual era il suo effettivo domicilio? Il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver apoditticamente affermato che il domicilio della defunta fosse quello della casa di riposo presso la quale risiedeva, omettendo di valutare adeguatamente le risultanze probatorie e gli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria. Secondo il ricorrente, infatti, anche dopo il trasferimento presso la struttura di ricovero, la signora aveva a più riprese manifestato la volontà di mantenere il proprio domicilio nel vecchio indirizzo in cui abitava, come risulta dalla corrispondenza, prodotta in giudizio. Il domicilio individua il centro principale degli affari e interessi di una persona. La S.C. ritiene fondate le censure mosse alla sentenza d'appello e richiama, in proposito, costante giurisprudenza in base alla quale il domicilio individua il luogo dove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi e riguarda, perciò, la generalità dei rapporti del soggetto, non soltanto quelli economici ma anche quelli morali, sociali e familiari. Per individuare il domicilio bisogna far riferimento alla volontà del soggetto. Il domicilio non coincide necessariamente con l'effettiva presenza del soggetto nel luogo prescelto, ma va individuato tenendo conto di tutti gli elementi di fatto dai quali risultino la presenza di tale complesso di rapporti in quel determinato luogo ed il carattere principale attribuitogli dall'interessato . Occorre, insomma, considerare l'effettiva volontà della persona. Allo stesso modo, per ritenere verificatosi un trasferimento di domicilio deve risultare accertato in modo non equivoco sia il concreto spostamento del citato centro di interessi, sia l'effettiva volontà del soggetto di operarlo. Il ricovero in una casa di cura non basta per affermare che c'è stato trasferimento del domicilio. Non basta, quindi, il fatto che una persona sia ricoverata presso una casa di riposo per poter ritenere avvenuto un trasferimento di domicilio, ed ha errato la Corte d'appello nel trarre tale conclusione, senza considerare che le prove portavano a una conclusione opposta. La sentenza, quindi, deve essere cassata con rinvio.