Contumace in primo grado, impugna la sentenza in ritardo: deve dimostrare che non conosceva la pendenza del processo

In caso di notifica nulla, effettuata a soggetto diverso dal destinatario, la mancata conoscenza della litispendenza si presume.

In ipotesi di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata a soggetto diverso dal destinatario, quest'ultimo ha l'onere di provare che ignorava incolpevolmente l'esistenza del processo in difetto di prova, la conoscenza si presume iuris tantum. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20520 del 6 ottobre. Il caso. Un uomo veniva condannato al risarcimento dei danni in favore di una curatela fallimentare per atti di mala gestio. Rimasto contumace in primo grado, impugnava la sentenza ma l'appello veniva rigettato perché proposto tardivamente. L'uomo proponeva ricorso per cassazione, lamentando di non aver avuto notizia dell'esistenza del processo a causa della nullità della notifica dell'atto di citazione, effettuata presso l'abitazione dell'ex moglie dalla quale era separato, circostanza alla quale la Corte d'Appello non aveva dato adeguata importanza, ritenendo che la conoscenza della pendenza della lite si dovesse presumere. La conoscenza della pendenza della lite si presume? La questione della conoscenza o conoscibilità della pendenza del giudizio di primo grado, in caso di notifica errata, è di fondamentale importanza per la soluzione della presente controversia proprio su questo argomento, infatti, sono chiamati a pronunciarsi i giudici di legittimità. I quali, richiamando pacifica giurisprudenza, operano una necessaria distinzione. Notifica inesistente presunzione di mancata conoscenza del processo. Occorre, infatti, distinguere tra notifica inesistente e notifica nulla. Nel primo caso, quando cioè la notifica è effettuata in un modo assolutamente non previsto dalla legge, si riconosce una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario dell'atto, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'appellante ha avuto comunque conoscenza del processo. Notifica nulla la conoscenza della lite si presume. Situazione opposta si ha in caso di notifica nulla, quando cioè la comunicazione è stata eseguita nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario medesimo . In questo caso, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte del destinatario, il quale dovrà fornire prova contraria, ossia dimostrare che l'errata notificazione gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto e, quindi, della lite. Spettava all'appellante dimostrare che non conosceva l'esistenza del processo. Nel caso di specie, osservano i giudici, si tratta di notificazione nulla il ricorrente, di conseguenza, aveva l'onere di provare che ignorava incolpevolmente l'esistenza del processo. Ma tale onere non è stato assolto ed appare, dunque, corretta la ratio decidendi in base alla quale la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'impugnazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 giugno - 6 ottobre 2011, n. 20520 Presidente Plenteda - Relatore Didone Ritenuto in fatto e in diritto 1.- Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 14.1.2004 ha condannato C.B. - rimasto contumace - al risarcimento del danno per atti di mala gestio in favore della curatela del fallimento della s.r.l. Grani, rigettando la domanda proposta nei confronti di altri convenuti. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata depositata il 20.3.2007 ha dichiarato inammissibile l'appello proposto tardivamente da C.B. il 21.10.2005, dopo un anno e nove mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, rilevando che la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado perché eseguita nei confronti del coniuge separato dell'appellante anziché presso la residenza effettiva di quest'ultimo in Portici non rendeva ammissibile l'impugnazione ex art. 327, comma 2, c.p.c. in difetto della prova della mancata conoscenza della pendenza del processo, dovendosi, altresì, presumere che il coniuge separato avesse portato a conoscenza della notifica l'appellante, anche perché abitante in paese limitrofo. Infine, l'appellante non aveva fornito la prova della data di effettiva conoscenza della sentenza al fine di verificare la tempestività dell'impugnazione. Contro la predetta sentenza C.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo illustrato con memoria. Non ha svolto difese la curatela intimata. 2.- Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 ss., 159, 160, 161, 294 e 327 c.p.c., 2696, 2727 ss. c c. e artt. 99, 112 e 115 c.p.c. nonché vizio di motivazione. Formula il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. se in presenza di un atto di citazione notificato in un luogo nel quale, come documentato dalla parte, quest'ultima non risulta essere più effettivamente residente, dimorante e domiciliata, alla data di notifica dell'atto stesso, grava, sulla parte che assume comunque essersi verificata una pretesa conoscenza della parte convenuta in giudizio, con una notifica effettuata in tal modo, della pendenza del giudizio stesso, l'onere di fornire la prova di tale assunta e - si ripete - contestata conoscenza del giudizio . Deduce di avere dimostrato documentalmente di essere stato autorizzato a vivere separatamente dalla moglie sin 19.10.2000 e l'atto di citazione è stato notificato successivamente a tale data presso la moglie. Incombeva sulla controparte l'onere di provare la conoscenza della pendenza del processo da parte del ricorrente. Deduce di avere acquisito conoscenza del processo soltanto a seguito di notificazione a fini esecutivi della sentenza il 23.9.2005. Si tratterebbe di inesistenza giuridica della notificazione che da sola renderebbe ammissibile l'impugnazione tardiva. 3.- Il ricorso è infondato. Infatti la sentenza impugnata è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto Sez. 3, n. 18243/2008 cfr. Sez. Un., n. 14570/2007 . Nella concreta fattispecie la notificazione dell'atto di citazione era nulla e non inesistente v., per un'ipotesi di notificazione al coniuge separato, peraltro residente all'estero, presso l'altro coniuge, Sez. II, n. 6595/2006 . Invero, l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale cioè da impedire che possa essere sussunta nel modulo legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario medesimo Sez. 1, n. 3191/1984, fattispecie nella quale è stata ritenuta nulla, e non inesistente, la notificazione eseguita mediante consegna alla madre del destinatario, nella casa di abitazione della medesima, della quale egli era comproprietario e nella quale aveva in precedenza abitato. Conff. 2056/81 1670/77 . Pertanto, il ricorrente aveva l'onere di provare - contro la presunzione di conoscenza derivante dalla notificazione nulla Sez. 3, n. 18243/2008 - di avere ignorato l'esistenza del processo. Prova che il giudice del merito ha ritenuto non fornita. Peraltro, anche l'altra ratio decidendi è corretta perché lo stesso ricorrente ammette nel ricorso pag. 7 di non avere dedotto e provato la data di effettiva conoscenza della sentenza impugnata, essendosi limitato a produrre copia della sentenza notificata in forma esecutiva. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata curatela. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.