Imprescrittibile l'azione con cui si chiede l'inefficacia del fondo patrimoniale costituito dal fallito

L'azione con cui la curatela fa valere l'inefficacia del fondo patrimoniale, costituito dai falliti in danno al fallimento, ha natura dichiarativa e non è soggetta a prescrizione.

Con la sentenza n. 20067 del 30 settembre la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui ha natura dichiarativa e non è soggetta a prescrizione l'azione revocatoria proposta dal curatore per far valere l'inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale ad opera del fallito, nel biennio che precede la dichiarazione di fallimento. Il caso. La curatela di un fallimento conveniva in giudizio i coniugi falliti e i figli di questi, per sentir dichiarare l'inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale, al quale erano stati destinati alcuni beni immobili. La domanda veniva accolta dal Tribunale, ma la Corte d'Appello accoglieva parzialmente il gravame dei figli e dichiarava la nullità della sentenza per vizi di notifica dell'atto introduttivo, limitatamente ai coniugi. La curatela riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale e nuovamente la domanda veniva accolta. In appello la decisione veniva confermata e i coniugi proponevano ricorso per cassazione. Nullità della sentenza di I grado? Va dedotta con l'appello, altrimenti non si può far valere in Cassazione. Con un primo motivo di ricorso si lamentano vizi di procedura, relativi alla mancata dichiarazione di nullità della sentenza impugnata secondo i ricorrenti, infatti, anche nel giudizio di riassunzione in primo grado vi sarebbero stati vizi di notifica dell'atto di riassunzione, con conseguente nullità della sentenza del Tribunale. La S.C., però, non può che rilevare l'infondatezza del motivo e, soprattutto, la tardività del rilievo. Infatti, la nullità viene dedotta soltanto con la comparsa conclusionale in appello. Tardi, secondo i principi generali la nullità della sentenza, infatti, si converte in motivo di impugnazione ex art. 161 c.p.c. e va dedotta con i motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'omessa deduzione della nullità della sentenza di primo grado osta alla possibilità di farla valere successivamente in sede di ricorso per cassazione. L'azione revocatoria ha natura dichiarativa non si prescrive. La decisione della Corte territoriale deve essere confermata anche nel merito, laddove ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dai ricorrenti, dell'azione revocatoria proposta dalla curatela. Ebbene, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio in base al quale l'azione proposta dal curatore fallimentare, per fare valere l'inefficacia ex art. 64 l.f. della costituzione di un fondo patrimoniale, effettuata dal fallito nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, ha natura dichiarativa e non è, perciò, soggetta a prescrizione.