Il condizionatore sul muro comune non viola il decoro. Valida poi la delibera concessa ex post per motivi di salute

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia * La guerra dei Roses tra condomini, per motivi personali e futili, si estende all'intero condominio, estraneo alla stessa. È questa l'ipotesi decisa dalla sentenza del GDP di Grosseto n. 1038/11 dello scorso 16 agosto, che offre interessanti spunti di riflessione processuale. Il caso. Un condomino, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, faceva opere per l'installazione del motore dell'impianto di condizionamento dell'aria sul muro comune nel retro dello stabile sopra l'accesso al garage attoreo e non ad uno degli ingressi del condominio . La vicina, per vecchi rancori, faceva interrompere i lavori, sì che il condomino chiedeva l'autorizzazione all'assemblea, per comprovati motivi di salute, prontamente concessa col solo voto contrario dell'attrice. Impugnava la delibera in tribunale, chiedendone l'annullamento ed il ripristino del muro a spese del convenuto e/o di chi traeva giovamento dall'opera. Criticava la legittimità del voto espresso dall'amministratore contestando, per un presunto conflitto d'interessi, le due deleghe ricevute non era un condomino, ma coniuge di una proprietaria e per non aver impedito le suddette opere. Si noti che ciò non rientra nei poteri di controllo dell'amministratore tanto più che i lavori erano svolti principalmente in una privata abitazione. Lamentava, infine, un danno al decoro architettonico dello stabile, argomento che notoriamente non può mai essere oggetto di delibera assembleare. Si costituiva il condominio in persona del capo condominio pro tempore. Ne contestava la legittimità ed eccepiva l'incompetenza del tribunale, ratione materiae ex articolo 7, lett.2 c.p.c., a favore del GDP le contestazioni vertevano sull'uso della cosa comune e non sui vizi della delibera. Con un intervento adesivo si costituiva il condomino beneficiario dei lavori. Il G.I. accoglieva l'eccezione. È necessaria l'autorizzazione del condominio per installare i condizionatori sui muri comuni? La giurisprudenza costante ed una lettura letterale del combinato disposto degli artt. 1102, 1117 e 1120 c.c. sanciscono che chiunque può disporre liberamente del bene comune, purchè non ne limiti un uso paritario agli altri. Inoltre non è necessaria alcuna autorizzazione dell'assemblea, poiché trattasi di una mera modifica e non di un'innovazione, pagata dal soggetto che ne trae vantaggio. L'avallo dell'assemblea ha valore puramente indicativo e sottintende una rinuncia a pretese giudiziarie da parte di chi l'ha approvata e di richiesta di partecipazione alle spese del richiedente. Innovazione o modifica? La giurisprudenza concorda anche nel qualificarla come mera modifica di un diritto e non come innovazione con la conseguenza che per il rilascio dell'autorizzazione era sufficiente la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e la metà dei millesimi, quorum ampiamente raggiunto e non l'unanimità. Il GDP nota come l'innovazione sia una modifica materiale della cosa comune che ne alteri l'entità sostanziale o l'originaria destinazione di uso. Rileva, poi, che non solo non vi è stata nessuna innovazione, ma, a ben vedere, non si può nemmeno parlare di diritto all'uso del bene comune, poiché è stata ravvisata una necessità connessa al superiore diritto alla salute dell'intervenuto. Limiti imposti dall'articolo 1120 e decoro architettonico. Sul punto il GDP ha adottato una soluzione innovativa. Infatti evidenzia che l'evoluzione della tecnologia televisione e cellulari hanno modificato il comune concetto di estetica e decoro le antenne sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dai muri, gli impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell'estetica e, in più in generale, dell'ambiente . Nello specifico è stato escluso ed il fastidio dato dalla vista del vano motore è equiparato a quello dei panni stesi alle finestre ed ai balconi condominiali . Inoltre all'epoca delle citazione non era contestabile nemmeno un inquinamento acustico ex articolo 844 cc. il motore è stato installato solo nelle more della lite. L'amministratore può ricevere deleghe al voto? L'ordinanza richiamata in sentenza, però, rileva come l'assemblea si fosse costituita regolarmente e come la delibera sia stata approvata dalla dovuta maggioranza. Non c'è alcun conflitto d'interessi tra amministratore e condomini. Infatti possono delegarlo a rappresentarli e sono gli unici legittimati a contestare eventuali vizi della delega. Gli altri argomenti attorei sono privi di pregio e fondamento giuridico. * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto Sullo stesso argomento leggi anche - Selva di antenne e degrado urbano tra limiti e diritti, di I. Meo, DirittoeGiustizi@ 14 aprile 2011 - Condizionatori d'aria fra limiti e divieti così l'installazione sul muro in comune, di G. Bordolli, Dirittoegiustizi@ 30 luglio 2005