La banca non deve risarcire i clienti se i ladri sono stati così abili da superare tutte le misure di sicurezza

Nonostante il furto subito, non c'è colpa grave della banca se furono predisposti adeguati sistemi di sicurezza.

Se la Banca ha adottato tutti i sistemi di sicurezza disponibili all'epoca dei fatti, e se viene accertato che i ladri hanno agito con particolare abilità, con l'uso di tecniche sofisticate all'avanguardia, deve escludersi una colpa grave in capo alla Banca che, di conseguenza, non è responsabile verso i clienti per il furto subito, se non nei limiti del massimale previsto contrattualmente. È il principio espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza del 22 settembre n. 19363. Il caso. I clienti di una Banca convenivano l'Istituto a seguito di un furto, durante il quale veniva sottratto il contenuto di una cassetta di sicurezza all'interno del caveau. Chiedevano il risarcimento dei danni per un importo pari alla somma sottratta, circa 36 milioni di lire, sostenendo gravissime responsabilità della Banca. La domanda veniva accolta in primo grado, ma la Corte d'appello riduceva il risarcimento a circa un milione, pari al limite del massimale contrattuale messo a disposizione dalla Banca, ritenendo provata l'assenza di una colpa grave dell'istituto, che aveva predisposto adeguate misure di sicurezza. La sentenza veniva impugnata per cassazione dagli eredi delle vittime del furto. Oltre il furto la beffa la speciale capacità dei ladri come limite alla responsabilità della Banca. I ricorrenti censurano la sentenza d'appello per aver escluso una colpa grave in capo alla Banca. Ma, osserva la S.C., i motivi di ricorso non si dimostrano in grado di incrinare le ricostruzioni in fatto e le argomentazioni in diritto dei giudici di merito, le quali vanno, pertanto, confermate. La Banca ha predisposto sistemi di sicurezza adeguati. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la Banca avesse predisposto tutti i sistemi di sicurezza disponibili all'epoca del furto risultava, infatti, che i locali della filiale erano blindati e dotati di allarme collegato con la Questura, che l'accesso al caveau era dotato di triplice sistema, consistente in chiave, combinazione e time lock, che era in vigore sia una sorveglianza via cavo del caveau che una vigilanza, con turni diurni e nutturni, da parte di un'impresa specializzata. E quindi ha fornito la prova dell'assenza di sua colpa grave. Poiché la presenza di queste misure consentiva di ritenere, in base a un giudizio ex ante, intangibili le cassette di sicurezza, avuto riguardo alle possibilità tecniche e ai criteri di esperienza acquisiti all'epoca dei fatti , può dirsi provata la sussistenza di una mera colpa lieve in capo alla Banca, la quale ha assolto la prova liberatoria dell'assenza di sua colpa grave. La particolare abilità dei ladri esenta da responsabilità la Banca. Incombe sull'Istituto l'onere di provare l'assenza di sua colpa grave e, secondo il Collegio, tale onere è stato assolto non solo con la dimostrazione di aver predisposto tutti i sistemi di allarme possibili, ma anche dando conto delle speciali capacità delinquenziali dei ladri. La Banca, infatti, ha documentato due casi analoghi, in cui il furto era stato consumato grazie all'utilizzo di sistemi elettronici altamente sofisticati e idonei a neutralizzare gli impianti di allarme . Il furto, insomma, è stato possibile grazie all'uso di tecniche avanzate che erano ignote, all'epoca dei fatti, a chi aveva il compito della prevenzione. Alla luce di queste osservazioni, si è correttamente ritenuto di poter ravvisare condotte negligenti da parte della Banca, in modo da escludere una sua colpa grave. Il ricorso, quindi, viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 luglio - 22 settembre 2011, n. 19363 Presidente Vitrone - Relatore De Chiara Svolgimento del processo I sigg. M R., F P. e I R. convennero davanti al Tribunale di Roma il Banco di Sicilia s.p.a. chiedendo il risarcimento - nella misura di L. 36.500.000 oltre accessori - del danno subito per il furto del contenuto della loro cassetta di sicurezza presso l'agenzia n. XX del Banco, in Roma. Le circostanze del furto, consumato tra il 30 giugno e il 2 luglio 1989 da. ignoti ladri, che erano penetrati nel caveau dell'agenzia e avevano svuotato la maggior parte delle cassette, evidenziavano secondo gli attori gravissime responsabilità della banca. La convenuta resistette, mettendo a disposizione il massimale di L. 1.000.000 previsto dal contratto in caso di responsabilità della banca, e deducendo la mancanza di colpa grave da parte sua per il caso di ritenuta nullità della clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 c.c. . Il Tribunale accolse la domanda, ma la sua sentenza è stata poi riformata in accoglimento dell'appello proposto da R.I. anche quale erede dei genitori M R. e P.F. deceduti nelle more e previa integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede sig.ra L R. . La Corte di Roma, infatti, ha ritenuto che la banca abbia fornito la prova dell'assenza di sua colpa grave e, riconosciutane la sola colpa lieve, l'ha quindi condannata al risarcimento nel limite del massimale contrattuale di L. 1.000.000, oltre accessori. I giudici di appello, premesso che l'onere della prova dell'assenza di colpa grave deve ritenersi assolto con la dimostrazione del comportamento positivo tenuto dal banchiere, in cui risultino ravvisabili solo elementi di colpa lieve, hanno osservato che nel caso di specie gli argomenti svolti dal Tribunale sul coinvolgimento doloso o colposo di dipendenti della banca, sulla violazione delle norme di sicurezza e sull' inadeguatezza degli impianti di prevenzione si risolvevano in mere petizioni di principio. In effetti era risultato che i locali dell'agenzia erano blindati e dotati di allarme collegato con la Questura che la porta di accesso antitesoro era dotata di impianto pure collegato con la Questura che la portaforte di accesso al caveau era dotata di un triplice sistema doppia chiave, combinazione e time lock che erano inoltre predisposti un controllo TV via cavo del caveau e una vigilanza periodica con cinque visite diurne e cinque notturne affidata ad impresa specializzata che le varie chiavi erano custodite con complesse modalità che le indagini svolte in sede penale avevano confermato l'avvenuta chiusura delle porte, l'attivazione della combinazione e del time lock e la pronta esecuzione di tutte le procedure di emergenza allorché, alle ore 23,23 del omissis , era scattato l'allarme nella Centrale della Questura. I giudici hanno pertanto concluso che il complesso delle indicate misure di sicurezza, attivate in occasione del furto, era da ritenere oggettivamente adeguato a tutelare l'intangibilità delle cassette, avuto riguardo alle possibilità tecniche e ai criteri di esperienza acquisiti all'epoca dei fatti. In risposta a specifici rilievi dell'appellata, hanno quindi osservato che non vi era motivo di dubitare dell'accuratezza del controllo effettuato, subito dopo l'accensione dell'allarme la notte del xxxxxxxx, sia dalla vigilanza privata che dalla polizia che il piantonamento dei locali era confermato dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dai vigilanti privati e dal direttore della banca che il cavo di allarme risultava tagliato praticamente nel punto ove era collegato il congegno deviatore dei segnali, rimosso dai ladri a furto avvenuto, il che convalidava il convincimento che fosse stato proprio il suono dell'allarme a mettere in fuga i malviventi che, se era vero che il monitor attraverso il quale fu effettuato il controllo dell'interno del caveau dopo che era scattato l'allarme non consentiva una grande visibilità, non per questo poteva ritenersi l'inadeguatezza delle misure predisposte dalla banca, trattandosi di valutazione da fare ex ante, con riguardo al complesso dei sistemi di sicurezza approntati, e considerato che ciò, seppure aveva ritardato la scoperta del furto, non era risultato rilevante nella produzione dell'evento che, in tale quadro probatorio, il fatto che i ladri avessero agito indisturbati per diverse ore sino alle 23,30 del xxxxxxxx e che il furto fosse stato eseguito senza scasso non denotavano, di per sé, particolari negligenze o imprudenze della banca, quanto piuttosto le capacità delinquenziali dei ladri o, comunque, limiti obiettivi dei sistemi di sicurezza, considerato che l'appellante aveva anche documentato due analoghi fatti criminosi verificatisi alcuni anni dopo, nei quali era emersa l'adozione, da parte dei ladri, di sistemi elettronici altamente sofisticati e idonei a neutralizzare gli impianti di allarme, sicché poteva fondatamente ipotizzarsi che anche nel xxxx era stata adottata la medesima tecnica, all'epoca sicuramente inedita, confermandosi, così, che alla banca non poteva addebitarsi altro che una colpa lieve. R.I. e L. hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, illustrato anche da memoria. Il Banco di Sicilia s.p.a. ha resistito con controricorso e Unicredit s.p.a., in qualità di incorporante del Banco di Sicilia s.p.a., ha poi presentato memoria con nomina di nuovi difensori . Motivi della decisione 1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia illegittimamente addossato al cliente l'onere della prova della colpa grave della banca - necessaria, ai sensi dell'art. 1229 c.c., per superare la limitazione di responsabilità contrattualmente prevista in suo favore - ed abbia, comunque, illogicamente dedotto l'esclusione della colpa grave dalla sola esistenza di un sistema di difese antifurto, senza nulla accertare circa l'effettivo funzionamento di tali difese al momento del furto e traendo dalla impossibilità di spiegazione delle modalità del medesimo il convincimento di eccezionali capacità criminali dei ladri, tali da esonerare conseguentemente la banca da colpa grave. E ciò abbia ritenuto nonostante fosse emerso a il cattivo funzionamento dell'impianto di video-sorveglianza dei locali blindati b il tardivo accertamento delle manomissioni all'impianto di allarme c la mancanza di assiduità degli incaricati della vigilanza la notte del furto d che nessuno dei sistemi di sicurezza si era in effetti dimostrato idoneo ad impedire l'evento e che i ladri avevano agito indisturbati per diverse ore f che l'autorità giudiziaria penale non aveva dimostrato il coinvolgimento doloso di funzionari e dipendenti della banca, ma non aveva certo escluso tutte quelle trascuratezze, imprudenze, negligenze commesse dal personale della banca, sia precedentemente sia durante il tempo del furto, le quali erano state poste in evidenza dal Giudice di primo grado a seguito della sua istruttoria . 2. - Il motivo è inammissibile. 2.1. - Inammissibile è anzitutto la censura di violazione di legge - ossia del principio per cui incombe sulla banca l'onere di provare la mancanza di sua colpa grave - perché non ha attinenza con la ratio della decisione impugnata. Nella quale, invece, tale principio viene confermato richiamando Cass. 7081/2005 - che lo aveva enunciato - con l'espressa ammissione della conseguente necessità di una puntualizzazione del precedente diverso orientamento della Corte territoriale e si sostiene che la banca aveva appunto fornito la prova del fatto negativo, dell'assenza, cioè, di una sua colpa grave. La questione del riparto dell'onere della prova della colpa grave di cui all'art. 1229 c.c. non deve quindi essere affrontata, pacifica essendo in causa la soluzione sopra indicata. E se sulla banca incombe l'onere della prova dell'assenza di colpa grave, è esatto che la mera registrazione dell'impossibilità di spiegare le cause del furto non può essere sufficiente a scagionarla. Il dubbio, infatti, è l'opposto della prova. Occorre, pertanto, che la banca chiarisca e dimostri le ragioni per cui il furto sia stato possibile nonostante le misure di sicurezza previste, e che si tratti di ragioni escludenti una sua condotta gravemente colposa. Ma la Corte d'appello ha ritenuto, appunto, che la banca abbia fornito questa dimostrazione. A suo giudizio l'accertamento, da una parte, della previsione e concreta attivazione di misure di prevenzione dei furti adeguate alle conoscenze dell'epoca, e la documentata esperienza, dall'altra, di due casi analoghi in cui il furto era stato consumato grazie all'utilizzo, da parte degli autori, di sistemi elettronici altamente sofisticati e idonei a neutralizzare gli impianti di allarme, consente di concludere che anche il furto per cui è causa sia stato possibile grazie all'uso della medesima tecnica adottata in quei due casi. 2.2. - Essendo questa una statuizione in fatto, è alla censura di vizio di motivazione che occorre fare riferimento per verificarne la solidità. Neanche tale censura supera, però, il vaglio di ammissibilità. Non è esatto, invero, che la Corte d'appello si sia limitata a trarre dall'impossibilità di spiegare la consumazione del furto il convincimento delle eccezionali capacità criminali dei suoi autori, si da escludere per questa via la colpa grave della banca. Vero è, invece, che la Corte ha tratto la conclusione - più precisamente - che il furto sia stato possibile grazie all'uso di tecniche sofisticate, all'epoca ignote a chi aveva il compito della prevenzione, sia dall'accertamento della predisposizione di idonee misure preventive, sia dalla esperienza di due analoghi furti successivi in cui quelle sofisticate tecniche erano state adottate. Ebbene, i ricorrenti per un verso omettono del tutto di darsi carico, nel ricorso, di quest'ultima argomentazione la documentata esperienza, cioè, degli altri due furti - essenziale nel ragionamento della Corte d'appello se ne danno carico, tardivamente, solo in memoria per altro verso muovono all'altra argomentazione - ossia la predisposizione di idonee misure preventive - rilievi inammissibili. Infatti le circostanze sub a , b , d ed e del motivo in esame sono state prese in considerazione dai giudici di appello e motivatamente ritenute non rivelatrici di colpa grave, come risulta da quanto esposto sopra nella narrativa in fatto la circostanza sub c deve considerarsi nuova, in assenza sia di riferimento ad essa nella sentenza impugnata, sia di specifica indicazione, nel ricorso, degli atti in forza dei quali la medesima avrebbe avuto ingresso nel giudizio di merito infine il rilievo sub f è del tutto generico, in difetto di qualsiasi specificazione delle trascuratezze, imprudenze, negligenze del personale della banca asseritamente accertate dal giudice di primo grado. Deve dunque concludersi che nessuno dei due pilastri su cui poggia la ricostruzione in fatto dei giudici di appello viene incrinato dalle censure dei ricorrenti. L'inammissibilità delle censure dispenserebbe dal confronto - sollecitato dai ricorrenti - della decisione impugnata con Cass. 7081/2005, cit., che aveva confermato una decisione di segno opposto dei giudici di appello in un caso per vari aspetti analogo. Non è fuori luogo, tuttavia, evidenziare anche le decisive differenze di quel caso con il caso ora in esame in questo i giudici di appello hanno ritenuto di inferire, soprattutto dalla successiva esperienza di analoghi fatti criminosi, l'uso, da parte dei ladri, di sofisticate tecniche di neutralizzazione degli impianti di sicurezza, mentre in quello giudicato da Cass. 7081/2005 nulla del genere era affermato nella sentenza impugnata e si registrava soltanto un'assai rudimentale modalità di neutralizzazione - mediante lo spostamento di qualche armadio - dell'impianto televisivo a circuito chiuso. 3. - Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 1.700,00, di cui 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.