È caduta entrando o uscendo dalla banca? Nulla quaestio, l'istituto di credito paga comunque

Ciò che conta è l'incidente, non la ricostruzione. Per evitare di vedersi accollata la responsabilità era necessario dimostrare il caso fortuito o l'intervento di terzi.

Caduta e lesioni, entrando o uscendo dalla banca differenze sostanziali? Nessuna. La responsabilità dell'istituto di credito è acclarata. E, di conseguenza, scatta il risarcimento dei danni alla persona rimasta vittima dell'infortunio. Come extrema ratio, deve essere la banca a dimostrare che l'evento si è verificato per caso fortuito o per fatto del terzo , se punta ad alleggerire la propria posizione. Dolori in banca. Entrare in banca può essere doloroso, soprattutto di questi tempi. Ma anche uscirne può creare difficoltà. Come dimostra la storia giunta all'attenzione dei giudici del Palazzaccio sentenza numero 19131/2011, Terza Sezione Civile, depositata ieri , che vede protagonista una donna. Quest'ultima, una volta completate tutte le operazioni programmate, si avvia all'uscita dell'istituto di credito di riferimento ma inciampa in un cordolo metallico, sporgente dal pavimento, e cade a terra. Bilancio? Alcune lesioni, non al portafogli. Lesioni che possono essere rimborsate con un adeguato risarcimento Ma sia il Tribunale che la Corte d'Appello respingono, in maniera netta, le richieste avanzate dalla donna. In entrata e in uscita. Il fondamento della decisione assunta in Appello è legato alla ricostruzione della vicenda secondo un teste, la donna era caduta uscendo dalla banca , mentre ella non aveva fornito la prova di essere caduta mentre entrava . Differenze per il fatto di essere caduta uscendo dalla banca invece che entrando in banca? Ovvio, per la Corte d'Appello, che motiva così il rifiuto del risarcimento. L'unica risposta a questa pronuncia è il ricorso in Cassazione. Questa la strada scelta dalla donna, affermando, innanzitutto, che, data la prova dell'evento dannoso , toccava alla banca dimostrare che l'incidente si era verificato per caso fortuito o per fatto provocato dalla vittima stessa , per potersi liberare della presunzione di responsabilità del custode . Per poi aggiungere che è stata assunta come rilevante , ai fini della decisione, la circostanza, del tutto secondaria e come tale irrilevante ai fini dell'esonero della responsabilità, secondo la quale la donna sarebbe caduta mentre usciva e non mentre entrava nei locali della banca . Cui prodest questa distinzione?, viene domandato ai giudici della Cassazione. Nessuna differenza. Per l'ennesima volta, quindi, viene tirata in ballo la ricostruzione dell'episodio incriminato. Ebbene, su questo punto, dal Palazzaccio sono netti la donna ha assolto l'onere probatorio , provando il fatto generatore della responsabilità della banca, ovvero la caduta all'interno dei locali, a causa di un cordolo metallico sporgente dal pavimento , e, in questa ottica, è indifferente la circostanza che ella stava entrando o uscendo, modalità del fatto che non incidono sulla circostanza della caduta, di cui vi è prova certa . Piuttosto, toccava all'istituto di credito fornire la prova che l'evento si era verificato per caso fortuito o per fatto del terzo, per liberarsi della presunzione di responsabilità . Ma ciò non è avvenuto Logica vuole, quindi, che il ricorso venga accolto, e che la questione venga nuovamente affrontata dalla Corte d'Appello, tenendo ben presente il chiarimento arrivato dai giudici di piazza Cavour.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 luglio - 20 settembre 2011, n. 19131 Presidente Amatucci - Relatore Armano Svolgimento del processo Con sentenza del 31-7-2008 la Corte di Appello di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da U.M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Verbania di rigetto della domanda nei confronti della Banca Popolare di Intra Soc. Coop a r.I. volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta all'interno della Banca, per essere inciampata in un cordolo metallico sporgente dal pavimento. La Corte di Appello, sul rilievo che era stata evocata la responsabilità della Banca ed art. 2051 c.c., ha rigettato l'impugnazione ritenendo che l'appellante non avesse fornito la prova di quanto dedotto ,vale a dire di essere caduta mentre entrava in banca, avendo invece il teste escusso riferito che ella era caduta uscendo dalla banca. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione U.M.C. con due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Intra s.p.a già Soc. Coop a r.l. Motivi della decisione. 1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 La Corte di merito non ha rilevato che, data la prova dell'evento dannoso caduta verificatosi all'interno dei locali della banca, incombeva alla convenuta l'onere della prova, per liberarsi della presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., che detto evento dannoso si era verificato per caso fortuito o per fatto della stessa attrice. 2. Con il secondo motivo viene denunziata omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio individuato nella caduta della ricorrente all'interno della banca in relazione all'art. 360 n. 5 cpc. Il motivo si chiude con il seguente momento di sintesi la motivazione risulta omessa e comunque del tutto insufficiente a reggere la decisione nel punto in cui dopo aver affermato che la ricorrente avrebbe dato prova di un fatto diverso, non precisa quale è il fatto diverso da quello generatore di danno caduta all'interno dei locali della banca di cui la ricorrente avrebbe dato prova, assumendo come rilevante ai fini della decisione la circostanza del tutto secondaria e come tale irrilevante ai fini dell'esonero della responsabilità ex art. 2051 c.c., secondo la quale la Urbino sarebbe caduta mentre usciva e non mentre entrava nei locali della banca. 3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la loro connessione logico giuridica e sono fondati. La ricorrente ha fornito la prova di essere caduta mentre transitava all'ingresso della banca per essere inciampata su di una traversa in ottone sporgente dal pavimento, circostanza ammessa dalla stessa banca fin dalla costituzione in primo grado, sede nella quale ha contestato solo la natura di insidia o trabocchetto del cordolo metallico in quanto era ben visibile. Il fatto è stato poi confermato dal teste escusso che ha dichiarato di aver visto la U. cadere, inciampando sul cordolo mentre usciva dalla banca. Di conseguenza la ricorrente ha assolto l'onere probatorio che le incombeva, provando il fatto generatore della responsabilità della banca, vale a dire la caduta all'interno dei locali a causa di un cordolo metallico sporgente dal pavimento, essendo del tutto indifferente la circostanza che ella stava entrando o uscendo, modalità del fatto che non incidono sulla circostanza della caduta, di cui vi è prova certa. La Corte di merito ha violato l'art. 2051 c.c. nel rigettare la domanda sul rilievo che la ricorrente ha fornito la prova di un fatto diverso da quello generatore del danno, in quanto il fatto generatore del danno è la caduta all'interno della manca, e non la circostanza che la U. stava uscendo o entrando. In base all'art. 2051 c.c. era onere della banca fornire la prova che l'evento si era verificato per caso fortuito o per fatto del terzo per liberarsi della presunzione di responsabilità che incombeva su di esso. I due motivi vanno accolti e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Torino che deciderà la causa in base ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa a rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.