Prescrizione in 5 anni per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori

Per l'esercizio dell'azione rileva la conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale. L'insolvenza può essere desunta anche dal mancato deposito dei bilanci.

Per la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori societari è necessaria l'oggettiva conoscibilità della situazione di incapienza patrimoniale, che può desumersi da un complesso di elementi quali il mancato deposito dei bilanci e la notorietà delle difficoltà nei pagamenti. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19051 del 19 settembre. La fattispecie. Il curatore fallimentare di una società esercitava azione di responsabilità nei confronti di alcuni amministratori e sindaci, ma la sua domanda veniva rigettata in appello, perché proposta oltre i termini quinquennali di prescrizione. Da qui, il ricorso per cassazione. Prescrizione quinquennale ma da quando decorre? Il nodo da sciogliere è proprio il momento da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione breve, di cinque anni, per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori societari, ex art. 2934 c.c. Rileva la conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale. Secondo la S.C. il termine iniziale non coincide con la condotta illecita degli amministratori, bensì con il verificarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori. Ancor più precisamente, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale è necessaria l'oggettiva conoscibilità della situazione di incapienza patrimoniale in cui versa la società. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio supra indicato, ricavando - e datando al 1994 - la situazione di in capienza da una serie di elementi complessivamente considerati, quale l'omesso deposito dei bilanci negli anni 1992 e 1993, la notorietà delle difficoltà nei pagamenti, l'essere i creditori in prevalenza operatori qualificati e dunque in grado di percepire la crisi patrimoniale. L'omesso deposito del bilancio, ma non solo Non possono trovare accoglimento le censure proposte dal curatore fallimentare, perché limitate soltanto all'omesso deposito dei bilanci, che invece nella sentenza impugnata costituisce uno solo tra i vari elementi presi in considerazione. Secondo il Collegio, insomma, i ricorrenti avrebbero dovuto contestare la conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale, unico vero momento rilevante quale dies a quo del termine di prescrizione come detto, infatti, non basta l'accertamento dell'insufficienza stessa, e non rileva la condotta colpevole degli amministratori, consistente nell'omesso deposito dei bilanci. Ed è su questi elementi che si è concentrato il ricorso del curatore. Che viene, quindi, rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 maggio - 19 settembre 2011, n. 19051 Presidente Proto - Relatore De Chiara Svolgimento del processo Nell'aprile 2000 il curatore del fallimento della F.IMO.GEST. - Finanziaria Immobiliare di Gestione s.r.l., dichiarato con sentenza del 17 maggio 1995, esercitò davanti al Tribunale di Roma azione di responsabilità, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., nei confronti dei sigg. V.N., F.P., V.L. , V.A., M.M. , C.M. , Br.Sa. , B.F. , Bu.Em. e S.M. , che avevano ricoperto cariche societarie quali amministratori o sindaci. Resistettero i soli convenuti F. poi deceduto nel corso del giudizio, riassunto quindi nei confronti degli eredi, che rimasero contumaci , C. , Br. , B. , Bu. e S. . Il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione, accolse la domanda nei confronti di tutti i convenuti, salvo Bu. e S. che erano stati solo sindaci supplenti, e liquidò un risarcimento di Euro 1.238.461,58. Proposero appello i sigg. V.A. e L. , C. , B. e, in via incidentale, Br. , nonché la sig.ra O.P. , in proprio e in rappresentanza dei figli minori, tutti eredi di F.P. , che fecero presente di aver rinunziato all'eredità. La Corte d'appello di Roma accolse sia il gravame della sig.ra O. , e per l'effetto dichiarò la sentenza di primo grado inopponibile nei confronti suoi e dei suoi figli, sia il gravame degli altri appellanti, respingendo la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2949 c.c Il Tribunale - osservò la Corte - aveva fatto scaturire la responsabilità dei convenuti dai seguenti fatti mancato incasso di titoli per L. 785.000.000 figuranti nel bilancio 1991 versamento, sempre risultante dal bilancio 1991, dell'anticipio di L. 530.000.000 per l'acquisto di immobili senza alcun ulteriore seguito ingiustificata rinuncia, in data 27 ottobre 1992, a un credito di oltre L. 332.000.000 mancata contabilizzazione dell'incasso di L. 750.000.000 a fronte della cessione di partecipazioni. La situazione di incapienza patrimoniale rilevante ai fini della responsabilità nei confronti dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. conseguente a tali condotte si era manifestata ed era divenuta oggettivamente percepibile non più tardi della metà del 1994. Serio indizio in tal senso era il mancato deposito dei bilanci degli esercizi 1992 e 1993 inoltre all'epoca verosimilmente era già emersa la situazione di difficoltà nei pagamenti poi sfociata nella dichiarazione di fallimento il ceto creditorio, infine, era composto prevalentemente da istituti bancari, ossia da soggetti professionalmente qualificati e in grado di percepire i sintomi della critica situazione patrimoniale della società. Il curatore fallimentare ha quindi presentato ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, illustrati anche da memoria. Hanno resistito con distinti controricorsi i sigg. A. e V.L. , C.M. , B.F. , Br.Sa. . Motivi della decisione 1. - Con il primo e il secondo motivo di ricorso - da esaminare congiuntamente attesa la loro connessione - si deduce, rispettivamente sotto il profilo della violazione di norme di diritto primo motivo e del vizio di motivazione secondo motivo , la sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.p.c., nei confronti dei sigg. V.N. , C.M. , Br.Sa. e B.F. , il primo amministratore unico, gli altri componenti del collegio sindacale, rimasti in carica sino alla dichiarazione del fallimento. 1.1. - La questione è inammissibile quanto a V.N. . Invero la statuizione di prescrizione contenuta nella sentenza impugnata si riferisce certamente a L. ed V.A. , al C. , al B. e al Br. , ma non a lui, che non aveva proposto appello e non aveva, anzi, mai neppure eccepito la prescrizione, essendo rimasto contumace sin dal primo grado del giudizio. Quanto agli altri intimati, componenti del collegio sindacale, la censura è infondata, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che la sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità, prevista nei rapporti tra persone giuridiche ed amministratori in carica, non è applicabile ai sindaci e che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, c.c., nella parte in cui non ne prevede l'applicabilità, in riferimento all'art. 3 Cost. cfr. Cass. 13765/2007, alla cui motivazione ci si può limitare a rinviare dato che il ricorrente non deduce alcun argomento in essa non considerato . 2. - Con il terzo motivo di ricorso si deduce che la Corte d'appello sarebbe incorsa in extrapetizione nel datare alla metà del 1994, in considerazione del mancato deposito dei bilanci degli esercizi 1.992 e 1993, la decorrenza del termine di prescrizione, laddove gli appellanti l'avevano datata al giugno 1992, o comunque al 1992. La questione è sintetizzata come segue nel quesito ai sensi dell'art. 366 bis, primo comma, c.p.c. Eccepita, dalla parte interessata, la prescrizione dell'azione esercitata dall'altra parte, ed indicato il dies natae actionis ad una certa data, può il Giudice accogliere l'eccezione detta, ma individuando, a seguito della valorizzazione di altri elementi probatori, pure acquisiti al processo, un diverso momento di decorrenza del termine prescrizionale? . 2.1. - Il motivo è infondato. La data del fatto da cui inizia a decorrere, secondo la. legge, il termine di prescrizione non è elemento identificativo della relativa eccezione non è, in altri termini, fatto principale su cui l'eccezione si basa, ma è una mera circostanza, rilevante solo nei limiti in cui da essa dipenda il compiersi del periodo previsto dalla legge. Conseguentemente il giudice non è vincolato a quanto a proposito di tale data abbia dedotto chi ha proposto l'eccezione, ma può e deve accertare la data in questione in base a tutto quanto risulti dagli atti, e accogliere l'eccezione se la data accertata è tale che a decorrere da essa il termine di prescrizione sia scaduto se, ad es., la data di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale indicata dalla parte risale a sette anni prima dell'atto interruttivo, il giudice deve accogliere l'eccezione anche qualora accerti che la data risale, invece, a soli sei anni prima . Il ricorrente richiama, nella memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., Cass. 16326/2009, secondo cui il debitore, eccependo la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c Né il giudice può accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso . Il richiamo, però, non è appropriato. In quel precedente si afferma che non è consentito al giudice accogliere l'eccezione di prescrizione sulla base di un fatto determinativo dell'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., diverso da quello dedotto dalla parte e infatti in quel caso - relativo a eccezione di prescrizione dell'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, il cui termine annuale decorre, ai sensi dell'art. 2952, terzo comma, c.c., dalla data della richiesta di risarcimento o dell'esercizio dell'azione risarcitoria da parte del terzo danneggiato - mentre l'assicuratore aveva dedotto, con l'eccezione di prescrizione, che quel fatto era costituito dalla notifica della domanda giudiziale da parte del danneggiato, i giudici di merito l'avevano, invece, individuato in una più risalente intimazione stragiudiziale, così neutralizzando la controeccezione di interruzione della prescrizione . Ma una cosa è l'indicazione di un fatto diverso, altra cosa è l'indicazione di una data diversa del medesimo fatto. Nel caso che ci occupa la questione viene posta, appunto, con riguardo alla mera indicazione di date diverse, non già alla indicazione di diversi fatti determinativi del sorgere del diritto. Posta in questi termini la questione, la risposta non può che essere negativa, per quanto sopra osservato. 3. - Il quarto e il quinto motivo di ricorso, fra loro connessi, vanno trattati congiuntamente. 3.1. - Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 2393 e 2394 c.c. e dell'art. 146 legge fallim Richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ai sensi degli artt. 2394 c.c. e 146 legge fallim. inizia a decorrere non dalla data della condotta illecita, bensì da quella del verificarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, che non coincide con il determinarsi dello stato di insolvenza Cass. Sez. Un. 5241/1981 , si contesta che il mancato deposito dei bilanci possa costituire prova della perdita di ogni valore attivo del patrimonio stesso e sia, quindi, idoneo a segnare il momento in cui può ritenersi accertata l'insufficienza patrimoniale ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c 3.2. - Con il quinto motivo, denunciando vizio di motivazione, si contesta che i creditori della società fallita avrebbero potuto ricavare elementi rivelatori della critica situazione economica della debitrice dall'omesso deposito dei bilanci successivi a quello dell'esercizio 1991, dato che soltanto il confronto dei dati dell'ultimo bilancio depositato con quelli dei bilanci successivi - però inesistenti - avrebbe potuto svelare gli ammanchi specificamente contestati agli amministratori. 3.3. - La complessiva censura non può essere accolta. La Corte d'appello, in realtà, ha ritenuto di fatto adeguandosi alla prevalente giurisprudenza, anche di questa Corte cfr., da ult., Cass. 9619/2009, 8516/2009, 20476/2008 che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c., non è sufficiente il mero verificarsi, ma è necessaria la oggettiva conoscibilità della situazione di incapienza patrimoniale in cui versa la società ed ha altresì ritenuto la sussistenza, nella specie, di tale condizione, ricavandola da una serie di elementi considerati nel loro complesso la cessazione, cioè, del deposito dei bilanci, la notorietà delle difficoltà nei pagamenti, l'essere i creditori in prevalenza operatori qualificati e dunque in grado di cogliere i sintomi della crisi patrimoniale della società. Giusto o sbagliato, questo è il ragionamento svolto dai giudici d'appello e questo, dunque, andava sottoposto a critica. Il ricorso, invece, non coglie il complessivo ragionamento dei giudici e limita la sua prospettiva a una parte soltanto di esso, ossia alla sola considerazione dell'omesso deposito dei bilanci, cui riserva tutte le sue censure, senza, peraltro, neppure cogliere che il punto da mettere in discussione era la obiettiva conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale, che invece o viene confusa con l'accertamento dell'insufficienza stessa quarto motivo , o viene sostituita con le condotte colpevoli degli amministratori quinto motivo . Quelle censure, pertanto, non possono non essere dichiarate - secondo quanto eccepito da tutti i controricorrenti - inammissibili. 4. - Il ricorso va in conclusione rigettato. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 7.400,00, di cui 7.200,00 per onorari, in favore di A. e V.L. in solido e di ciascuno degli altri controricorrenti.