Niente tutela della privacy se i dati diffusi riguardano un progetto condominiale

di Donato Palombella

di Donato Palombella * Le liti condominiali sono sempre all'ordine del giorno nelle aule di giustizia. Questa volta, a finire sotto la lente della seconda sezione civile della Cassazione, un problema inerente la responsabilità dell'amministratore di condominio. Il caso è stato deciso con la sentenza n. 18421/2011 depositata in cancelleria l'8 settembre. La fattispecie. Nel caso in esame due condomini contestano all'amministratore del condominio di aver operato una gestione un po' troppo allegra e chiedono il risarcimento dei danni subiti a causa di numerosi illeciti commessi. Gli attori sottolineano che proprio tali illeciti sarebbero costati all'amministratore la revoca dell'incarico. Il giudizio di merito si svolge a fasi alterne il Tribunale accoglie l'istanza risarcitoria e condanna l'amministratore al risarcimento del danno quantificandolo in 1.200 euro per ciascun attore. La Corte di Appello ribalta l'esito del giudizio ritenendo che, nella condotta dell'amministratore non fossero ravvisabili gli estremi di antigiuridicità ritenuti sussistenti dal tribunale . Compete al giudice di merito l'apprezzamento delle prove. A questo punto il giudizio finisce in Cassazione, dove i condomini ricorrenti affilano le armi e presentano un corposo ricorso che, peraltro, viene respinto. Ma per quale motivo? Perché ritenuto infondato ed inammissibile! I motivi di ricorso appaiono variamente articolati ma le censure dei ricorrenti si concentrano su una diversa lettura del quadro probatorio. Proprio per questo motivo il ricorso non può essere accolto. Come sottolineato dagli Ermellini, la valutazione delle risultanze processuali è un compito affidato in via esclusiva al giudice di merito ed è insindacabile in sede di ricorso in cassazione. Compete al giudice di merito l'apprezzamento delle prove ed il controllo della loro attendibilità e concludenza così come spetta al giudice di merito dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Ma perché la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità dell'amministratore? Il giudice di merito, sulla base delle prove fornite dalle parti, aveva escluso che - nella condotta dell'amministratore - fossero ravvisabili elementi di antigiuridicità in quanto quest'ultimo aveva agito in esecuzione del mandato ricevuto. In definitiva non sarebbe stato possibile ravvisare alcuna violazione ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dell'incarico. La tutela della privacy in ambito condominiale. Nel giudizio in esame, peraltro, viene affrontato un tema che riveste un interesse non trascurabile la tutela della privacy in ambito condominiale. Il comportamento dell'amministratore è sottoposto ad una serie di censure da parte dei condomini-ricorrenti che, tra l'altro, lamentano la violazione della loro privacy. Occorre tener presente che, in linea di massima, la privacy, in materia di condomino, è sempre vista come un bene degno della massima tutela. Il tema è stato ampiamente dibattuto. Secondo un principio ormai consolidato, l'amministratore non può esporre nella bacheca condominiale i dati dei condomini non in regola con i versamenti o inadempienti. La stessa Cassazione, in più occasioni, ha bacchettato l'amministratore che aveva esercitato una pressione psicologica sui condomini morosi esponendo nella bacheca condominiale i dati dei proprietari in arretrato con il pagamento degli oneri condominiali. Anche recentemente la Cassazione Sez. II, ordinanza del 4 gennaio 2011 n. 186 aveva ritenuto illegittimo il comportamento dell'amministratore che aveva affisso nella bacheca condominiale le informazioni relative ai debiti dei condomini, configurando in tale comportamento una lesione del diritto alla privacy del debitore. In questo sento, anche la meno recente sentenza del 31 marzo 2008 n. 13540. In precedenza la Cassazione, con la sentenza del 18 settembre 2007 n. 35543 aveva ritenuto addirittura diffamante il comportamento dell'amministratore che aveva affisso nella bacheca condominiale il nominativo del condominio moroso. In tutti questi casi il principio di fondo appare semplice occorre tutelare al massimo la privacy dei singoli condomini per cui è vietato esporre nella bacheca condominiale i dati dei singoli partecipanti al condominio in quanto nell'androne del portone accedono anche dei soggetti terzi estranei al condominio. In materia di privacy occorre contemperare gli opposti interessi. A finire sul piatto della bilancia sono due interessi contrapposti da un lato l'interesse del singolo condomino a non veder violata la propria privacy dall'altro l'interesse degli altri partecipanti al condomìnio a conoscere, con esattezza, la situazione economico-patrimoniale del condomìnio in quanto ciascuno potrebbe essere chiamato a rispondere, in via solidale, per i debiti del singolo comproprietario risultato moroso. Per risolvere il problema quadrando il cerchio, alcuni ritengono che sia vietato esporre i dati dei morosi ma riconosce a ciascun condomino il diritto di ottenere dall'amministratore, in via privata e riservata, l'esatta situazione contabile sulla gestione del condominio. Anche il Garante della Privacy controlla gli amministratori. Anche l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha affilato le armi contro gli amministratori di condominio. Con il Provvedimento dell'8 luglio 2010 n. 741950 l'Autority di Piazza Monte Citorio ha dettato le regole da utilizzare per agire contro i condomini morosi. Secondo l'Autority è vietato esporre in bacheca i dati del condomino inadempiente. Vietato anche convocare una assemblea condominiale straordinaria per farsi autorizzare le azioni a tutela del condominio ed allegare all'avviso di convocazione copia del ricorso e prospetto di ripartizione delle spese condominiali. L'amministratore dovrebbe limitarsi ad esporre in bacheca copia del ricorso stando ben attendo ad eliminare ogni riferimento al debitore moroso ovvero potrebbe mettere a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta, i documenti necessari ad avere contezza della situazione economica del condominio. Vietato anche l'affissione del prospetto di ripartizione delle spese, tale documento, infatti, anche se contiene solo l'indicazione delle iniziali degli interessati, può risultare comunque idoneo a rendere identificabile i soggetti coinvolti. Vietato diffondere i dati personali del conduttore. Con il provvedimento del 20 novembre 2008 l'Autorità Garante ha sottolineato la illegittima diffusione in bacheca o, comunque, in luogo visibile a tutti, dei dati personali dei condomini. A finire sotto la scure, questa volta, l'amministratore che aveva affisso in bacheca i dati personali dei soggetti intestatari di un contratto di locazione. Con la sentenza in commento, la Cassazione sembra cambiare rotta. L'interesse del singolo condomino al rispetto della propria privacy andrebbe contemperato, secondo Piazza Cavour, con gli interessi coinvolti. Non sempre la comunicazione all'interno della compagine condominiale avente ad oggetto i dati concernenti l'insieme della gestione condominiale, ivi compresi quelli attinenti alle posizioni personali di ciascun condomino, sono illegittime. La divulgazione di dati personali non realizza, sic et simpliciter, una violazione della privacy. Sarà il giudice di merito che dovrà effettuare una comparazione tra gli interessi coinvolti. Nel caso esaminato i condomini-ricorrenti avevano inviato una comunicazione personale all'amministratore avvisandolo della loro intenzione di procedere all'installazione di un ascensore. Poiché il progetto coinvolgeva beni comuni, l'amministratore aveva diffuso tale comunicazione personale tra gli altri partecipanti al condominio. Gli Ermellini hanno ritenuto che tale comunicazione non fosse lesiva della privacy proprio perché i lavori, in definitiva, avrebbero coinvolto beni comuni e, quindi, tutti gli altri condomini. Un problema, comunque, rimane. Considerato che il compito di decidere sulla violazione sembrerebbe demandato al giudice di merito ed in mancanza di regole certe, l'amministratore di condominio sembrerebbe destinato a vivere costantemente sotto una spada di Damocle. Il che, certamente non facilita i rapporti nel contesto condominiale che, per propria natura, è ricco di attriti e contrasti spesso destinati a sfociare nelle aule di Giustizia. * Giurista d'impresa