Locatore responsabile, se il veicolo risulta venduto dal fornitore non proprietario

di Alessandro M. Basso

di Alessandro M. Basso * In caso di leasing, il locatore-concedente è responsabile dinanzi all'utilizzatore, anche se il contratto contiene un'apposita clausola di esonero ed anche se l'utilizzatore sottoscriva una dichiarazione di consegna del veicolo, qualora quest'ultimo bene, oggetto del contratto stipulato, successivamente risulti alienato da fornitore non proprietario del veicolo medesimo. Il caso. Una s.n.c. stipula un contratto di leasing con una s.p.a. mediante il quale quest'ultima società si impegnava ad acquistare da una terza ditta, concessionaria di altra società costruttrice, un veicolo da allestire a gru e, quindi, a concederlo in godimento alla s.n.c., previo pagamento di un determinato importo al momento della firma dell'atto ed il versamento di vari canoni mensili. Il contratto conteneva una clausola che esonerava la s.p.a. da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi o inadempienze del fornitore, ivi compresa la mancata consegna totale o parziale del veicolo. La s.p.a. versava il prezzo pattuito alla terza ditta, di cui si scopriva in seguito che i relativi incarichi erano stati revocati dalla società costruttrice, ricevendo la copia, non l'originale, peraltro poi accertata falsa, del certificato di conformità del veicolo. Il veicolo ceduto dalla terza ditta, risultata poi non essere l'effettiva proprietaria del veicolo stesso, veniva, poi, mandato all'officina per l'installazione e la s.n.c. sottoscriveva, quindi, su un modulo in bianco predisposto dalla s.p.a. una dichiarazione di avvenuta consegna del veicolo senza indicazione della data della consegna e del collaudo e senza ricevere il veicolo stesso. Nel rapporto negoziale del leasing intervengono tre soggetti. Il locatore acquista il bene dal fornitore e lo dà in leasing all' utilizzatore l'utilizzatore o locatario utilizza il bene il fornitore consegna al locatore il bene strumentale che sarà adoperato dall'utilizzatore. Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore e con quest'ultimo determina le modalità della vendita al locatore al termine del contratto, peraltro, l'utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene, esercitando l'opzione d'acquisto. Il contratto di leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale bensì si configura quale contratto misto. Trattasi, segnatamente, di un negozio tipizzato e sinallagmatico dalla cui stipulazione ha genesi un rapporto giuridico-economico dotato di una struttura normativa affine alle discipline della locazione o della vendita con riserva della proprietà. Si realizza, infatti, un duplice trasferimento di beni in funzione della soddisfazione di distinte esigenze operative il concedente, in cambio della concessione dell'utilizzo di un bene, ottiene la percezione di un corrispettivo mentre il concessionario, in cambio di un onere periodico, dispone immediatamente di un bene strumentale utile alla soddisfazione di un proprio interesse. Quali gli obblighi particolari del locatore-concedente. Nella fattispecie, in applicazione del principio consensualistico, si riscontra il perfezionamento del contratto di leasing. In violazione di tale obbligazione contratta, si ravvisa il mancato trasferimento del godimento del bene, imputabile esclusivamente alla s.p.a. la quale, infatti, aveva omesso di accertare che il suo dante causa fornitore fosse l'effettivo proprietario del veicolo pertanto, la s.p.a. concedente non ha alcun titolo per chiedere il pagamento dei canoni non corrisposti dalla s.n.c., il contratto di leasing va risolto per inadempimento della s.p.a e la medesima è tenuta a restituire le somme alla s.n.c Non ha rilievo sostenere che, in un contratto di leasing, la concedente non possa estendere il suo controllo alla qualità e funzionalità del bene fornito all'utilizzatore e che l'utilizzatore abbia l'onere di verificare, al momento della consegna, il bene ed i documenti accessori. Anche la clausola di esonero da responsabilità della s.p.a. è inefficace in quanto contrasta con la precisa obbligazione intercorsa tra la s.n.c. e la s.p.a., concedente, e da questa assunta e, cioè, procurare all'altra parte il godimento del bene, anche fornendo i documenti necessari per l'immatricolazione del mezzo, la cui mancata consegna invece ne impediva l'utilizzazione. Tali elementi determinano la gravità dell'inadempimento. Peraltro, il verbale di consegna del veicolo è da qualificarsi inefficace poiché sottoscritto, tra l'altro, anticipatamente ed in bianco, e specificamente come da prassi della s.p.a. concedente inoltre, la data, mancante, costituisce, unitamente agli altri, elemento essenziale della scrittura privata. Non è, altresì, invocabile, in favore della concedente ed onde addebitare alla s.n.c. controparte l'insuccesso dell'operazione negoziale, alcun principio di auto-responsabilità contrattuale o di legittimo affidamento ed i principi di correttezza e buona fede della s.p.a. concedente, anche nei rapporti col fornitore. Nè è, infine, applicabile l'art. 1153 c.c. in tema di acquisto a non domino ed in buona fede di bene mobile prima della registrazione in quanto, essendo una questione giuridica che si pone oltre la mera attività di individuazione delle norme di diritto ed implicante infatti un apposito accertamento di fatto, non è stato invocato o trattato in alcun modo nel giudizio di merito e non è stato indicato, in sede di legittimità, lo scritto o atto processuale precedente in cui la s.p.a. concedente abbia effettuato tale istanza di trattazione od operazione difensiva. * Avvocato