Per il ricorso in cassazione la procura deve essere rilasciata dopo la sentenza impugnata

Inammissibile il ricorso se la procura è stata conferita a margine di un atto del giudizio di merito deve essere specificamente riferibile alla fase di legittimità.

Con la sentenza n. 15710 del 18 luglio scorso, la Corte di Cassazione ribadisce il principio che la procura per il giudizio di legittimità deve essere rilasciata in un momento successivo alla sentenza d'appello impugnata, a pena di inammissibilità del ricorso. La fattispecie. Il proprietario di un fabbricato e di alcuni appezzamenti di terreno sosteneva di aver validamente esercitato il diritto di retratto agrario in relazione ai suddetti beni e chiedeva che il Tribunale si pronunciasse in merito. La sua domanda veniva rigettata e l'appello respinto. Si arrivava così in Cassazione dove, però, la controversia deve arrestarsi dinnanzi alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Requisiti per il ricorso iscrizione all'apposito albo e procura speciale. La S.C., infatti, dichiara che il difetto di valida procura è preliminare e assorbente rispetto a qualsiasi altra censura e motiva la sua decisione richiamando l'art. 365 c.p.c. il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale, a pena di inammissibilità. La procura è valida se rilasciata dopo la sentenza d'appello. La procura, quindi, deve riguardare specificamente il giudizio di legittimità ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata. Ciò risponde all'esigenza di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa . In caso contrario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed è quello che è avvenuto nel caso in esame.