Studentessa si fa male durante l'ora di educazione fisica: per la responsabilità va accertato il nesso causale

di Renato Savoia

di Renato Savoia * Ventitrè anni e non è ancora detta l'ultima parola, visto che la S.C. ha rimesso la causa alla Corte d'Appello. E il tempo supplementare appena concesso dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15907 del 18 luglio, è riservato all'analisi del nesso causale, in particolare in caso di condotta omissiva. La vicenda che origina questo moloch è l'infortunio autoprocuratosi da una studentessa durante l'ora di educazione fisica, a causa di un esercizio terminato con una caduta la stessa aveva riportato una irreversibile tetraplegia nonché paralisi degli sfinteri. Le regole del nesso causale nella responsabilità civile. Gli Ermellini citano espressamente due decisioni del 2008, vale a dire le n. 576 e 581 che, ricordiamo, fanno parte di una sfornata di dieci-sentenze-dieci, dalla 576 alla 585, tutte dedicate a questioni attinenti il danno da trasfusione di sangue infetto per ribadire il principio che il nesso di causalità è regolato, anche in materia civile, dall'applicazione dei principi generali che regolano la causalità di fatto, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e temperati dalla regolarità causale , in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico configurabile . Peraltro l'applicazione dei principi regolanti la causalità nel processo penale va effettuata cum grano salis, ovvero adeguandola alle diverse esigenze della responsabilità civile. Infatti, in ambito civilistico va modificata la regola probatoria nel senso che anziché la regola della prova oltre il ragionevole dubbio , deve essere fatta valere quella della preponderanza dell'evidenza, o del più probabile che non . In questo senso i principi portati dal combinato disposto degli articoli 40 e 41 c.p. devono essere temperati dal criterio della c.d. causalità adeguata. L'imputazione per omissione colposa, in concreto. Il giudice deve valutare, con giudizio ex ante, se sussiste la possibilità di collegare l'evento alla condotta omissiva tenuta nel caso concreto, nel senso di arrivare ad escludere ovvero affermare che l'evento si sarebbe verificato nel caso in cui il soggetto avesse effettivamente tenuto la condotta impostagli. Occorre cioè sostituire all'omissione il comportamento dovuto e valutare se, escludendo fattori alternativi, la condotta doverosa sarebbe stata in grado di evitare il danno. Nel caso di specie, seguendo questo ragionamento la Corte ha ritenuto non corretto il giudizio della Corte di Appello che aveva considerato nell'ipotesi cd. controfattuale soltanto l'ipotesi di posizionamento dell'insegnante a una data distanza e non invece in diversa, peraltro astrattamente possibile, posizione. * Avvocato