Le spese legali devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà

di Alessandro Gallucci

di Alessandro Gallucci * Le spese legali sostenute da un condominio per affrontare un giudizio inerente i crediti dell'amministratore cessato dall'incarico devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. I parametri di ripartizione di riferimento, inoltre, sono quelli vigenti al momento della decisione e non ha rilevanza alcuna il fatto che l'assemblea, già da lungo tempo, avesse deciso, adottando un regolamento contrattuale, di sostituire le tabelle già vigenti. Fin tanto che il nuovo strumento di ripartizione non viene adottato, infatti, resta in vigore quello precedente. In questo contesto, tuttavia, se da questo fatto deriva una grave incertezza sui criteri applicabili è legittimo che le spese sostenute per una transazione possano essere ripartire in via provvisoria. A queste conclusioni è arrivato il Tribunale di Bari con la sentenza n. 1981 resa lo scorso 7 giugno in conclusione d'una causa avente ad oggetto l'impugnazione di una serie di deliberazioni assembleari. Il caso. L'assemblea di un condominio decideva di transigere su una controversia con il vecchio amministratore, relativa a dei crediti vantati da quest'ultimo verso la compagine. In ragione di ciò deliberava positivamente sull'accordo raggiunto. Fattispecie all'ordine del giorno, verrebbe da pensare. Il problema sorgeva perché in una precedente assemblea i condomini, all'unisono, avevano deliberato l'approvazione di un nuovo regolamento contrattuale e l'applicazione di diversi criteri di ripartizione delle spese, rispetto a quelli vigenti, sulla base di nuove tabelle millesimali da redigersi . La mancata redazione delle nuove tabelle aveva creato delle gravi incertezze in merito ai criteri di ripartizione da applicare nel corso del tempo, sicché gli amministratori che si erano succediti nella carica e le varie assemblee avevano sempre adottato le tabelle ancora vigenti o, al massimo, dei criteri di ripartizione provvisori. Incertezza chiama incertezza, verrebbe da dire, visto che uno dei condomini decideva d'impugnare una serie di delibere assembleari. La sua linea difensiva, però, quanto meno per le questioni decise con la sentenza n. 1981, è risultata infondata. Serve l'elaborazione di nuove tabelle millesimali. L'adozione di un regolamento che prevede nuovi criteri di attribuzione delle spese, pur formalmente regolare, non è efficace in quanto espressamente subordinata alla elaborazione di nuove tabelle millesimali, pertanto l'imputazione delle spese dev'essere fatta sulla base delle tabelle ancora vigenti. Questo il primo punto fermo da cui è partito il Tribunale di Bari per respingere una delle doglianze dell'attore. Ma v'è di più nel contesto grandemente incerto scaturente dalla mancanza di tabelle conformi ai dettami dell'approvato regolamento è lecito che l'amministratore richieda il parere di un esperto per ottenere lumi sul modo migliore per agire. Così aveva fatto il mandatario in carica per dare soluzione al seguente quesito come ripartire le spese per la transazione? Da qui le prime due contestazioni del condomino secondo il quale non solo il criterio provvisorio era errato ma anche la scelta di chiedere il parere di un consulente era censurabile. Niente di tutto ciò per il magistrato giudicante. A suo parere, infatti, la provvisorietà dell'attribuzione della spesa è giustificata dalla incertezza sul legittimo criterio da seguire . Allo stesso modo, prosegue l'ufficio giudiziario pugliese, è infondata la doglianza relativa alla decisione di richiedere un parere tecnico, decisione che va interpretata quale volontà di interpellare un consulente per risolvere la questione delle imputazioni delle spese che l'assemblea aveva chiaramente dimostrato di non essere in grado di superare . Anche le spese legali seguono la regola della ripartizione secondo i valori di proprietà. Quanto alla ripartizione degli oneri sostenuti dal condominio per far fronte al contenzioso, altro motivo in ragione del quale il condomino impugnava la delibera, il giudice barese ha respinto le lamentele affermando che al pari delle spese legali per giudizi sostenuti dal condominio, anche le spese legali sopportate in conseguenza dell'azione intrapresa dal vecchio amministratore che ha poi transatto la lite con la controparte seguono la regola della ripartizione secondo i valori di proprietà, regola cui rifarsi in base al presupposto che la lite riguarda le parti comuni e che la resistenza alla lite è stata deliberata dall'assemblea . In sostanza l'assemblea aveva deliberato correttamente. Ultimo motivo di ricorso le spese per il consumo d'acqua. L'impugnante la spunta l'amministratore le aveva suddivise in parti uguali e non secondo regolamento. Da qui l'illegittimità della deliberazione assembleare di approvazione del piano di riparto. Per il resto la sentenza, che è relativa anche ad altre impugnazioni riunite alla prima nel corso di causa, ribadisce principi ormai pacifici e incontrastati. Secondo il giudice barese, infatti, le cause di nullità e annullabilità sono quelle individuate secondo la catalogazione contenuta nella sentenza n. 4806/05 delle Sezioni Unite in questo quadro, quindi, qualora si contestasse l'illegittimità d'una delibera per motivi che ne comportano l'annullabilità, il condomino dovrebbe agire entro 30 giorni altrimenti decadrebbe dal proprio diritto d'impugnare. * Avvocato