L'auto nuova è troppo grande per il parcheggio condominiale? Inutile rivolgersi al giudice

Se l'uso della cosa comune è regolato dall'assemblea, il singolo condomino non può chiedere potestativamente una diversa modalità di utilizzazione per mere esigenze personali.

Quando il godimento pregresso della cosa comune, regolamentato da assemblea condominiale, non è più possibile per un singolo condomino, a causa di un mutamento elettivo delle proprie condizioni, come nel caso di acquisto di un'autovettura più grande, questi non può esigere potestativamente nei confronti degli altri una diversa modalità di utilizzazione della cosa comune. È il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15203 dell'11 luglio. La fattispecie. Un condomino chiedeva al Giudice di pace una pronuncia che regolamentasse l'uso del seminterrato condominiale adibito a parcheggio, al fine di consentirne l'uguale fruizione a tutti i condomini, mediante l'avvicendamento o l'uso di un altro spazio comune. La domanda veniva rigettata, e la decisione confermata in appello, sul rilievo che esisteva una delibera, peraltro mai impugnata dall'attore, con la quale era stata ratificata una prassi risalente agli anni '60, assegnando a ciascun condomino uno spazio apposito per il parcheggio. Per contestare l'uso comune del bene, occorre impugnare la delibera. La decisione del Tribunale, in funzione di giudice del gravame, richiama il principio per cui il frazionamento dell'uso della cosa comune può essere realizzato, ove ne sia impossibile l'impiego promiscuo, mediante divisione delle singole zone di godimento, da assegnare ciascuna ad un condomino, ferma restando la comproprietà indivisa del bene, e che tale modalità di fruizione può essere stabilita solo dall'assemblea. Ciò comporta, per il condomino che lamenti la violazione dell'art. 1102 c.c. sull'uso della cosa comune, l'onere di impugnare la delibera onere non adempiuto nel caso di specie. L'uso della cosa comune avviene di solito in maniera promiscua La S.C., nel rigettare il ricorso del condomino, ribadisce che in materia di comunione l'uso della cosa comune avviene solitamente, e finché sia possibile, in modo promiscuo, ma ciò non significa che ciascun comunista possa utilizzare il bene in qualunque modo voglia, poiché sussistono i limiti del rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento degli altri partecipanti. ma può essere regolamentato dall'assemblea. Ciò premesso, appare pacifico che il godimento della cosa comune può essere regolamentato in via autonoma tramite delibera assembleare adottata a maggioranza dei condomini. Il condomino deve adattarsi ai limiti del bene comune. Quando, però, il godimento pregresso non sia più possibile, per un singolo condomino, a causa di un mutamento puramente elettivo delle sue condizioni personali , questi non può chiedere al Giudice una pronuncia che modifichi l'utilizzazione della cosa comune, in primo luogo perché il godimento promiscuo è per sua natura modale, con la conseguenza che ogni condomino ha l'onere di conformare ai limiti anche quantitativi del bene le proprie aspettative di utilizzo , e in secondo luogo perché le modifiche al godimento possono essere realizzate dall'assemblea autonomamente e non già imposte tramite l'intervento del giudice. E non può provocare cambiamenti nell'uso della cosa comune solo perché ha nuove esigenze di parcheggio. Pertanto, il Collegio ritiene che, con riferimento al caso di specie, il condomino, le cui esigenze di parcheggio siano mutate in conseguenza dell'acquisto di un'autovettura di maggiori dimensioni, e quindi soltanto per una sua libera scelta, non può provocare cambiamenti nell'uso della cosa comune attraverso l'imposizione giudiziale di un diverso tipo di godimento diretto. Il ricorso, pertanto, viene rigettato.