Il creditore diceva di ignorare lo stato d'insolvenza del debitore: deve provarlo

L'ipoteca giudiziale trascritta su beni immobili del debitore, fallito dopo pochi mesi, non è opponibile alla massa manca la prova che i creditori fossero inconsapevoli dello stato d'insolvenza.

Perché un ipoteca giudiziale su beni immobili di una società, fallita due mesi dopo la trascrizione, possa essere opposta alla massa, occorre che i creditori provino di non avere avuto conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15075 del 7 luglio. Il caso. Alcune creditrici di una società si insinuavano al suo fallimento con un credito, al quale però veniva negato il carattere privilegiato. Proponevano opposizione al decreto con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento, ma il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo che non fosse opponibile alla massa l'ipoteca giudiziale trascritta su beni immobili della debitrice solo due mesi prima della dichiarazione di fallimento. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione una delle creditrici. Occorre dimostrare l'incolpevole ignoranza dello stato d'insolvenza del debitore. Punto controverso è la valutazione effettuata dal Tribunale in merito alla mancata prova che le creditrici fossero inconsapevoli dello stato d'insolvenza della società, al momento in cui è stata iscritta l'ipoteca. La ricorrente contesta tale affermazione, sostenendo di aver fornito una serie di elementi dai quali è possibile desumere l'incolpevole ignoranza del citato stato d'insolvenza. In particolare, sostiene che in precedenza aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice e che, pur avendo chiesto la provvisoria esecuzione, il giudice non l'aveva concessa ritenendo sufficienti le garanzie offerte dal patrimonio della società sostiene, inoltre, che il mancato pagamento di una rata dell'importo dovuto da parte della società non basta a denunciare una conclamata insolvenza, non potendo questa essere confusa con il mero inadempimento. Serve la prova negativa della mancata consapevolezza dell'insolvenza. La S.C. afferma, in primo luogo, che trattandosi di ipoteca iscritta due mesi prima del fallimento, è sulla ricorrente che grava l'onere di provare la propria inscientia decoctionis, ovvero l'ignoranza dello stato di insolvenza della società. Tale prova, secondo il Collegio, non è stata fornita nel caso in esame. Le circostanze portate a sostegno della propria tesi dalla ricorrente non sono sufficienti ad offrire la prova negativa della mancata consapevolezza dell'insolvenza al contrario, la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto e il mancato pagamento già della prima rata di quanto pacificamente dovuto dalla debitrice in forza di una precedente transazione, potrebbero valere proprio come prova positiva del fatto che le creditrici fossero consapevoli dello stato di difficoltà in cui versava la società. Mancando tale prova, la pronuncia impugnata dev'essere confermata e il ricorso rigettato.