Valore della controversia, nel litisconsorzio facoltativo non c'è cumulo delle domande

di Alessandro Villa

di Alessandro Villa * Il cumulo di domande, stabilito agli effetti della competenza per valore ai sensi dell'art. 10, comma 2, codice di rito, riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso convenuto da differenti soggetti processuali qualora sussista il litisconsorzio facoltativo in tal caso il valore del giudizio dovrà essere determinato facendo riferimento a ogni singola domanda. Il caso. Nella fattispecie concreta la Suprema Corte ha esaminato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce con la quale, dopo aver ritenuto ammissibile l'appello, ha riformato una sentenza emessa dal Giudice di Pace. Secondo i ricorrenti al Giudice di gravame era preclusa la possibilità di conoscere il giudizio, in quanto il valore di ogni singola domanda era inferiore a € 1.100,00 e, pertanto, impugnabile unicamente in Cassazione. Diversamente il Giudice di gravame aveva ritenuto ammissibile l'appello in quanto, ai fini di individuare il valore del giudizio,si deve sommare il valore di tutte le domande proposte contro il medesimo soggetto processuale. Il cumulo delle domande non si applica al litisconsorzio facoltativo. Vero è che ai sensi dell'art. 10, secondo comma, codice di rito le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale , ma tale disposizione, a dire del Supremo Collegio, non trova applicazione nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Al fine dell'applicazione della richiamata disposizione processual-civilistica è necessario che le domande siano proposte tra le stesse parti nel caso in esame, pur avendo agito congiuntamente, gli attori hanno proposto domande separate nei confronti di un unico soggetto. Stante quanto esposto, il Giudice di merito ha errato nell'effettuare il cumulo delle domande ai fini dell'individuazione del valore del giudizio. * Avvocato del Foro di Monza

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 7 aprile - 5 luglio 2011, n. 14676 Presidente Finocchiaro - Relatore Segreto Considerato in fatto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l'articolo 380 bis c.p.c., osserva 1. A.V., B.R., Ce.An., C.P. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Lecce del 26.9.2008, con cui in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell'appello incidentale proposto dalla Regione Puglia, veniva riformata la sentenza del giudice di pace di Ostuni n. 216/2003, depositata il 9.10.2003 e venivano rigettate le domande proposte dai dagli attuali ricorrenti nei confronti della regione per contributi agricoli per siccità, per ciascun attore non superiore a lire due milioni. Riteneva il tribunale che l'appello era ammissibile, perché il valore della causa andava determinato, sommando tra loro le varie domande proposte contro la stessa Regione, con la conseguenza che, essendo tale somma superiore a L. 2 milioni, la decisione era necessariamente resa secondo diritto e la sentenza era impugnabile con l'appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 339, 113, 103 c.p.c., in riferimento all'articolo 360 comma 1, n. 2. Assumono i ricorrenti che nella fattispecie, essendo le domande proposte da più soggetti, le stesse non andavano sommate ai fini della determinazione del valore della causa, con la conseguenza che essendo ogni domanda non superiore ai 2 milioni di lire, la sentenza del giudice di pace era impugnabile solo con il ricorso per cassazione e non con l'appello. 3. Il motivo è manifestamente fondato. Quanto alla lamentata violazione dell'articolo 10, comma 2, va osservato, anzitutto, che pur avendo gli attori agito congiuntamente, hanno proposto separate domande, ciascuno chiedendo il proprio contributo, con la conseguenza che si è in presenza di un mero litisconsorzio facoltativo rientrante nella disciplina dell'articolo 103 c.p.c Quindi non può essere applicato il disposto dell'articolo 10, comma 2 c.p.c., il quale concerne esclusivamente l'ipotesi di un unico attore che abbia proposto più domande non altrimenti connesse, nei confronti di un unico convenuto Cass. 25.8.1982, n. 4711 . Infatti il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore, dall'articolo 10, comma 2, c.p.c, riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, nel litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'articolo 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'articolo 10, comma 2, cit., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda Cass. 10.2.1990, n. 974 Cass. 12/10/1998, n. 10081 . Ciò comporta che, essendo il valore di ciascuna domanda inferiore ad Euro. 1100,00 la decisione del giudice di pace fu resa secondo equità, a norma dell'articolo 113, 2 e, c.p.comma e che la sentenza non era appellabile, a norma dell'articolo 339, comma 3, c.p.c Conseguentemente va accolto il ricorso e va cassata senza rinvio la sentenza impugnata . Ritenuto in diritto che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione che il ricorso deve, perciò, essere accolto e che vada cassata senza rinvio l'impugnata sentenza che il Ministero delle politiche agricole e la regione Puglia vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti sia nel giudizio di appello che in questo di cassazione, mentre esistono giusti motivi per compensare le spese tra il Comune di Ostuni ed i ricorrenti visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza senza rinvio. Condanna in solido il Ministero delle politiche agricole e forestali e la regione Puglia al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti sia nel giudizio di appello liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per spese, Euro 200,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge che in questo di cassazione liquidati in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge . Compensa le spese tra il Comune di Ostuni ed i ricorrenti.