Spese di lite, nulla è dovuto all'ex amministratore privo di legittimazione passiva

L'ex amministratore, costituitosi volontariamente in una controversia condominiale, non ha legittimazione passiva dopo la nomina di un nuovo amministratore.

Con l'ordinanza n. 14589, depositata il 4 luglio, la Corte di Cassazione ha affermato che l'ex amministratore di condominio non ha interesse a costituirsi in proprio in un giudizio relativo a una controversia condominiale anche con un intervento volontario, rimane privo di legittimazione passiva. Il caso. Un avvocato si rivolgeva al Tribunale per ottenere il pagamento della propria parcella professionale da parte di un Condominio, ma la domanda veniva giudicata improcedibile, e l'avvocato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'ex amministratore, unica parte costituita in giudizio. L'avvocato proponeva ricorso per cassazione assumendo la carenza di interesse dell'ex amministrazione a costituirsi in proprio. Non c'è legittimazione passiva dell'ex amministratore. Il ricorso è fondato. Infatti, rileva il Collegio, l'ex amministratore di condominio, costituendosi volontariamente solo quale legale rappresentante dell'Ente, ha fatto valere ab origine la propria carenza di legittimazione, evidenziando di non essere più amministratore. Nonostante questo, il Tribunale ha, comunque, erroneamente emesso una condanna al pagamento delle spese in suo favore. C'era già un nuovo amministratore. Egli, insomma, non è mai stato convenuto in proprio, né quale amministratore di condominio, ma risulta appunto intervenuto autonomamente. Inoltre, rileva il Collegio, è già stato nominato un nuovo amministratore, e ciò esclude l'applicabilità del principio generale in base al quale anche l'amministratore cessato conserva una limitata legittimazione passiva a resistere alle pretese fatte valere nei confronti dell'ente di gestione, in forza di una prorogatio di poteri fino alla nuova nomina. L'intervento volontario dell'ex amministratore è solo a sostegno delle proprie ragioni. Come detto, l'amministratore ha dichiarato espressamente di non intervenire a sostegno le ragioni del condominio, ma solo le proprie. In questi casi, l'amministratore cessato dalla carica e già sostituito non ha l'obbligo di costituirsi in giudizio, né il potere di costituirsi in proprio per difetto di qualsiasi interesse, stante l'assenza di domande nei suoi confronti, e permane a suo carico solo l'obbligo di dare notizia al nuovo amministratore delle pretese azionate in giudizio nei confronti del Condominio, in virtù di un generale dovere di diligenza. Per questi motivi, il ricorso viene accolto, e il provvedimento cassato.