Intervento chirurgico sbagliato, il danno non patrimoniale va liquidato senza duplicazioni risarcitorie

Nel liquidare il danno non patrimoniale vanno compresi tutti i pregiudizi patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento. E il danno emergente futuro va sempre provato.

Il danno non patrimoniale da lesione alla salute, costituzionalmente garantito, va liquidato comprendendo tutti i pregiudizi subiti dalla vittima, senza però duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a voci di danno identiche. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14263 del 28 giugno scorso. La fattispecie. Un uomo conveniva in giudizio il medico e la struttura ospedaliera per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di intervento chirurgico al ginocchio, assumendo che dall'operazione, peraltro diversa da quella concordata ed eseguita senza il consenso informato, erano derivati esiti pregiudizievoli permanenti e che sarebbero stati necessari altri interventi in futuro. La sua domanda veniva accolta e la sentenza d'appello confermava la condanna dei convenuti in solido, ma l'uomo proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata valutazione, nella liquidazione risarcitoria, di alcune voci di danno. Il danno non patrimoniale va liquidato evitando duplicazioni risarcitorie. In particolare, mancherebbe secondo il ricorrente ogni riferimento al danno esistenziale e alla vita di relazione subito dall'uomo che, a causa dell'intervento, era rimasto affetto da zoppia permanente. In proposito la S.C. afferma che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva , nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente subiti dalla vittima, con l'unico limite di evitare duplicazioni risarcitorie attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. In quest'ottica, rileva la Corte, i pregiudizi di cui il ricorrente lamenta la mancata liquidazione costituiscono aspetti lesivi della sua sfera areddituale, che sono sicuramente rilevanti ai fini della personalizzazione del ristoro dovuto, ma non possono assurgere a specie autonoma di danno, il cui riconoscimento, in definitiva, finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nell'area dell'atipicità . Serve la prova per il danno emergente futuro. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del danno biologico futuro, rappresentato dalle complicanze derivanti dall'intervento e dai postumi permanenti prodotti sull'attività lavorativa. I giudici di merito, inoltre, avrebbero del tutto ignorato la necessità per il futuro di un ulteriore intervento chirurgico, per correggere le conseguenze negative prodotte dall'operazione de quo. Non si può negare, afferma la S.C., che le spese che la vittima dovrà sostenere, in conseguenza di un illecito, per cure mediche o interventi, possono rientrare nell'alveo dei pregiudizi patrimoniali risarcibili come danno emergente futuro, ma perché ciò accada serve che il giudice di merito sia in condizione di maturare un convincimento che le spese stesse saranno sostenute secondo un giudizio di ragionevole e fondata attendibilità . Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che gli interventi futuri non fossero sufficientemente comprovati, stante l'insufficienza delle prove e degli elementi portati dalla vittima. C'è una valutazione di assoluta ipoteticità dei predicati interventi . Il ricorso viene, quindi, rigettato e il ricorrente deve, così, accontentarsi del risarcimento ottenuto nei precedenti gradi di giudizio.