L'ex coniuge, se titolare dell'assegno, ha diritto al TFR

di Paola Paleari

di Paola Paleari * L'art. 12 bis della L. n. 898/1970 statuisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. La fattispecie. I coniugi, in separati giudizi, venuti poi a contestuale decisione definitiva avanti alla Corte di Cassazione, facevano istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di attribuzione della quota di TFR. Nel procedimento di divorzio, instaurato su ricorso del marito, il Tribunale e la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconoscevano alla moglie il diritto all'assegno divorzile, aumentato in secondo grado nella sua entità, in ragione della incrementata capacità reddituale del coniuge obbligato e della necessità di garantire alla beneficiaria il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. A fronte di tale sentenza, il marito ricorreva alla Corte di Cassazione che, con motivazione semplificata, pronunciava l'inammissibilità del ricorso per inconferenza del quesito. Successivamente, ancor prima che il suddetto giudizio fosse definito, la moglie proponeva ulteriore istanza di attribuzione della quota del TFR del marito, percepito da questi dopo la domanda di divorzio, ma prima della pronuncia della relativa sentenza. Tale ultima domanda veniva respinta dal Tribunale competente, il quale escludeva il diritto della moglie alla quota di TFR, poiché quest'ultimo doveva considerarsi connesso e conseguente all'obbligo di mantenimento, che era però sorto in epoca successiva alla maturazione del TFR del marito. La Corte D'appello, per contro, accogliendo il gravame proposto dalla moglie, riformulava la sentenza, riconoscendole il diritto al TFR del coniuge. Al coniuge, titolare dell'assegno divorzile, spetta la quota del TFR. La Cassazione, infine, adita su istanza del marito, rigettava il ricorso, statuendo, con contestuale decisione sui due ricorsi, il primo in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile e il secondo sul diritto al TFR, che spetta al coniuge, al quale sia stato riconosciuto l'assegno ex art. 5 della legge n. 898/70 e che non sia passato a nuove nozze, il diritto a ricevere una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro, anche se questa viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. A tale ultimo proposito, la Cassazione sottolineava anche che la locuzione in quanto titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 doveva interpretarsi alla luce del successivo riferimento, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza . Pertanto, il diritto alla quota sorgeva, secondo la Corte, quando l'indennità era maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e, quindi, anche dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di riconoscimento dell'assegno con conseguente insussistenza del diritto alla percentuale unicamente nell'ipotesi in cui tale indennità sia maturata anteriormente alla proposizione della domanda di divorzio. L'assegno di divorzio è la condizione dell'azione. La ratio dell'art. 12 bis della legge n. 898/70 è, quindi, quella di correlare il diritto alla quota di indennità di fine rapporto, non ancora percepita dal coniuge, al diritto all'assegno divorzile, e questo sorge in astratto, ove spettante, con la domanda di divorzio, ma diviene esigibile solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che liquida l'assegno assistenziale. Pertanto, l'art. 12 bis condiziona il riconoscimento del diritto alla quota del TFR all'attribuzione dell'assegno di divorzio, costituendo quest'ultimo la condizione dell'azione ma, come anticipato, per l'accoglimento di tale domanda, non è necessario che la predetta condizione sussista già al momento della proposizione della domanda, essendo invece sufficiente che si formi contestualmente il giudicato sulle due istanze, cioè quella di accertamento dell'assegno assistenziale e di riconoscimento della quota di TFR, anche se proposte separatamente, come nel caso di specie. * Avvocato del Foro di Monza