Muore il procuratore: la sentenza notificata personalmente fa decorrere il termine breve di impugnazione

In caso di decesso del procuratore, la sentenza deve essere notificata personalmente alla controparte. Solo così decorre il termine breve di impugnazione.

Con la sentenza n. 12236/11, depositata il 6 giugno, la Corte di Cassazione ha affermato che, se il procuratore è deceduto, la notifica della sentenza dev'essere effettuata personalmente alla controparte, e deve considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. La fattispecie. Il Tribunale di Lucera veniva chiamato a pronunciarsi su una controversia vertente sullo scioglimento di una comunione tra due fratelli uno dei due aveva convenuto la sorella per far dichiarare semplicemente lo scioglimento a questo procedimento ne veniva riunito un secondo, nel quale la sorella richiamava una precedente scrittura privata, contenente un accordo tra le parti per procedere allo scioglimento, e ne chiedeva, quindi, l'applicazione. Il Tribunale disponeva l'attuazione degli accordi contenuti nella scrittura privata. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione del fratello che, allora, proponeva ricorso per cassazione. Se muore il procuratore la sentenza dev'essere notificata personalmente alla controparte. Il ricorso, tuttavia, è inammissibile il Collegio accoglie l'eccezione dei controricorrenti, i quali lamentano l'avvenuto decorso del termine per l'impugnazione di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Infatti, a seguito del decesso del procuratore del ricorrente principale, avvenuto dopo l'udienza di discussione, la notifica era stata effettuata personalmente al suddetto ricorrente. Non è possibile notificare al domiciliatario. La S.C., in proposito, rileva che in caso di morte del procuratore la notifica della sentenza personalmente alla controparte costituisce l'unica forma possibile di notificazione, ed è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. A nulla valgono le argomentazioni del ricorrente, secondo il quale la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio eletto, presso il domiciliatario, poiché a seguito della morte del procuratore si sarebbe rivelata intrinsecamente inidonea a porre la parte a conoscenza di essa, non sussistendo alcun rapporto diretto tra la parte stessa ed il procuratore domiciliatario questi, infatti, è stato nominato tale dal procuratore, sulla base di un rapporto di mandato intercorso tra loro, dal quale la parte deve considerarsi estranea. Il termine per proporre impugnazione è scaduto. Il ricorso per cassazione deve quindi essere considerato inammissibile, perché proposto ben oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica effettuata validamente alla parte.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 aprile - 6 giugno 2011, n. 12236 Presidente Schettino - Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 9-2-1983 F.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucera la sorella F.F. chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione tra di essi esistenti avente ad oggetto un terreno ed un'area edificabile siti in omissis il primo in località omissis , la seconda in località entrambi illegittimamente detenuti dalla sola convenuta. Quest'ultima non si costituiva in giudizio fino all'udienza del 17-1.-1986, nella quale a tale procedimento veniva riunito quello relativo alla causa promessa dinanzi allo stesso Tribunale dai coniugi F.F. e V.L. nei confronti di L.F. in questa seconda controversia i suddetti attori, premesso che il L. aveva acquistato in comunione con L.F. due aree poste in omissis una in località , l'altra in località omissis , che F.F. aveva acquistato in comunione con il fratello F.L. i cespiti di cui all'atto di citazione del 9-2-1983, che inoltre sul terreno in località erano stati costruiti due fabbricati, uno dal L. e l'altro dal F. , assumevano che F.F. anche nell'interesse del marito L.V. da un lato e L.F. dall'altro si erano impegnati con scrittura privata dell'8-2-1983 a sciogliere la suddetta comunione immobiliare secondo le modalità ivi previste chiedevano quindi lo scioglimento della comunione stessa in base agli accordi raggiunti nella predetta scrittura e la condanna del F. ad abbattere il piano del fabbricato con il quale egli aveva reso comune il muro del vicino fabbricato ovvero a pagare il relativo indennizzo. In questo secondo giudizio L.F., costituendosi, aveva chiesto in via riconvenzionale la rescissione dell'accordo dell'8-2-1983. Il Tribunale adito, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva del 16-1-1995 rigettava la domanda di rescissione della convenzione dell'8-2-1983 ed ogni altra domanda che prescindeva dalla medesima, ivi compresa quella relativa al muro comune, e con separata ordinanza disponeva per il prosieguo del giudizio al fine di dare attuazione agli accordi dell'8-2-1983. Con sentenza definitiva del 1 $.11-2ooo il Tribunale di Lucera recepiva il progetto divisionale predisposto dal CTU. Proposto gravame da parte di L.F. cui resistevano F.F., Mi.La., A.S.L., Ma.La. e M.L., la prima anche in proprio e tutti quali eredi di V.L. nel frattempo deceduto, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 12-8-2004 ha rigettato l'impugnazione. Per la cassazione di tale sentenza L F. ha proposto un ricorso articolato in unico motivo cui F.F., La.Mi., A.S.L., Ma La. e L.M. hanno resistito con controricorso il ricorrente ha successivamente depositato una memoria. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per l'avvenuto decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza impugnata infatti, a seguito del decesso in data 30-10-2003 dopo la chiusura della discussione del procuratore dell'appellante avvocato Michele Agnusdei, la notificazione della sentenza era stata effettuata personalmente a L F. in data 18/22-1-2005, cosicché il termine utile per la proposizione del ricorso in cassazione veniva a scadere il 23-3-2005, laddove la notifica del ricorso era avvenuta soltanto in data 19.10-2005. L'eccezione è fondata. Premesso che l,esame diretto degli atti processuali conferma l'esattezza di quanto eccepito in rito dai controricorrenti, e preso atto che il ricorrente non ha contestato la circostanza dell'avvenuta morte del suo procuratore costituito avvenuta dopo l'udienza di discussione della causa, devesi rilevare in linea di diritto che la notifica della sentenza personalmente alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisce l'unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del detto procuratore ed è idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione Cass. 24-2-1995 n. 2129 Cass. 26-2-2001 n. 2746 né può giungersi a diverse conclusioni, come invece sostenuto dal ricorrente nella memoria, per avere costui eletto domicilio nell'atto di appello in Bari, via Pasquale Fiore 14, presso l'avvocato Eda Lofoco, con la conseguenza che, secondo F.L., l'unica notifica idonea per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione avrebbe dovuto essere eseguita nel suddetto domicilio eletto infatti, una volta deceduto l'unico procuratore costituito dell'attuale ricorrente, la notifica nel domicilio eletto nella sentenza di appello si sarebbe rivelata intrinsecamente inidonea a porre la parte a conoscenza di essa, non sussistendo alcun rapporto diretto tra la parte stessa ed il procuratore domiciliatario, essendo stato quest'ultimo nominato tale dal procuratore costituito sulla base di un rapporto di mandato intercorso tra loro. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per non essere stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 20O,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.