Il distacco dell'impianto di riscaldamento può essere vietato se causa uno squilibrio termico concreto

di Alessandro Gallucci

di Alessandro Gallucci * Chi si occupa quotidianamente della materia condominiale e s'è trovato ad affrontare il tema della rinuncia all'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato, ha sicuramente tenuto in considerazione quanto detto dalla Cassazione con la sentenza n. 5974 resa in data 25 marzo 2004. Tra le pronunce di legittimità che s'occupano del distacco dal riscaldamento centralizzato , infatti, quella appena citata ha l'indubbio merito di argomentare come, perché e con quali conseguenze in tema di spesa sia possibile rinunciare all'uso dell'impianto comune. Quella sentenza torna ora d'attualità, visto e considerato che la pronuncia n. 11857/11, resa dal Supremo Collegio lo scorso 27 maggio, ha ad oggetto un procedimento che scaturisce dal giudizio di rinvio susseguente alla pronuncia n. 5974. Il risultato, vale la pena evidenziarlo immediatamente, non cambia il distacco indolore ossia quello che non comporta aggravio di spese o squilibrio termico è sempre realizzabile. V'è di più una cosa lo squilibrio termico derivante dal distacco deve corrispondere ad una reale e non fisiologica modificazione dell'assetto di funzionamento dell'impianto alla quale corrisponda l'aggravio dei costi per tutti gli altri comproprietari. Vale la pena comprendere perché s'è arrivati a questa ulteriore specificazione. Il caso. Un'assemblea condominiale negava ad uno dei comproprietari l'autorizzazione al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Impugnata la delibera, i due primi gradi di merito vedevano confermata la decisione dell'assise. In Cassazione il riferimento è alla sentenza n. 5974/04 è arrivato il ribaltamento della situazione in quanto, com'è stato detto in quell'occasione, il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che dalla sua rinunzia e dal distacco non derivano nè un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, nè uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio Cas. 25 marzo 2004 n. 5974 . Il susseguente giudizio di rinvio, però, non ha avuto l'esito sperato dal ricorrente. In sostanza il giudice del rinvio pur recependo le indicazioni fornite dal Supremo Collegio non le ha considerate applicabili al caso di specie. Ciò perché, come si legge in un brano della sentenza d'appello riportata nel corpo della pronuncia in esame, lo squilibrio termico e l'aggravio di spese sono, per così dire, due facce della stessa realtà, nel senso che, per non determinare uno squilibrio termico, il distacco dall'impianto centrale della già riscaldata unità del singolo condomino deve comportare una proporzionale riduzione delle spese di esercizio diversamente il distacco non potrà che incidere in senso negativo, determinando uno squilibrio termico, eliminabile solo con un aggravio di spese Corte d'appello di Milano 9 maggio 2007, in Cas. 27 maggio 2011 n. 11857 . Nel caso di specie, prosegue il giudice del rinvio, il distacco ha comportato, come a suo dire dimostra la CTU, un peggioramento della situazione termica dello stabile il cui riequilibrio non poteva non comportare dei costi per gli altri condomini. Da qui si concludeva per l'illegittimità del distacco. La Corte di Cassazione ribadisce il principio espresso. Impugnata la sentenza di rinvio, il condomino s'è visto dare nuovamente ragione. Secondo gli ermellini, infatti, se le cose stessero come affermato dalla Corte meneghina, il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato che questa S.C. ammette in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell'ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un'altra unità immobiliare, per il distacco dall'impianto centralizzato da parte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata [ ] . Ad adiuvandum di quanto già detto, aggiunge la Corte che il medesimo squilibrio si sarebbe potuto raggiungere, senza possibilità di lamentela alcuna, se piuttosto che un distacco vi fosse stata una chiusura dei radiatori da parte del condomino distaccato. Cosa del tutto legittima, vale la pena aggiungere, visto che l'attuale legislazione incentiva l'impianto comune con contabilizzazione autonoma vedi L. n. 10/91 . Legittimo il distacco dell'impianto centralizzato. In conclusione, la sentenza ribadisce la piena legittimità del distacco dall'impianto centralizzato non considerando fonte di squilibrio termico e, quindi, d'aggravio di spese la fisiologica redistribuzione tra tutti gli altri comproprietari di quanto deriva dall'assestamento del funzionamento dell'impianto. Concetto chiaro in teoria ma potenzialmente foriero di contenzioso in pratica, vista l'assenza di parametri di riferimento certi. E' bene, comunque, ricordare che un regolamento contrattuale può eliminare alla radice qualsiasi problema vietando la rinuncia all'uso di beni ed impianti comuni. * Avvocato