Investito da un motoscafo: il danno non patrimoniale è una categoria unitaria

di Elisa Ceccarelli

di Elisa Ceccarelli * La terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 2011, n. 11609 si è pronunciata su una fattispecie singolare. Il caso. Era accaduto che un soggetto, mentre stava nuotando nelle acque antistanti una spiaggia di Messina, avesse riportato gravissime lesioni personali con residua epilessia post-traumatica per essere stato investito da un motoscafo. La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata per cassazione, aveva liquidato il danno biologico, quello morale soggettivo pari al 50% del biologico, il danno morale latu sensu, richiesto dalla vittima quale danno alla vita di relazione [ ] definito come voce di danno che integra e completa il danno biologico e non è da considerarsi autonoma , ed infine il danno patrimoniale e per spese mediche. Il danno non patrimoniale è categoria unitaria con diverse componenti. Orbene, il danneggiante propone ricorso per cassazione lamentando, tra gli altri motivi, che la Corte di appello avrebbe illegittimamente duplicato le poste risarcitorie a vantaggio della vittima di lesioni derivanti, come nel caso in esame, da reato. Ed infatti - per il ricorrente - ciò era avvenuto perché la Corte di appello aveva liquidato il danno morale soggettivo nonostante fosse già stato liquidato quello biologico, mentre avrebbe dovuto essere considerato come componente di quest'ultimo. Ed ancora - sempre per il ricorrente - la Corte territoriale aveva anche illegittimamente liquidato il danno alla vita di relazione come danno non patrimoniale distinto da quello morale, qualificato dalla Corte come integrazione del danno biologico già liquidato . Il danno non patrimoniale tra onnicomprensività ed integralità. La sentenza in esame ritiene i motivi di ricorso infondati e richiama nella motivazione la giurisprudenza di legittimità in base alla quale in tema di danno alla persona il riconoscimento del carattere onnicomprensivo del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della integralità del risarcimento medesimo . Ebbene, il risarcimento del danno non patrimoniale deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre e deve essere identificato con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica . Ne deriva che il danno non patrimoniale rappresenta una categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie . Ond'è che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale risponde ad esigenze descrittive . Va sempre personalizzato. Peraltro, nel caso di specie la S. C. ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente proceduto alla personalizzazione del danno biologico motivando in ordine agli elementi di fatto che lo potessero giustificare. Elementi che nel caso in esame consistevano in ciò, che il danneggiato avesse subito notevoli lesioni, fosse nell'impossibilità di coltivare gli esercizi di atletica pesante, in cui aveva ottenuto brillanti risultati, e di svolgere la pratica di commercialista, oltre ad essersi socialmente isolato in conseguenza delle crisi depressive conseguenti ai frequenti attacchi epilettici. * Dottoranda di ricerca in diritto dell'economia nell'Università di Pisa