Perde casa e assegno l'ex coniuge che convive more uxorio

di Paola Paleari

di Paola Paleari * L'allontanamento e la stabile convivenza more uxorio del coniuge, a seguito della separazione personale, possono determinare la perdita del diritto all'assegnazione della casa coniugale, non più intesa come centro domestico nonché la perdita del diritto all'assegno divorzile, in ragione del carattere di stabilità e continuità della nuova famiglia di fatto, che determina una nuova situazione economica del richiedente, di cui il Giudicante non può non tener conto nell'accertamento dei mezzi adeguati al mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio. È quanto stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9942/11, depositata il 5 maggio. La fattispecie. Con sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio, il Tribunale competente affidava i figli minori ad entrambi i genitori, negava l'assegnazione della casa coniugale alla madre, presso la quale era stato attribuito il collocamento prevalente della prole, e rigettava la domanda di un assegno di divorzio, stante la convivenza more uxorio della stessa, intrapresa dopo la separazione personale. Avverso la sentenza di primo grado la moglie proponeva appello e la Corte territoriale rigettava il gravame, confermando al sentenza del Tribunale. La ricorrente formulava due motivi di impugnazione per cassazione. Con la nuova convivenza la casa coniugale non è più centro degli affetti. La Corte di legittimità confermava la sentenza di Appello, la quale aveva valutato che la ricorrente avesse perso il diritto all'assegnazione della casa coniugale con l'abbandono del tetto matrimoniale per intraprendere la convivenza con un altro uomo, divenuta stabile nel corso degli anni e dalla cui relazione era nato un figlio. Il Giudicante, infatti, aveva ritenuto che non esisteva più una casa coniugale e che pertanto non vi erano i presupposti per l'assegnazione dell'immobile in favore dell'uno o dell'altro coniuge. Il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte stabilisce, infatti. che la formazione del nuovo nucleo familiare di fatto, nonché il conseguente e stabile abbandono della casa nuziale da parte del genitore, compromette definitivamente l'habitat che si cerca di conservare con l'assegnazione della casa familiare e, pertanto, con il verificarsi di tali eventi, viene meno quella funzione della casa coniugale, intesa come centro degli affetti e luogo di continuità dell'ambiente domestico in cui garantire lo sviluppo psico-fisico dei figli, che ne determina l'assegnazione, nell'interesse della prole, ai sensi dell'art. 155 quater c.c. Pertanto, nel caso di specie, in mancanza di tali presupposti e comunque essendo venuto meno l'interesse dei minori alla conservazione di un luogo familiare che di fatto non esisteva più, non è stato possibile per il Giudicante determinare l'assegnazione della casa coniugale. Con la convivenza more uxorio viene a mancare la necessità di ricevere l'assegno divorzile. La Corte di Cassazione pronuncia l'inammissibilità del secondo quesito della ricorrente a causa della mancata deduzione circa l'esistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile, secondo la normativa dell'art. 5, L. n. 898/1970, e giurisprudenza in merito. In particolare, la Corte censura l'errato richiamo legislativo della ricorrente all'art. 9, anziché all'art 5, della legge n. 898/1970, nonché l'allegazione della sentenza Cass. n. 12557/2001, la cui ratio era relativa alla perdita del diritto all'assegno di divorzio a seguito di una convivenza more uxorio e non all'individuazione del diritto di attribuzione dell'assegno assistenziale, come chiesto nel caso di specie. Ciò che rileva è, tuttavia, la motivazione del Tribunale, confermata poi in sede di appello, relativa alla mancanza dei presupposti necessari per la determinazione dell'assegno di divorzio a causa dell'instaurata convivenza di fatto dell'istante. L'orientamento giurisprudenziale riguardo all'incidenza della convivenza more uxorio intrapresa dal titolare del diritto all'assegno di divorzio si è consolidato nel senso che i vantaggi di ordine economico, derivanti da una stabile convivenza del coniuge richiedente, vanno valutati al fine di accertare se il richiedente abbia i mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Infatti, in relazione alla valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, per l'attribuzione e la liquidazione dell'assegno concorrono a formare la situazione reddituale del coniuge richiedente anche le eventuali elargizioni ricevute da un terzo, purché non meramente saltuarie, ma continuative e protratte nel tempo, come nell'ipotesi in cui il genitore conviva stabilmente con altri ed abbia con questo creato un nuovo nucleo familiare, anche se di fatto e non conseguente a nuove nozze. * Avvocato del foro di Monza