Il magistrato può scindere l'an debeatur dal quantum debeatur?

di Alessandro Villa

di Alessandro Villa * La sentenza in esame affronta la vexata quaestio sulla scindibilità, o meno, del giudizio inerente all'an debeatur rispetto a quello relativo al quantum debeatur in assenza di una precisa istanza di parte in altre parole sostiene che il Magistrato può separare d'ufficio la pronuncia relativa alla sussistenza dei profili per l'accoglimento della domanda da quella correlata al profilo risarcitorio. Sul punto la giurisprudenza è divisa. Un primo indirizzo argomenta che tali profili non possono essere separati in assenza di una specifica richiesta della parte posto che, diversamente, risulterebbe altrimenti violato il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato Cass. Civ., n. 5736/2004 Cass. Civ., n. 17250/2002 Cass. Civ., n. 10256/1998 . D'altronde, secondo i sostenitori di tale tesi, il Legislatore ha inteso privilegiare la concentrazione e la unificazione dei giudizi. Altro indirizzo, diversamente, sostiene che la scissione d'ufficio non comporta violazione di principi di ordine pubblico e non incide sulla realizzazione delle finalità del processo di tal che la sentenza non è nulla Cass., sez. II Civ., n. 14402/2004 . Non vi è alcuna violazione dei principi di ordine pubblico. La pronuncia oggetto di studio, aderendo a quest'ultimo orientamento, osserva che l'eventuale scissione delle pronunce sull'an e sul quantum non comporta alcuna violazione di principi di ordine pubblico non essendo in alcun modo leso il sistema processuale e non venendo compromesso il diritto alla difesa del convenuto posto che la decisione ben può essere riesaminata in sede di gravame. A tal proposito la Corte di legittimità osserva che, comunque, è necessario differenziare l'ipotesi in cui la separazione avvenga all'interno dello stesso giudizio o, per converso, dia luogo a due separati processi. Solo nel primo il Magistrato può agire di propria iniziativa posto che nell'ultimo è necessaria l'istanza dell'attore e l'accettazione del convenuto. Infine il Supremo Collegio ribadisce, ancora una volta, che in ragione del principio di autosufficienza il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni senza necessità, per il Collegio, di accedere a fonti estranee allo stesso ricorso, ancorché attinenti al pregresso giudizio di merito, mediante rinvii. Dalla violazione di tale principio consegue l'inammissibilità del ricorso. * Avvocato del Foro di Monza